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Numero d'incarto:
16.1995.141
Data decisione, Autorità:
02.08.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00141
Lugano
2 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 settembre 1995 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
contro
la
sentenza 17 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 8 marzo 1993 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del credito di fr. 2’459.90
oltre accessori nonchè il pagamento di fr. 2’000.- a titolo di indebito
arricchimento, domanda quest’ultima respinta dal primo giudice che ha
dichiarato inesistente limitatamente a fr. 2’325.80 oltre accessori il debito
dell’istante nei confronti della convenuta,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con sentenza 23 febbraio
1993 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, in accoglimento
dell’istanza 7 dicembre 1992 inoltrata dalla __________, ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE
di Lugano notificatole per il recupero di fr. 2’459.90 oltre accessori, importo
corrispondente al saldo della fattura emessa dall’istante il 2 settembre 1992
per le proprie prestazioni professionali derivanti dal mandato di
investigazione sottoscritto dalla convenuta il 14 agosto 1992.
A valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la “conferma di rapporto finale”
(doc. D) sottoscritta dalla convenuta il 2 settembre 1992.
- Con istanza 8 marzo 1993
__________ ha postulato il disconoscimento del menzionato debito contestando la
corretta esecuzione del mandato di investigazione affidato all’istante nonchè
gli importi fatturati per l’onorario e le spese, ritenuti ingiustificati ed
eccessivi. A titolo di indebito arricchimento l’istante fa inoltre valere un
importo di fr. 2’000.- versato a titolo di acconto alla convenuta e di cui
chiede la restituzione.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria sostenendo di aver svolto il mandato in modo corretto e
conformemente alle direttive della mandante. Per quanto attiene alle sue
prestazioni professionali, ossia agli onorari e alle spese vive, osserva che le
stesse sono state calcolate sulla base dei criteri contenuti nel contratto
sottoscritto dalle parti e che sono sufficientemente documentate .
- Con il querelato giudizio
il primo ha giudice ha concluso alla corretta esecuzione da parte della
convenuta del mandato di investigazione affidatole, quindi all’obbligo di
remunerazione a carico dell’istante, rispettivamente alla reiezione della sua
azione per indebito arricchimento. Il pretore ha nondimeno ridotto la pretesa
della convenuta a complessivi fr. 5’133.80 anzichè i fatturati fr. 7’459.40.
Egli ha riconosciuto alla convenuta unicamente le ore di lavoro effettivamente prestate
per la sorveglianza, per un totale di 66 ore per entrambi gli agenti, ossia fr.
3’960.-. Per quanto attiene alle spese, il cui obbligo di rifusione compete
alla mandante sulla base dell’art. 402 CO, il pretore ha riconosciuto alla
convenuta unicamente quelle documentate, ossia fr. 544.- per la trasferta
__________ / __________ e ritorno (doc. 6), e fr. 629.60 per le ulteriori spese
(plico doc. 5).
Il primo giudice,
deducendo gli acconti di fr. 5’000.- versati dall’istante, ha quindi
riconosciuto alla convenuta un saldo di fr. 133.80, ragione per la quale gli ha
dichiarato inesistente il debito dell’istante per fr. 2’325.60, importo
erroneamente riportato nel dispositivo in fr. 2’352.80.
- Con il presente tempestivo
gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie e erroneamente applicato il diritto materiale, in
particolare per aver effettuato delle ingiustificate decurtazioni sulle poste
fatturate, in specie sulle ore prestate - non tenendo conto di quelle
utilizzate per gli spostamenti - nonchè sui chilometri percorsi.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- In caso di controversia sul
quantum della mercede, spetta al mandatario l’onere della prova circa gli
elementi di calcolo della stessa e la loro accettazione da parte del mandante o
quantomeno la loro adeguatezza (Fellmann, Commentario bernese, 1992, n.
439 ad art. 394 CO).
A
tal fine la convenuta ha prodotto il contratto di investigazione sottoscritto
dalle parti (doc. 1) che al suo punto 2 prevede una remunerazione oraria di fr.
60.- per ogni agente impegnato nel pedinamento - nella fattispecie due persone
- e il pagamento a carico della mandante di fr. 1.- per ogni chilometro
percorso. Mentre questo documento attesta il costo unitario delle prestazioni
della convenuta, il rapporto di investigazione (doc. B) indica l’impiego di
tempo dei due agenti preposti al pedinamento.
Controversa nella concreta
fattispecie è la questione di sapere se anche le ore non propriamente impiegate
nella sorveglianza, ossia quelle utilizzate per i vari spostamenti (in totale
30.5 ore), debbano essere remunerate secondo la tariffa oraria, tesi
quest’ultima sostenuta dalla convenuta e non condivisa dal pretore.
A mente di questa Camera
la conclusione del primo giudice secondo la quale soggette a remunerazione
oraria sono solo le ore effettivamente utilizzate dai due agenti della
convenuta per la sorveglianza del marito dell’istante, è invero opinabile, ma
non arbitraria. Infatti, ritenuto che il contratto sottoscritto dalle parti non
specifica nulla a proposito delle trasferte, salvo l’obbligo a carico della
mandante di pagare fr. 1.- al chilometro, incombeva alla mandataria provare che
anche il tempo impiegato per gli spostamenti di cui si é detto - ad esempio in
base agli usi tariffali del settore- dev’essere remunerato secondo la tariffa
oraria, ciò che non si può dedurre dal solo contenuto del contratto (cfr. Weber,
in Comm. di Basilea, art.394 CO, n. 38). Che - nel caso concreto- gli
spostamenti sul luogo del pedinamento (andata e ritorno) fossero invero esclusi
dalla tariffa di fr. 60.--/h, potrebbe essere indiziato dal comportamento della
convenuta che non si è dimostrata particolarmente attenta nel limitare
all’indispensabile questi lassi di tempo: il primo giorno si riserva ore 2 ½
per preparare la propria partenza e impiega poi la bellezza di 6 ore per
raggiungere __________ in automobile; l’ultimo giorno, dopo il colloquio
conclusivo con la mandante, avvenuto per telefono alle 21.00, raggiunge poi __________
solo dopo 4 ½ . Fossero questi lassi di tempo da considerare alla stregua del
tempo da dedicare alle prestazioni specifiche del mandato, il comportamento
della convenuta apparirebbe - salvo prova del contrario - inspiegabilmente
incompatibile con l’obbligo di fedeltà del mandatario, nel senso più lato
inteso dalla dottrina (cfr. Weber, op.cit., art. 398 CO, n. 8 e 9).
-
Per quanto attiene alle
spese di trasferta, il pretore ha ammesso unicamente quelle documentate e
relative allo spostamento da __________ a __________ (luogo del pedinamento) e
ritorno, per fr. 544.- (doc. 6), mentre non ha riconosciuto le ulteriori
trasferte fatturate dalla convenuta. Anche su questo punto il giudizio
pretorile, ancorché severo nei confronti della convenuta ponendo a carico di
quest’ultima l’obbligo di quantificare anche gli spostamenti avvenuti sul luogo
del pedinamento (prova peraltro non impossibile in quanto sarebbe bastata una
lettura del contachilometri del veicolo utilizzato), non può essere considerato
arbitrario. Di fronte alla chiara contestazione di cui al punto 5 dell’istanza
“le spese fatturate non sono giustificate e appaiono manifestamente eccessive e
mai pattuite”, incombeva alla mandataria l’onere di provare la fondatezza delle
stesse.
-
Alla luce di quanto sopra
esposto, questa Camera non ravvisa nelle argomentazioni e nelle conclusioni del
giudice elementi suscettibili di inverarne gli estremi del rimedio di
cassazione invocato né per quanto attiene ad un’arbitraria valutazione delle
prove acquisite agli atti né - tantomeno - per quanto attiene ad un’arbitraria
applicazione di norme di diritto materiale o formale.
Il ricorso deve pertanto
essere respinto.
- Alla controparte che non ha
presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 8
settembre 1995 __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 250.-
già anticipate dalla
ricorrente rimangono a suo carico.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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