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Numero d'incarto:
16.1995.125
Data decisione, Autorità:
12.08.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00125
Lugano
12 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 luglio 1995 presentato da
rappr.
da __________
Contro
la
sentenza 17 luglio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella
causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa
con istanza 15 marzo 1995 nei confronti
della
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’904.90 oltre accessori,
domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 404.90; così come
ha accolto limitatamente a fr. 1’013.70 la domanda riconvenzionale proposta
dalla convenuta e tendente alla condanna dell’istante al pagamento di fr.
2’888.50 oltre accessori;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ dal 13 aprile 1993 sino al
31 dicembre 1994, data per la quale ha notificato la disdetta del contratto di
lavoro (doc. B). Nonostante le parti abbiano pattuito una retribuzione mensile
lorda di fr. 3’200.-, sin dall’inizio dell’attività il lavoratore ha percepito
uno stipendio mensile lordo di fr. 3’434.-.
Con
istanza 15 marzo 1995 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro
al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’904.90 quale rimborso dell’eccedenza
trattenuta a titolo di premi LPP (fr. 404.90) oltre a fr. 2’500.- indebitamente
trattenuti sullo stipendio del mese di dicembre 1994.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria giustificando la trattenuta di
fr. 2’500.- a motivo del mancato ossequio da parte dell’istante dell’accordo
sottoscritto il 6 ottobre 1993 (doc. C) a tenore del quale essa avrebbe
mantenuto lo stipendio effettivamente versato al dipendente - superiore a
quello pattuito - compensando questa differenza con la rinuncia del lavoratore
all’indicizzazione per gli anni 1994 e 1995, ciò che presuppo-neva la
continuazione del rapporto di lavoro perlomeno sino alla fine del 1995. Avendo
il dipendente interrotto il rapporto di lavoro per la fine del 1994, la
convenuta chiede la restituzione di fr. 2’888.50, importo ridotto al
dibattimento finale a fr. 2’853.50 e corrispondente alla differenza tra il
salario effettivamente versato al dipendente (fr. 3’434.- mensili) e quello
pattuito (fr. 3’200.- mensili), dedotto l’importo di fr. 2’500.- già trattenuto
e riconoscendo all’istante fr. 35.- a titolo di indennità per vacanze non
godute.
- Con
il querelato giudizio il primo giudice, previa interpretazione dell’accordo 6
ottobre 1993 nel senso che la disponibilità della convenuta a versare uno
stipendio superiore a quello inizialmente pattuito era condizionata alla durata
dell’impiego perlomeno sino alla fine del 1995, ha calcolato quanto di
spettanza dell’istante sulla base di uno stipendio mensile lordo di fr. 3’200.-
nel 1993, indicizzato nel 1994. Il pretore ha quindi riconosciuto all’istante
fr. 404.90, a titolo di maggiori deduzioni LPP, mentre ha riconosciuto alla
convenuta il diritto alla
restituzione
di fr. 1’013.70, pari alla differenza tra lo stipendio versato al dipendente
rispetto a quello dovuto.
- Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie, in particolare l’accordo 6 ottobre 1993 dal quale
non è possibile -a suo dire- desumere che il riconoscimento di uno stipendio
mensile lordo di fr. 3’434.- fosse condizionato alla continuazione
dell’attività sino alla fine del 1995. Postula che la domanda riconvenzionale
sia accolta solo limitatamente a fr. 396.05. L’insorgente rimprovera inoltre al
primo giudice di aver erroneamente calcolato le rispettive pretese giungendo al
riconoscimento alla controparte di un importo per ripetibili che egli ritiene
sproporzionato rispetto all’effettivo grado di soccombenza.
Con osservazioni 14 agosto
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella concreta
fattispecie è l’interpretazione dell’accordo 6 ottobre 1993 (doc. C).
Qualora le parti non
riconoscano in un accordo da loro sottoscritto un identico contenuto, spetta al
giudice valutare lo stesso alla luce di quella che poteva essere la loro
volontà al momento della sua sottoscrizione. Simile valutazione deve essere
effettuata in base al principio dell’affidamento per il quale è determinante il
senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva
ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell’altro (DTF 113
II 50 e riferimenti; Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, n. 33 ad
art. 18). Se applicando questo principio il giudice può dare un senso chiaro e
conferire effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un’interpretazione
più approfondita è superflua (DTF 111 II 287; II CCA 4 maggio
1994 in re B./Q.).
- Nel caso particolare dal
testo dell’accordo 6 ottobre 1993 la ditta __________ deduce un impegno del
lavoratore a non lasciare la ditta prima della fine del 1995: ciò costituisce
il presupposto fattuale del credito litigioso.
Sennonchè dal documento C non risulta questa pattuizione sulla durata del
contratto di lavoro come non emerge da alcun altro elemento dell’istruttoria;
nemmeno, in particolare dalla testimonianza __________ che, su questo punto, è
almeno equivoca.
Ciò basta, tanto più in una vertenza derivante da contratto di lavoro, per
considerare effettivamente arbitraria la deduzione fatta dal pretore. L’accordo
in questione può infatti solo significare che, per il 1994 e il 1995, il signor
__________ avrebbe percepito un determinato salario (superiore al dovuto),
contro rinuncia all’indicizzazione corrispondente verosimilmente al rincaro.
Se ne deve concludere che,
per il 1994, il lavoratore ha percepito il salario più alto, a valere come
approssimativa indicizzazione (“per compensare la differenza”), mentre per il
1995 questa operazione compensativa non ha dovuto essere attuata: non per
questo la datrice di lavoro può vantare un credito suscettibile di trattenuta
sul salario dovuto all’istante, né ha titolo alcuno per pretendere la rifusione
della differenza salariale percepita dall’istante nel 1993 e 1994 (doc. 1),
corrispondendo quanto effettivamente versato a __________ a una pattuizione
esplicita e non a una cifra versatagli senza causa giuridica.
Non è oggetto di questa procedura ricorsuale la richiesta dell’istante relativa
ai contributi LPP.
- Il ricorso per cassazione,
ricorrendo gli estremi dell’art. 327 lett. g CPC dev’essere così accolto e la
sentenza pretorile va di conseguenza modificata (art. 332 cpv. 2), così come
proposto dal ricorrente in via principale.
Le ripetibili (pure oggetto di censura) vanno ricalcolate sulla base del
diverso esito della lite.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg.
e 417 lett.. e CPC
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
del Pretore di Mendrisio nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
15 marzo 1995 di __________ è accolta
§ Di conseguenza __________ è condannata a versare all’istante la somma di
fr. 2’904.90 oltre interessi del 5% dal 1.1.1995.
-
Non
si prelevano spese nè tassa di giustizia.
La
convenuta verserà all’istante fr. 500.-- a titolo di ripetibili
-
La
domanda riconvenzionale di __________ è respinta.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
La
convenuta verserà a __________ fr. 420.-- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano
spese né tassa di giustizia. __________ verserà a __________ l’importo di fr.
350.-- a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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