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16.1995.184 ΓÇó Definitive debt enforcement requires identity between claim and title
16.1995.184Übriges Gericht20.02.1996Granted
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal allowed a cassation appeal against a Justice of the Peace judgment granting definitive dismissal of opposition in debt enforcement. The court held that the underlying decree could serve as an enforcement title only for the amount expressly stated in it, not for separately computed costs not contained in the operative part. The appellant’s competence complaint was not examined further because it was undeveloped and plainly unfounded. The lower judgment was annulled and replaced by a rejection of the application. No court fees were charged, and the respondent had to pay CHF 50 in compensation for the cassation proceedings.
Art. 80 LEF; definitive debt relief requires identity between the claim pursued in the enforcement proceeding and the claim evidenced by the enforcement title. The judge must examine ex officio, at every stage, whether the title has the requisites of executory force and whether the debtor’s admissible objections under Art. 81 LEF defeat it. A decision that mentions only a court fee, without indicating the amount of costs or the method of their calculation, is enforceable only for the sum expressly stated; it cannot support definitive dismissal for a different amount. A bare and unspecified complaint of incompetence under Art. 327 let. a CPC need not be examined further and is dismissed as manifestly unfounded (consid. 3-5).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1995.184
Data decisione, Autorità: 20.02.1996, CCC
Incarto n. 16.95.00184
Lugano 20 febbraio 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 1995 presentato da
contro
la sentenza 10 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 novembre 1994 da
rappr.
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 25 settembre 1995 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 50.- oltre accessori, importo corrispondente alle spese di giustizia poste a suo carico con decreto 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, regolarmente passata in giudicato;
che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso; la risposta scritta 3 novembre 1995 della convenuta non può supplire alla sua assenza, e non può pertanto essere considerata ai fini del giudizio, non prevedendo la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione lo scambio d’allegati scritti (Cocchi/Trezzini, CPC, annotato n. 11 ad art. 387);
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza considerando quale valido titolo esecutivo il decreto 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell’art. 327 CPC;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che la censura attinente alla ventilata violazione dell’art. 327 lett. a CPC secondo il quale sono impugnabili mediante ricorso per cassazione le decisioni che emanano da un giudice incompe-tente, non merita di essere approfondita sia perché la ricorrente non specifica il motivo dell’incompetenza, sia perché la censura si rileva di primo acchito infondata;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che determinante ai fini della concessione del rigetto definitivo dell’opposizione è che vi sia identità tra il credito posto in esecuzione e quello menzionato nella sentenza (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 108, p. 260);
che nella concreta fattispecie il decreto pretorile 11 gennaio 1995, prodotto a valere quale titolo esecutivo, non menziona l’importo posto in esecuzione, infatti il punto 2 del dispositivo indica unicamente l’ammontare della tassa di giustizia (fr. 450.-) mentre non viene indicato l’ammontare delle spese addebitate alla ricorrente e tantomeno vengono forniti i parametri per il calcolo delle stesse;
che quindi, la decisione 11 gennaio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 costituisce titolo esecutivo
unicamente per l’importo ivi menzionato di fr. 450.- (tassa di giustizia) ma non per le spese di giustizia, il cui ammontare, figura unicamente in un conteggio allestito separatamente dalla Pretura verosimilmente solo il 25 settembre 1995;
che la sentenza del giudice di pace, che a torto ha concesso il rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 50.-, deve pertanto essere annullata essendo il frutto di un’errata valutazione delle prove e di un'errata applicazione del diritto materiale, titolo di cassazione previsto dall’art. 327 lett. g CPC;
che la particolarità della lite esime questo giudice dal prelievo di spese e tassa di giustizia, mentre alla ricorrente, ancorché non assistita da un patrocinatore, va riconosciuta un'indennità per l'onere del ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 20 novembre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 novembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 50.-, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Lo __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 50.- quale di indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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