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Numero d'incarto:
16.1995.148
Data decisione, Autorità:
20.08.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00148
Lugano
20 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 19 settembre 1995 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
contro
la
sentenza 4 settembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella
causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro
promossa con istanza 23 febbraio 1993
da
__________ patr. dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’806.70 oltre accessori, nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________ ha lavorato
alle dipendenze della ditta __________ in qualità di operaio dal 1° aprile 1977
al 31 luglio 1992, data per la quale ha notificato la disdetta del contratto di
lavoro. La datrice di lavoro, con lettera 30 luglio 1992, ha contestato la
tempestività della disdetta - comunicatale con scritto 27 giugno 1992 - non
essendo stato ossequiato il termine legale di preavviso di tre mesi di cui all’art.
335c CO.
Con
istanza 23 febbraio 1993 __________, che ha effettivamente terminato la sua
attività lavorativa presso la ditta __________ il 10 luglio 1992, usufruendo -fino
a fine mese- delle vacanze residue di sua spettanza, ha convenuto in giudizio
la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’806.70
quale corrispettivo del salario dovutogli per il mese di luglio 1992 e la
tredicesima mensilità pro rata temporis. L’istante osserva che la disdetta
anticipata del contratto è stata accettata dalla datrice di lavoro e per essa
dal suo direttore __________.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la mancata osservanza
da parte del lavoratore del termine legale di disdetta, nonché il mancato
consenso alla rescissione anticipata del contatto, consenso che peraltro solo
l’amministratore unico __________ avrebbe potuto dare e non il direttore
__________, non legittimato a rappresentarla. Essa oppone in compensazione alla
pretesa dell’istante il danno da questi cagionatole per aver abbandonato anzi
tempo il posto di lavoro, e per aver contribuito alla creazione della ditta
__________ - presso la quale è andato a lavorare - che svolge attività a lei
concorrenziali.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze
istruttorie dalle quali ha dedotto che il direttore della convenuta __________
era legittimato a rappresentarla e vincolarla nelle questioni relative alle
assunzioni e licenziamenti del personale, ha concluso all’accordo delle parti
circa lo scioglimento anticipato del contratto per il 31 luglio 1992. Non
avendo la convenuta provato di aver subito dei danni a dipendenza dell’agire
dell’istante, il pretore ha respinto le pretese risarcitorie da questa
formulate accogliendo integral-mente l’istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 22 settembre 1995 del presidente di questa Camera, __________ è
insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei
titoli di cassazione di cui alle lettere e), g) e f) dell’art. 327 CPC. La
ricorrente rimprovera essenzialmente al primo giudice di aver violato il suo
diritto di essere sentita per non essersi pronunciato sulla domanda di
risarcimento danni da lei formulata in relazione alla violazione da parte del
lavoratore del suo dovere di diligenza e fedeltà sancito dall’art. 321a CO,
violazione concretizzatasi con la creazione della ditta __________ che svolge
attività concorrenziali utilizzando ricette appartenenti alla convenuta e
illecitamente sottratte dall’istante. In particolare, il primo giudice non
avrebbe operato correttamente il richiamo di un incarto da altra Camera di
questo tribunale.
Con
osservazioni 6 ottobre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. e
CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una
sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una parte
sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova.
Il diritto di essere
sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima
che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti
per il giudizio, di parte-cipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro
proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b, 115 Ia 11 consid.
b). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte
tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF
106 Ia 162 segg.). Tuttavia, egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui
presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11
seg. consid. 2a e b).
In realtà il richiamo di
documenti o di incarti da pubbliche autorità, previsto all’art. 215 CPC,
dev’essere eseguito dal giudice in modo tale che le parti e il giudice stesso
vengano a conoscenza del contenuto di quegli atti alla stessa stregua di ogni
altra risultanza istruttoria: trattandosi di un incarto corrispondente a
un’altra vertenza, pendente davanti ad altro giudice, si può considerare che il
richiamo debba permetterne la consultazione al momento del dibattimento finale
o, almeno, in vista dell’inoltro delle conclusioni di causa.
Nel caso concreto, non
risulta con chiarezza quando l’incarto richiamato (dalla Seconda Camera civile
-n.2596- in re B.L.e llcc. c/ B.A. e llcc.) sia stato a disposizione del
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, ma tant’è: infatti, le risultanze
di quella vertenza, alla data del dibattimento finale della presente causa -così
come verificate da questa Camera- non sono atte a comprovare il credito che
__________ vanta in questa sede nei confronti di __________. La negligenza
imputata al pretore non ha pertanto rilevanza ai fini del ricorso in esame.
In particolare
dall’incarto richiamato risulta che l’istante è divenuto azionista della
società __________, presso la quale si è trasferito, dopo aver lasciato la
società ricorrente: ma ciò risale al 9 settembre 1992, quando egli già era
attivo presso la nuova datrice di lavoro. Risulta anche che egli, presso la
ricorrente, fungesse da capo fabbrica e che egli sapesse effettuare le
preparazioni industriali dei singoli prodotti (dispersione e prodotti
analoghi): non risulta per contro che la natura delle sue conoscenze
rappresentasse un segreto tale da imporgli, anche dopo la fine del rapporto di
lavoro, un particolare obbligo di fedeltà, così come prevede l’art. 321a cpv. 4
CO). Lo indica la sua scarsa formazione scolastica e professionale, ma anche
l’apparente semplicità delle operazioni di preparazione, basata sull’esecuzione
diligente di miscelatura di componenti prefabbricate (teste __________ nella
causa II CCA). Può darsi che l’istante, come diversi suoi colleghi di lavoro,
si sia trovato -rendendosi più o meno conto della complessità della situazione-
coinvolto nella lite sorta fra i fratelli __________, ma, per quanto finora
risulta dagli atti di quel processo, il suo ruolo sembra essere tutt’altro che
determinante. Né si può sostenere, sui pochi elementi a disposizione, che egli
- da solo - sia stato in grado di arrecare un danno alla società __________:
quindi, tutto sommato, la conclusione del pretore secondo cui la convenuta non
ha provato i presupposti del credito che oppone in compensazione a qualsiasi
richiesta dell’istante, non può essere censurata con successo.
Non torna conto pertanto
di esaminare se la convenuta avrebbe
potuto formulare
correttamente la pretesa di compensazione già in sede di contraddittorio e non
soltanto in sede di discussione finale.
-
In sede conclusionale la
convenuta ha chiesto al pretore di sospendere la procedura nell’attesa che
venisse decisa la causa pendente dinanzi alla II CCA: all’istanza il pretore
non ha dato seguito. Il rilievo che ne fa la ricorrente in questa sede non vuol
essere impegnativo ai fini del ricorso. Comunque, va rilevato che l’art. 107
CPC riconosce al giudice un ampio potere di apprezzamento sulla necessità e
opportunità di sospensione del processo in corso (Cocchi/Trezzini, op. cit,
ad art. 107, n. 6).
-
Il
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, secondo il quale una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove, è stato
semplicemente richiamato dalla ricorrente che non ha però evidenziato in che
cosa consisterebbe il preteso arbitrio o la pretesa violazione di norme di
diritto. In particolare non è oggetto del ricorso il tema centrale della
disputa di prima sede, ovvero la validità dell’atteggiamento tenuto dal direttore
__________ di fronte alla disdetta dell’istante, a dipendenza dei suoi poteri
nell’ambito della ditta convenuta.
-
Alla luce di quanto sopra
esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione
invocati, deve essere respinto.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 19 settembre 1995 __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
La
__________ è tenuta a rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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