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Numero d'incarto:
16.1995.160
Data decisione, Autorità:
31.01.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00160
Lugano
31 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 ottobre 1995 presentato da
formanti
la __________
contro
la
sentenza 5 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza
24 agosto 1995 da
avv.
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’918.20 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 24 agosto
1995 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________, __________ e
__________, quali membri della comunione ereditaria del defunto __________, al
fine di ottenere il pagamento di fr. 2’918.20 a saldo della nota d’onorario
emessa per il patrocinio nell’ambito della vertenza che li opponeva a
__________ ;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente
comprovate le prestazioni fatturate dall’istante rimaste incontestate dalla
parte convenuta che all’ udienza di contraddittorio non era validamente
rappresentata; che infatti il segretario assessore ha considerato i convenuti
non debitamente rappresentati dall’ing. __________ marito della signora __________;
che
con il presente tempestivo gravame i convenuti sono insorti contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: i ricorrenti rimproverano al primo
giudice di non aver potuto far valere le loro ragioni a sostegno della
contestazione del credito di controparte;
che
con osservazioni 10 novembre 1995 la controparte postula la reiezione del
gravame;
che per quanto attiene
alla ricevibilità del gravame, contestata da controparte, occorre rilevare che
ancorchè i ricorrenti non indichino il motivo di cassazione che intendono
invocare (art.329 CPC), il ricorso non deve essere considerato nullo potendosi
evincere dal suo contesto almeno una censura, ossia quella della violazione del
diritto di essere sentiti degli insorgenti (art. 327 lett. e CPC);
che nella concreta
fattispecie il primo giudice ha concluso alla preclusione della parte convenuta
in quanto non validamente rappresentata all’udienza di contraddittorio;
che a prescindere dalla
rappresentanza processuale esercitata dagli avvocati ammessi al libero
esercizio e dalle persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64
CPC), è data facoltà di rappresentare in giudizio altre persone solo nei limiti
delle eccezioni contemplate dall’art. 64bis CPC;
che se è vero che all’ing.
__________ seppur in possesso di regolare procura scritta, difettava la
legittimazione a rappre-sentare in giudizio i membri della comunione ereditaria
fu __________, è altrettanto vero che la conclusione del primo giudice di
ritenere preclusa la parte convenuta è irrita;
che infatti, difettando un
presupposto processuale - nel caso concreto la legittimazione del
rappresentante dei convenuti (art. 97 cpv. 4 CPC) - la legge offre al giudice
la competenza di assegnare alla parte un termine per sanare il difetto qualora
ciò possa essere fatto entro un breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC);
che concludendo per contro alla nullità della comparsa, il giudice è andato
oltre le intenzioni del legislatore in merito alla preclusione della parte
convenuta (art. 169 CPC);
che infatti quell’istituto - cui il segretario assessore ha fatto ricorso in
questo caso - presuppone il tacito disinteresse della parte, circostanza il cui
contrario è stato dimostrato dai convenuti, ancorchè in modo irrito;
che quindi la decisione
del giudice di non aver permesso ai convenuti di sanare il vizio di
rappresentanza deve essere censurata poichè così facendo la parte convenuta è
stata privata della possibilità di esprimersi sul contenuto dell’istanza ciò
che comporta l’attualità del motivo di cassazione di cui art. 327 lett. e CPC;
che alla luce di quanto
sopra esposto la sentenza impugnata dev’essere annullata e gli atti rinviati al
primo giudice affinchè indica un ulteriore contraddittorio;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
vigente LTG
pronuncia:
- Il ricorso per cassazione
18 ottobre 1995 __________, __________ e __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
5 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata
e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda come ai considerandi.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 100.-, anticipati dai ricorrenti, vanno poste a
carico della controparte che rifonderà ai ricorrenti fr. 80. quale indennità di
questa sede.
-
Intimazione a.
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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