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Numero d'incarto:
16.1995.32
Data decisione, Autorità:
24.10.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00032
Lugano
24 ottobre 1995/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 gennaio 1995 presentato da
Comunione
compropr. condominio __________
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 31 dicembre 1994 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa
a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 30 agosto1994 nei
confronti di
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 668.10 oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE
di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 30
agosto 1994 l’Amministrazione dei compro-prietari del condominio “__________ ”
ha convenuto in giudizio il signor __________, comproprietario dello stabile in
oggetto, al fine di ottenere il pagamento di fr. 668.10, importo corrispondente
alla quota parte posta a suo carico delle spese sostenute in relazione a lavori
effettuati nello stabile. Trattasi in particolare dei lavori resisi necessari
per la ricerca di una perdita d’acqua riscontrata nell’appartamento di un altro
condomino, il signor __________, e più precisamente nel bagno di quest’ultimo,
e per i relativi lavori di rispristino, per un totale a carico di tutti i
condomini di fr. 4’395.50.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando di dover partecipare alle spese di
rifacimento del bagno di un singolo comproprietario.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accogliendo la tesi del convenuto secondo la quale
l’importo in contestazione non si riferirebbe a spese di riparazione di una
parte comune bensì di una parte di proprietà di un condomino e quindi di
esclusiva spettanza di quest’ultimo, ha respinto l’istanza.
-
Con il presente
tempestivo gravame la Comunione dei compro-prietari del Condomino “__________ ”
, validamente autorizzata ad adire le vie ricorsuali, è insorta contro il
predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. L’insorgente rimprovera al primo
giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale con particolare
riferimento ai disposti di legge che regolano la proprietà per piani e
distinguono le parti comuni da quelle di diritto esclusivo.
Con
osservazioni 27 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del
gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
-
A titolo
introduttivo e abbondanziale si osserva che la ripartizione delle spese oggetto
della lite è stata decisa dall’assemblea dei condomini del 10 febbraio 1994 e
che il signor _________ non ha impugnato tale decisione davanti al giudice,
come imporrebbero i combinati art. 712m cpv. 2 CC e 75 CC, ma ha espresso
formalmente i motivi della sua opposizione - cautelandosi di farlo
tempestivamente - nei confronti dell’amministrazione del condominio. Ancorché
la decisione sia cresciuta in giudicato, i termini della presente vertenza
dimostrano che la parte istante non se ne è voluta prevalere.
-
Per quanto riguarda
le censure ricorsuali, va anzitutto ricordato che il giudice di pace ha
ritenuto che l’istante abbia provato, in particolare con la produzione della
planimetria doc. H, che il danneggiamento concernesse il tubo di raccordo del
lavabo nella sala da bagno del condomino con la colonna, ossia una parte della
tubazione che si dirama in quel solo singolo appartamento. E’ ben vero che l’
istruttoria non ha verificato peritalmente, ossia con miglior esattezza,
l’origine della fuoriuscita d’acqua, ma il giudice di pace ha evidentemente
ritenuto sufficiente la documentazione a sua disposizione, concludendo che
l’istante non avesse dimostrato la caratteristica di parte comune del tratto di
tubazione difettosa.
In questa sede, a prescindere
da altre censure (di cui si dirà eventualmente in seguito), la ricorrente
insiste affermando che lo stesso doc. H starebbe proprio a provare che la
perdita di acqua è stata individuata nel punto di raccordo del tubo di
ventilazione primaria dell’edificio con i tubi di scarico del lavabo e del WC:
in altre parole l’evento dannoso si collocherebbe unicamente nel tubo di
ventilazione che è parte comune dell’ immobile.
Sennonché questa
affermazione non trova conforto in nessun accertamento istruttorio e tanto meno
nella planimetria doc. H (ancorché esaminata nella sua versione originale)
che, semmai, indica, in corrispondenza alla terza apertura concernente il muro
del bagno, “tubo raccordo lavabo alla colonna rotto “: ciò che permette di
concludere, senza cadere nell’ arbitrio, che rotto fosse il tubo di raccordo
alle apparecchiature del condomino __________. Se poi, in realtà, le cose
fossero diverse può anche darsi, ma non rileva dagli atti del processo. D’altra
parte il rapporto dello Studio tecnico __________ alla Compagnia
d’assicurazioni __________ non fa il minimo accenno al tubo di ventilazione, ma
afferma che il tubo di scarico - per quel che si può capire - del bagno
__________era rotto in più punti.
Sulla localizzazione della
perdita, null’altro: ciò che non permette di annullare la sentenza impugnata le
cui conclusioni non poggiano su una valutazione manifestamente erronea delle
prove.
- Si deve condividere
la critica della ricorrente al fatto che il primo giudice abbia dato importanza
alla ripetuta indicazione di fatture e di altri giustificativi al “bagno
__________ ”; può anche darsi che il giudice di pace abbia interpretato
erroneamente il testo tedesco della dottrina prodotta in fotocopia. Si tratta
tuttavia di censure irrilevanti agli effetti del presente ricorso, dal momento
che - a prescindere dalle note difficoltà di differenziazione delle parti
comuni delle canalizzazioni da quelle che servono esclusivamente singole unità
condominiali - vengono definite condotte comuni quelle che servono la comunità
dei condomini fino al raccordo con le singole unità ( Meyer - Hayoz /
Rey, Berner Kommentar, art. 712b CC, n. 36 ).
La decisione del giudice
di pace è così conforme a questo principio dottrinale incontestato.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 30 gennaio 1995 della Comunione dei comproprietari del condominio
“__________ ” è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia
fr. 80.-
b) spese
fr. 20.-
t o t a l e
fr. 100.-
già anticipate dalla parte
ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 80.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Vezia
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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