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Numero d'incarto:
16.1995.105
Data decisione, Autorità:
06.06.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00105
Lugano
6 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 presentato da
__________ e __________
Contro
la
sentenza 8 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura ordinaria promossa con istanza 12 marzo 1992 nei confronti di
con
la quale si chiedeva in via principale la condanna del convenuto ad allontanare
dal mappale no. __________ RFD __________ di proprietà degli istanti il
manufatto sporgente dal mappale no. __________di proprietà del convenuto, e in
via subordinata l’attribuzione al convenuto della superficie di mq.... ...della
part. no. __________RFD __________ previo versamento di un indennizzo agli
istanti; domanda quest’ultima accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con sentenza 8 maggio 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
ha accolto la domanda formulata da __________ e __________ nella loro istanza
12 marzo 1992 con la quale avevano chiesto che la superficie della loro
proprietà occupata dalla costruzione dell’autorimessa di __________,
proprietario del fondo confinante, venisse loro assegnata in proprietà previo
ottenimento di un indennizzo che il primo giudice ha quantificato in fr.
1’000.- ;
che
con atto ricorsuale 30 maggio 1995 __________ e __________ sono insorti contro
il predetto giudizio chiedendo l’annullamento del punto 3 del dispositivo circa
la ripartizione delle spese;
che
giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per proporre ricorso per cassazione
contro una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria è di 20
giorni;
che
il termine inizia a decorrere dal giorno seguente quello del ricevimento della
decisione che si intende contestare (art. 131 cpv. 1 CPC);
che
nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, spedita con invio
raccomandato l’8 maggio 1995, è stata ritirata dai ricorrenti il 9 maggio 1995
come da loro stesso ammesso;
che
quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro
postale 30 maggio 1995) il termine ricorsuale di 20 giorni era già scaduto,
donde la tardività del gravame;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 30 maggio 1995 __________ è irricevibile in quanto
tardivo.
-
Le
spese del presente giudizio, per complessivi, fr. 100.-, vanno poste a carico
dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione dl Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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