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Numero d'incarto:
16.1994.24
Data decisione, Autorità:
23.03.1995, CCC
Incarto n.
16.94.00024
Lugano
23 marzo 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Spartaco Chiesa,
presidente, Bruno Cocchi e
Enrico Giani
segretaria:
Claudia
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 1994 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la sentenza 7 dicembre 1994 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti dipendente da istanza 30 novembre 1994
dello
rappr.
dall’__________
con la
quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto
al PE no. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per il recupero della
somma di
fr. 5’105.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 novembre 1993 lo __________, rappresentato dall'Ufficio
dei Registri di Lugano, ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al
PE sopra menzionato, notificatogli per il recupero di fr. 5’105.-, importo
corrispondente all'imposta sul maggior valore immobiliare calcolata sulla
transazione immobiliare conclusa dall'escusso con la __________ ed iscritta a
Registro fondiario il 6 febbraio 1986 (doc. B). Quale titolo di rigetto
dell'opposizione il procedente ha prodotto la decisione di tassazione 26
febbraio 1987 (decisione su reclamo) regolarmente cresciuta in giudicato, il PE
sopra menzionato e ha richiamato i doc. C e D prodotti nell’analoga procedura di
cui all’incarto no. __________ promossa nei confronti di _________ e discussa
lo stesso giorno dinanzi allo stesso giudice;
che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso non è comparso
rinunciando così a far valere eventuali contestazioni o eccezioni nell’ambito
della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la
documentazione allegata all’istanza di rigetto dell’opposizione costituisce
valido titolo esecutivo al quale l’escusso non ha interposto alcuna valida
eccezione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 23 dicembre 1994 del presidente di questa Camera,
__________ chiede l'annullamento della decisione di prima sede sulla base del
titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove in particolare per
aver considerato quale valido titolo esecutivo la decisione di tassazione 26
febbraio 1987 che, come ribadito in precedenti procedure esecutive sul medesimo
credito, non gli è mai stata notificata;
-
che
al ricorso la controparte non ha presentato
osservazioni;
-
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del
Pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata mani-festamente
violata una norma del diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente erronea di atti di causa o di prove (Rep 1983 9; DTF
109 II 171, 113 Ia 20, 113 III 8, 114 III 70; 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid.
3);
-
che
secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione,
ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle
autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a
cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);
-
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione
il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto
dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli
riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in
re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione;
-
che
questo esame tende ad accertare: l'identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di
eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all'art. 81 LEFe in particolare, l'esame inteso ad accertare se la
documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende
ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo,
regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata;
-
che l'art. 38 LIMVI sancisce il principio che le
notifiche di tassazione e le decisioni di multa cresciute in giudicato, sono
parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF, ragione per cui il
giudice deve accertare se dette decisioni sono state allestite nei modi e nelle
forme stabiliti dalla procedura prevista dalla legge: attraverso questo esame
si accerta se esse hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la qual cosa si
ha quando la decisione di tassazione è stata regolarmente notificata all'
interessato e questi ha rinunciato a contestarla oppure la sua contestazione è
stata dichiarata infondata (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, §
133; DTF 115 III 43);
-
che nella concreta fattispecie dalla documentazione
prodotta e richiamata dall’Ufficio dei registri a sostegno della propria
domanda di rigetto dell’opposizione, in particolare dalla lista delle
raccomandate notificate il 26 febbraio 1987 (doc. D) - data della decisione
prodotta a valere quale titolo esecutivo - tra le quali figura pure il
nominativo dell’insorgente, si deve ritenere che il procedente ha
sufficientemente comprovato l’avvenuta notifica della decisione oggetto della
procedura litigiosa;
che competeva all’escusso sollevare dinanzi al primo giudice eventuali
eccezioni atte ad inficiare il titolo esecutivo, quale la mancata ricezione
dello stesso;
che quest’eccezione, così come quella di prescrizione, sollevate per la prima
volta in sede ricorsuale, sono tardive in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti,
prove ed eccezioni;
che in merito agli accertamenti che il giudice è tenuto ad effettuare in una
procedura di rigetto definitivo dell’opposizione non rientra, contrariamente a
quanto sembra ritenere l’insorgente, anche quello della verifica dell’effettivo
ritiro della decisione sulla quale si basa l’esecuzione; di fronte alla prova
dell’invio della decisione e in difetto di una tempestiva contestazione della
sua ricezione da parte del suo destinatario, il giudice è legittimato a
ritenere che la notifica come tale sia avvenuta regolarmente;
che quindi la decisione impugnata con la quale il primo giudice ha concluso
all’esistenza di un valido titolo esecutivo, deve essere confermata;
che alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non
vengono assegnate ripetibili;
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
-
Il
ricorso 22 dicembre 1994 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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