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Numero d'incarto:
16.1995.135
Data decisione, Autorità:
13.12.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00135
Lugano
13 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 31 agosto 1995 presentato da
rappr.
dall’__________
Contro
la
sentenza 22 agosto 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 21 giugno 1995
nei confronti di
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 21 giugno 1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatole per il recupero di fr. 5’864.- oltre accessori, importo
corrispondente all’imposta federale diretta per i bienni 1985/86 1987/88 dovuta
dal defunto marito __________;
che
a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto le notifiche di
tassazione 29 ottobre 1995 e 17 maggio 1989 emesse a carico di __________ e
regolarmente cresciute in giduicato;
che a seguito del decesso
del contribuente avvenuto in data 5 aprile 1993, l’istante procede ora nei confronti
dell’erede e moglie __________ (doc. F);
che al contraddittorio
fissato per il 18 agosto 1995 nessuno è comparso;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi
agli atti un valido titolo esecutivo che legittimi una procedura di incasso nei
confronti della sola convenuta ritenuto che debitrice dell’importo posto in
esecuzione risulterebbe essere la Comunione ereditaria del defunto __________;
che con il presente
tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato il diritto sostanziale non riconoscendo alla convenuta
la qualità di debitrice delle imposte del defunto marito;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifesta-mente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità
(DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a);
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame porta ad
accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni
opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che
in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documen-tazione prodotta può
essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti:
regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua
intimazione e sua forza di cosa giudicata;
che
controversa nella fattispecie è la questione di sapere se la convenuta possa o
meno essere chiamata in causa per l’incasso delle imposte federali lasciate
insolute dal defunto marito;
che giusta l’art. 10
vecchio Decreto federale concernete l’imposta federale diretta, identico nel
suo contenuto all’art. 12 della Legge federale sull’imposta federale diretta
entrata in vigore il 1° gennaio 1995, alla morte del contribuente gli eredi
rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concor-renza
delle loro quote ereditarie,
che quindi, nei confronti
dell’ente pubblico, ogni erede assume gli obblighi fiscali del defunto, in
specie quello di pagare le imposte rimaste insolute, ma limitatamente alla
parte di eredità che gli spetterebbe nell’ambito della divisione successoria (Rivier,
Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 1980, pag. 352,
n. 3; Känzig, Wehrsteuer, 1982, 2. Auflage, I. Teil, p. 126 e 127);
che
rinunciando a presenziare all’udienza, la convenuta si è preclusa la facoltà di
formulare precise contestazioni in merito alle pretese dell’istante, sia con
riferimento ad un’eventuale eccedenza del quantum di imposta rispetto alla sua
quota ereditaria che con riferimento al calcolo degli interessi di mora (dovuti
ex lege giusta l’art. 116 IFD) e alle spese, accessori questi che risultano
dagli attestati di carenza beni (doc. B e C) parificati dalla legge ad un
riconoscimento di debito (art. 149 cpv. 2 LEF);
che
alla luce di quanto sopra esposto, la decisione del primo giudice che a torto
ha negato alla convenuta la qualità di debitrice dell’importo posto in
esecuzione, deve essere annullata poichè frutto di un’errata applicazione del
diritto sostanziale, in particolare dell’art. 10 IFD
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
31 agosto 1995 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 agosto 1995 del Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 è annullata e sostituita dalla
seguente pronuncia:
L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta
da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
La tassa di giustizia di fr. 100.-, da anticipare dall’istante, deve
essere posta a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere
all’istante fr. 50.- a titolo di indennità.
II. Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 60.-, già anticipati dalla ricorrente, vanno
poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr.
100.- quale indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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