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Numero d'incarto:
16.1995.185
Data decisione, Autorità:
12.02.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00185
Lugano
12 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 novembre 1995 presentato da
già
contro
la
sentenza 26 ottobre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa
civile a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 18 agosto 1995 da
con
la quale l’istante postulava il pagamento di fr. 680.- oltre accessori oltre al
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE
di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 18 agosto
1995 la ditta __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 680.- a saldo della fattura emessa il 27 gennaio
1994 per lavori di pulizia canali effettuati per conto di quest’ultima;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo comprovata la pretesa
dell’istante alla quale la convenuta non ha contrapposto nessuna eccezione non
avendo partecipato al contraddittorio;
che con il presente
tempestivo gravame la __________, ora __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente lamenta innanzi tutto la
violazione del suo diritto di essere sentita non essendogli pervenuta la
citazione all’udienza di discussione dell’istanza;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito
garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può
essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le
propri ragioni;
che nella concreta
fattispecie con ordinanza 27 settembre 1995, spedita mediante invio
raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti (quindi
anche la convenuta __________) all’ udienza di discussione per il 18 ottobre
1995;
che la raccomandata
destinata alla __________ in via __________ a __________ non è stata ritirata dall’
interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che la causa del mancato
ritiro della citazione è da ricercare nelle modifiche statutarie intervenute in
seno alla società, e meglio nel cambiamento della ragione sociale e della sede
della parte convenuta che ha assunto il nome __________, trasferendosi a
__________ (pubblicazione sul FUSC del ____________________
che quando, come in
concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la
prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica
conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario
postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3);
che quindi, in
applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di
procedura sono nulli se la parte
contro la quale l’atto è
diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza
del 18 ottobre 1995 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto
successivo, in particolare la sentenza impugnata;
che l’incarto deve così
essere ritornato al giudice di pace affinchè proceda ad un nuovo giudizio
previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che vista la particolarità
del caso non si prelevano spese nè tassa di giustizia mentre alla ricorrente
deve essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo ricorsuale (non potendosi
applicare in concreto la TOA), da porre a carico dello __________;
richiamati
gli art. 327 segg, 147 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
- Il ricorso per cassazione 7
novembre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
26 ottobre 1995 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli
atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
- Il presente giudizio è
esente da tasse e spese di giustizia.
Lo __________ verserà alla
__________ l’importo di fr. 40.- quale indennità.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Lugano
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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