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Numero d'incarto:
16.1995.16
Data decisione, Autorità:
15.11.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00016
Lugano
15 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 gennaio 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 22 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con
istanza 31 luglio 1985 nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 76’463.50 oltre accessori a titolo di risarci-mento
danni, domanda ridotta in sede di conclusioni a fr. 6’591.60 oltre accessori e
respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con sentenza 8
novembre 1994 questa Camera, chiamata a pronunciarsi sul ricorso per cassazione
inoltrato da __________ contro la sentenza 28 dicembre 1993 del Pretore del
Distretto di Bellinzona che aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni
promossa nei confronti del Comune di __________, ha decretato la nullità della
sentenza impugnata così come della risposta di causa e di tutti gli atti
processuali successivi, per carenza di capacità processuale dell’ente pubblico
convenuto il quale non godeva di autorizzazione a stare in lite;
che con sentenza 22
dicembre 1994 il primo giudice, al quale il convenuto ha prodotto entro il
termine impartitogli l’autorizza-zione del Consiglio comunale, ha attribuito a
questo documento il valore di una sanatoria per tutti gli atti processuali
intrapresi dal Comune nella causa che ci occupa;
che il giudice di prime
cure, esaminate le argomentazioni e le contestazioni sollevate dalle parti, ha
quindi respinto l’istanza nel merito;
che con il presente
tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art.
327 CPC: la ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di non essersi
attenuto alle indicazioni di natura processuale, formulate da questa Camera
nella sentenza 8 novembre 1994, mentre nel merito fonda il proprio gravame su
un’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice;
che con osservazioni 23
febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame;
che
- in effetti - contravvenendo a quanto indicato da questa Camera nella
sentenza 8 novembre 1994, il primo giudice, anziché riprendere la causa dal
momento dell’assegnazione del termine per
presentare la risposta di causa, ha ritenuto sanati tutti gli atti
processuali compiuti in precedenza con la semplice produzione
da parte dell’ente pubblico convenuto dell’autoriz- zazione
a stare in lite 21 dicembre 1994;
che siffatto modo di agire
del primo giudice non può essere condiviso non rientrando nelle facoltà del
giudice o delle parti quella di sanare atti nulli;
che diversa era la
fattispecie di cui alla sentenza 17.3.1992 della II Camera civile di appello
(in re Comune di __________ /Cantone del Ticino), citata quindi in modo
inopportuno dalla prima istanza;
che infatti, in quella
lite, l’autorizzazione a stare in lite, del resto preannunciata già con la
petizione, veniva prodotta al giudice già con l’allegato di replica e - in
particolare - nel termine assegnato al Comune in conformità con l’art. 99 cpv.
3 CPC;
che quella giurisprudenza
indica unicamente la correttezza dell’operato del giudice nell’applicazione
della norma in esame, anche nei confronti dell’autorizzazione a stare in lite
richiesta a un Comune, ma non pretende di estendere la possibilità di sanatoria
a una procedura addirittura giunta a sentenza in assenza del presupposto
specifico;
che la facoltà attribuita
al giudice dall’art. 99 CPC è chiaramente limitata nel tempo alla possibilità
di verifica “entro un breve termine”;
che quindi la decisione
impugnata che ha concluso a torto alla ratifica di tutti gli atti intrapresi
dal Comune di __________ con l’autorizzazione a stare in lite 19 dicembre 1994
deve essere cassata con la conseguenza che gli atti devono essere ritornati al
primo giudice con l’obbligo di riprendere la procedura dall’assegnazione del
termine per la risposta,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
18 gennaio 1995 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
22 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona è dichiarata nulla.
§ Gli atti sono
rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano tasse nè
spese per il presente giudizio.
Il Comune di __________
verserà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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