AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.19
Data decisione, Autorità:
05.03.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00019
Lugano
5 marzo 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 4 gennaio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa civile inappellabile in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 14 febbraio 1994 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’750.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nel
corso del mese di ottobre 1993 __________ è stata assunta alle dipendenze di
__________ in qualità di venditrice presso il negozio “__________ ” a
__________ con un salario mensile di fr. 2’000.- netti.
Il
contratto di lavoro, concluso verbalmente tra le parti, è stato disdetto dal
datore di lavoro l’8 gennaio con effetto al 15 gennaio 1994, data sino alla
quale la lavoratrice ha regolarmente percepito il salario.
- Con
istanza 14 febbraio 1994 __________ ha contestato il termine di disdetta, a suo
dire scadente a fine febbraio 1994, e ha quindi chiesto la condanna del suo
datore di lavoro al pagamento di fr. 3’750.- quale corrispettivo del salario
per il periodo dal 15 gennaio sino alla fine di febbraio 1994, oltre a fr.
750.- per i giorni di vacanza non goduti. L’istante contesta inoltre la
validità della disdetta in quanto notificata durante un periodo di malattia.
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria osservando che il rapporto di
lavoro instauratosi tra le parti è retto dal Contratto collettivo di lavoro per
il personale di vendita (CCL) che prevede, durante il periodo di prova ossia
durante i primi 3 mesi di attività, la possibilità di disdire il contratto per
la fine di una settimana con preavviso di una settimana. Osserva inoltre di non
essere stato a conoscenza della malattia della dipendente la quale ha
abbandonato il posto di lavoro a partire dal 17 dicembre 1993, ciò che
giustificherebbe il licenziamento in tronco.
- Con
il querelato giudizio il pretore, dopo aver accertato l’applicabilità delle
norme del CO, quindi l’efficacia della disdetta 8 gennaio 1994 per la fine di
febbraio 1994, ha concluso all’ accoglimento dell’istanza non avendo il datore
di lavoro contestato l’ammontare delle poste esposte dalla lavoratrice.
Per
quanto attiene alla tesi del convenuto secondo la quale le parti avrebbero
concordato di porre fine al loro rapporto lavorativo per la fine del mese di
dicembre 1993, il pretore se ne è discostato sia perché questa argomentazione è
stata proposta solo in sede di conclusioni, quindi tardivamente, sia perché la
deposizione del teste __________ non era chiara ed esplicita in questo senso.
- Con
il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC.
Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie, in particolare la deposizione del teste __________
dalla quale si evince l’accordo delle parti di porre fine al loro rapporto
lavorativo per la fine del 1993, nonché di aver erroneamente applicato il
diritto materiale concludendo a torto all’applicazione del CO anziché del CCL,
almeno per quanto riguarda la durata del periodo di prova, iniziato prima della
decadenza del CCL.
Con
osservazioni 6 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;
nel contempo essa formula istanza per l’ottenimento del gratuito patrocinio.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità;
arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
La valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice in
merito alla determinazione della durata del rapporto lavorativo che vincolava
le parti, impugnata dal ricorrente siccome arbitraria, non può essere
censurata.
Contrariamente
a quanto sembra ritenere il ricorrente, la deposizione del teste __________ che
riferisce di un colloquio tra le parti intervenuto in sua presenza e secondo il
quale egli avrebbe proposto l’assunzione del marito della signora __________ in
sua sostituzione, non è tale da inficiare il contenuto della disdetta scritta 8
gennaio 1994. In effetti, da quella deposizione non risulta per nulla che le
parti abbiano concluso un accordo per porre fine al loro rapporto di lavoro per
la fine del 1993.
La
conclusione pretorile secondo la quale la tesi del convenuto circa l’esistenza
di un simile accordo non sarebbe proponibile, sia perché proposta tardivamente
- solo in sede di conclusioni - sia perché contraddetta da altre risultanze
istruttorie quali il chiaro contenuto della disdetta 8 gennaio 1994, deve
pertanto essere confermata. Né questa nuova esposizione fattuale può avere
rilievo in questa sede in virtù dell’art. 321 CPC.
- Esclusa
l’eventualità di una disdetta notificata durante un periodo di malattia, poiché
il certificato versato agli atti attesta quello stato solo per i giorni 20, 21
e 22 dicembre 1993, rimane controverso unicamente il periodo di disdetta la cui
durata varia a dipendenza che si applichi il CCL per il personale di vendita in
vigore al momento della conclusione del contratto come preteso dall’insorgente,
oppure il Codice delle obbligazioni, come concluso dal primo giudice.
Secondo l’art. 357 cpv. 1
CO, ove il contratto collettivo non disponga altrimenti le disposizioni circa
la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro
hanno, durante la validità del contratto collettivo, effetto diretto e
imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati.
In altri termini, la
validità delle disposizioni normative del CCL è limitata a coloro i quali vi
partecipano, cioè i datori di lavoro direttamente stipulanti o quelli
appartenenti alle associazioni di categoria stipulanti per una parte, e per
l’altra parte i lavoratori aderenti alle associazioni che hanno aderito al CCL
(art. 356 cpv. 1 CO). A questi, con il consenso delle parti che hanno stipulato
il CCL possono aggiungersi singoli datori di lavoro o singoli lavoratori non
aderenti alle associazioni stipulanti (art. 356b cpv. 1 CO; Streiff/von Kaenel,
Leitfaden zum Arbeitsvetragrecht, 5a. edizione, 1992, n. 3 ad art.
356b CO; Schweingruber/Bigler, Commentaire de la convention collective
de travail, 2a. edizione, 1973, pag. 41).
In forza della LF concernente
il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di
lavoro, l’autorità competente può infine estendere l’applicazione di un determi-nato
CCL a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori di un certo ramo o di una certa
professione (II CCA 9 dicembre 1993 in re O./P.SA).
Nel caso concreto, dagli
accertamenti esperiti d'ufficio da questa Camera risulta che al CCL per il
personale di vendita scaduto il 31 dicembre 1993 non era stato conferito
carattere obbligatorio (cfr. Dichiarazione 27 ottobre 1995 della Commissione
paritetica per il personale di vendita).
Inoltre, al momento
dell’assunzione dell’istante solo il datore di lavoro era affiliato a
un’associazione aderente al CCL (cfr. scritto 7 novembre 1995 del patrocinatore
di __________) mentre la dipendente non era affiliata a nessun’organizzazione
sindacale (cfr. lettera 30 gennaio 1996 del suo patrocinatore).
Da queste risultanze
bisogna concludere che al contratto di lavoro che ci occupa non tornano
applicabili le norme del CCL bensì quelle del CO, ragione per la quale diviene
superfluo l’esame affrontato dal pretore circa la durata degli effetti
normativi di un CCL allorquando questo cessa di essere in vigore.
La
verifica della validità ed efficacia della disdetta notificata dal datore di
lavoro deve pertanto essere effettuata sulla base degli art. 335a segg. CO. Ne
discende che la conclusione del primo giudice secondo la quale la disdetta 8
gennaio 1994 è efficace per la fine di febbraio 1994 non può essere censurata essendo
il frutto di una corretta applicazione dei combinati disposti di cui agli art.
335b cpv. 1 e 335c cpv. 1 CO (Streiff/von Kaenel, op.cit., art.
355b CO, N. 3). Il periodo mensile di prova era ampiamente trascorso al momento
della disdetta.
Per
questi motivi, la sentenza impugnata, nella quale non è ravvisabile alcun
titolo di cassazione - tantomeno nel suo esito - deve essere confermata.
- La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con
le proprie osservazioni al gravame può essere accolta avendo quest’ultima
comprovato il suo stato di indigenza (cfr. certificato municipale).
A dipendenza della natura
della lite, essa concerne esclusiva-mente il patrocinio della ricorrente.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 di __________ è respinto.
-
è posta la beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio
nella sede ricorsuale dell'avv. __________.
-
Il
presente giudizio è esente da spese e tasse giudiziarie, __________ è tenuto a
versare a __________ la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa
sede.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster