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Numero d'incarto:
16.1995.188
Data decisione, Autorità:
09.01.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00188
Lugano
9 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 14 novembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 3 ottobre 1995 da
patr.
con
la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 3 ottobre
1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero
di fr. 1’770.- oltre accessori, importo corrispondente al saldo dovuto dalla
convenuta sull’importo di fr. 10’500.- riconosciuto con la sottoscrizione della
transazione 21 luglio 1993;
che all’udienza indetta
per il contraddittorio la convenuta non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, al quale la
convenuta non ha opposto alcuna eccezione non avendo presenziato al
contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con il presente
gravame, la cui tempestività è stata accertata da questa Camera, __________ è
insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullament lamentando di
non aver potuto far valere le proprie ragioni all’ udienza non essendole stato
accordato un rinvio dell’udienza, richiesto in data 9 novembre 1995;
che con osservazioni 3
gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che l’art. 327 lett. e CPC,
al quale fa implicito riferimento la ricorrente, rappresenta una sanzione di
natura processuale alla lesione del diritto delle parti di essere sentite,
diritto che nell’ ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti è garantito alle parti dall’ossequio degli art. 385 segg. CPC (Anastasi,
Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile
ticinese , Zurigo 1981, p. 183);
che in applicazione dell’art.
387 cpv. 1 CPC il giudice, ricevuta l’istanza, ha regolarmente citato le parti
a comparire;
che la procedura di cui
agli art. 385 segg. CPC non regola in modo specifico gli impedimenti per il
contraddittorio, onde sono applicabili le norme generali (art. 136 CPC);
che l’art. 136 cpv. 1 CPC
prevede la possibilità di chiedere al giudice il rinvio di un’udienza, ma
vincolandone l’ammissibilità alla tempestività dell’istanza e alla gravità
dell’impedimento: in particolare malattia, infortunio, servizio militare,
impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale;
che nella concreta
fattispecie nella documentazione agli atti non vi è traccia della pretesa
richiesta di rinvio dell’udienza;
che in ogni caso, pur
volendo ammettere da parte della convenuta l’invio in data 9 novembre 1995 di
una richiesta di rinvio dell’udienza fissata per il 14 novembre 1995, questa
avrebbe potuto essere giudicata non conforme alle esigenze dell’art. 136 CPC,
già perchè non risulta il ruolo svolto dall’arch. __________ nell’ambito
dell’escussa e che comunque avrebbe potuto farsi rappresentare;
che quindi la convenuta,
che non ha provato di aver richiesto il rinvio dell’udienza essendo tale
richiesta rimasta allo stadio di semplice allegazione di parte, deve sopportare
le conseguenze della sua mancata partecipazione all’udienza senza che si
possano esaminare in questa sede le contestazioni esposte per la prima volta
con il ricorso ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la
facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
28 novembre 1995 della __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono
a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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