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Numero d'incarto:
16.1995.31
Data decisione, Autorità:
08.05.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00031
Lugano
8 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 1° febbraio 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 30 gennaio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 23 novembre 1994 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
In
fatto e in diritto:
- Con
istanza 23 novembre 1994 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da , titolare del negozio di
abbigliamento “ ” di __________, al PE sopra menzionato notificatogli
per il recupero di fr. 8’907.45, importo ridotto all’udienza di contraddittorio
a fr. 6’303.85 e corrispondente al saldo scoperto sulle fatture emesse il 4, 11
e 29 novembre 1993 a dipendenza di tre diverse forniture di capi di
abbigliamento.
Per
il pagamento della fattura relativa alla prima fornitura di Lit. 7’331’000
l’acquirente __________ ha sottoscritto un assegno di pari importo che il
venditore non è però riuscito ad incassare in quanto non coperto da sufficienti
garanzie bancarie.
In
sede di contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria
contestando sia il ricevimento della merce sia l’adempimento da parte del procedente
dell’impegno assunto nello scritto 11 novembre 1993 secondo il quale il
pagamento era subordinato alla consegna della merce entro termini prestabiliti
che non sono però stati rispettati dal venditore.
-
Con
sentenza 30 gennaio 1995 il pretore, accertata l’esistenza agli atti di un
valido riconoscimento di debito nell’assegno sottoscritto dall’escusso il 20
dicembre 1993 (doc. D) e ritenuto che questi non ha reso verosimili le
eccezioni sollevate all’ udienza, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione
per l’importo indicato nell’assegno e pari a fr. 6’303.85 oltre accessori.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 3 febbraio 1995 del presidente di questa Camera, __________ è
insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera
al primo giudice un’erronea valutazione delle prove e la conseguente errata
applicazione del diritto materiale con particolare riferimento al fatto di aver
concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nonostante questo
fosse subordinato al realizzarsi di una condizione sospensiva che il procedente
non ha provato essersi adempiuta.
Con
osservazioni 24 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
- Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
In
quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari,
ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non
soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare
una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in
ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione
risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro
riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106
III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 1993, pag. 150-151).
- Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice
accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101,
1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).
Il
titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione che ci occupa è l’assegno
bancario emesso da __________ il 20 dicembre 1993 a favore di __________ per
l’importo di Lit. 7’330’000 pari a fr. 6’303.85 (doc. D), assegno che dal punto
di vista formale adempie tutti i requisiti posti dall’art. 1100 CO.
- Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il
rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e
giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidarlo. Incombe
all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce
in giudizio. Secondo giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere poste
in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (Rep 1987 pag. 150-151; Panchaud/Caprez, op.cit., § 26
pag. 61; BlSchK 1982 pag. 95-97; CEF 1°aprile 1993 in re
M.AG/B.).
Nella
concreta fattispecie il ricorrente eccepisce l’inesigibilità del credito
oggetto dell’assegno prodotto a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione
per il fatto che il procedente non ha provato di aver adempiuto alle condizioni
di consegna della merce contenute nello suo scritto 11 novembre 1993 e alle
quali era subordinato il pagamento.
Ora,
se è vero che nello scritto 11 novembre 1993 __________ si è impegnato a
fornire la merce a date stabilite (16 e 18 novembre 1993) pena la possibilità
per l’acquirente di revocare l’assegno di cui al doc. D, è altrettanto vero
che quest’assegno è stata emesso il 20 dicembre 1993, ossia dopo la stesura
della lettera in questione e dopo che i termini previsti per la consegna della
merce erano già decorsi da oltre un mese.
In
simili circostanze dove il riconoscimento di debito è stato allestito, senza
condizione alcuna, posteriormente all’ assunzione da parte del creditore di un
determinato impegno, competeva al debitore chiamato ad effettuare il pagamento
eccepire l’inadempienza di controparte, ciò che in concreto non è avvenuto. In
effetti, dalle risultanze istruttorie nulla emerge a sostegno della tesi ricorsuale
circa la mancata consegna dei capi ordinati entro i termini pattuiti.
Ne
discende che la conclusione pretorile secondo la quale l’escusso non ha reso
verosimile l’eccezione di inesigibilità del credito ai sensi dell’art. 82 cpv.
2 LEF, deve essere confermata.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 1° febbraio 1995 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.,- già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr.180.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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