Cassation dismissed in wine sale payment dispute

16.1995.51Übriges Gericht13.03.1995Dismissed

Zusammenfassung

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected a cassation complaint against a Lugano lower-court judgment ordering payment of CHF 1,000.50 for wine deliveries and definitive dismissal of the debtor’s objection. The appellant argued that there had only been an unaccepted offer and that the trial judge had arbitrarily assessed the evidence. The court held that the complaint under Art. 327 let. e and f CPC was not substantiated and that the factual assessment was not manifestly unsustainable. It accepted the witness testimony and signed delivery slips as sufficient proof of a telephone order and concluded that a valid sales contract existed. Costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 327 let. g CPC; cassation for manifestly erroneous assessment of evidence or manifest violation of law. The Cassation Chamber is not a court of appeal and may not substitute its own appraisal of evidence for that of the first judge; intervention is reserved for conclusions that are manifestly untenable, contrary to logic, or in clear contradiction with the record (consid. 5-6). Where the trial judge prefers one of several divergent pieces of evidence, that choice is not arbitrary if it is reasonably sustainable. A sales contract is established when the evidence shows agreement on the essential elements, including quantity and price, and the buyer’s subsequent silence upon delivery may corroborate contract formation.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1995.51

Data decisione, Autorità: 13.03.1995, CCC

Incarto n. 16.95.00051

Lugano 13 marzo 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Spartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani

segretaria:

Claudia Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 ottobre 1994 presentato da


contro

la sentenza 10 ottobre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 4 luglio 1990 da


rappr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1000.50 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 4 luglio 1990 __________ __________ditta specializzata nel commercio di vini, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’000.50 a saldo delle fatture emesse il 24 ottobre 1998 (per fr. 408.-) e il 6 dicembre 1988 (per fr. 592.50) a dipendenza di due forniture di vino effettuate presso il domicilio del convenuto nei mesi di ottobre e dicembre

Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver ordinato la merce fatturata, merce per la quale egli aveva chiesto alla ditta istante un’offerta alla quale avrebbe dovuto far seguito la sua accettazione scritta (cfr. doc. 1), ciò che non è mai avvenuto.

Con sentenza 10 ottobre 1994 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, ha accolto l’istanza ritenendo comprovata la pretesa della parte istante sulla base delle risultanze istruttorie in particolare in considerazione della deposizione del teste __________ che ha confermato l’ordinazione telefonica della merce da parte del convenuto.

Con tempestivo ricorso __________ insorge contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui agli art. 327 lett. e), f) e g) CPC.

A fondamento del proprio gravame il ricorrente rimprovera

sostanzialmente al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto concludendo alla sussistenza di un valido contratto di compravendita tra le parti anziché di una semplice offerta alla quale non ha fatto seguito nessuna accettazione da parte sua.

Con osservazioni 15 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. In merito alle censure fatte valere dal ricorrente nel proprio gravame, occorre rilevare che quelle attinenti alla violazione dell’art. 327 lett. e) e f) CPC non possono essere esaminate in questa sede non essendo state minimamente sostanziate.

  2. Per quanto attiene alla violazione dell’art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifesta-mente erronea di atti di causa o di prove.

Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).

  1. Esaminando la decisione impugnata alla luce dei criteri sopra esposti e delle censure sollevate dal ricorrente, non è possibile ravvisare nelle conclusioni e nelle argomentazioni del Pretore elementi atti a concretizzare gli estremi del rimedio della cassazione.

La Camera di cassazione civile, non essendo autorità di appello, non può infatti esaminare la valutazione che il primo giudice ha fatto delle emergenze processuali secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC) se non quando questi apprezzamenti realizzino un’insormontabile ed indiscutibile contraddizione con le risultanze dell’istruttoria, ciò che non si è verificato nella concreta fattispecie.

Infatti, dalle tavole processuali, in particolare dalla deposizione del teste __________, rappresentante della ditta istante della quale

  • va detto - il ricorrente era cliente dal 1981, si evince che l’ordinazione dei vini in questione è stata fatta telefonicamente da __________ e che i bollettini sottoscritti dallo stesso __________ (doc. A e B) costituiscono la conferma di tale comanda (cfr. verbale 6 marzo 1992 risposta no. 7 del teste sentito in via rogatoriale).

Alla luce di una simile deposizione che conferma l’accordo di volontà delle parti su tutti gli elementi essenziali del contratto di compravendita (quantità e prezzo della merce), accordo che con il suo comportamento il ricorrente non ha certo inficiato ritenuto che al ricevimento della merce egli non ha avuto reazione alcuna se non al momento in cui gli è stato notificato il primo precetto esecutivo, il giudizio pretorile che ha accolto la pretesa della ditta venditrice non può essere considerato arbitrario.

In merito allo scritto 10 ottobre 1988 dell’insorgente, scritto che a che a suo dire comproverebbe il mancato perfezionamento di un contratto, occorre rilevare che il fatto per il primo giudice di aver ritenuto determinante la deposizione del teste __________ piuttosto che il documento in questione non può considerarsi arbitrario; confrontato a prove divergenti il primo giudice è infatti libero di valutarne la portata entro i limiti del suo potere di apprezzamento, limiti che nella concreta fattispecie non sono stati oltrepassati. Ne discende pertanto che il giudizio pretorile, in quanto suffragato dalle risultanze istruttorie, deve essere confermato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso 24 ottobre 1994 __________ è respinto.

  2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tasse di giustizia fr. 80.-

b) spese fr. 20.-

Totale fr. 100.-

già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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