Late request for extension of bankruptcy claim assignment

15.2005.98Übriges Gericht02.11.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

RI 1, a creditor to whom bankruptcy claims had been assigned, asked the supervisory chamber to grant a further extension for suing the bankrupt company's organs after the last deadline had expired. The bankruptcy office had already revoked the assignment because he had not acted or requested a new extension in time, despite an express warning. The court held the request untimely and confirmed that silence until after expiry amounted to waiver. The complaint was dismissed; no fees or indemnities were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 260 LEF; extension of an assignment of estate claims and consequences of inactivity. The assignee who wishes to preserve the assigned right must personally request an extension before expiry of the time limit. If he lets the deadline lapse without acting and despite an express warning that the assignment will be revoked, he is deemed to have waived the assignment; a later request is untimely and the revocation stands (consid. 1). In supervisory proceedings under Art. 17 LEF, no court fee and no party indemnity may be charged where the applicable fee rules so provide.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2005.98

Data decisione, Autorità: 02.11.2005, CEF

Titolo: Proroga della cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF.

Incarto n. 15.2005.98

Lugano 2 novembre 2005 EC/sc/bd

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 29 agosto 2005 di

RI 1 (BE)

contro

l’operato dell’CO 1 nell’ambito del fallimento di

CO 1

concernente anche quali parti interessate

__________, __________ __________, __________ entrambe rappresentate dall’avv. __________, __________

e meglio in tema di cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF;

viste le osservazioni:

  • 15 settembre 2005 di __________, __________, e __________, __________;

  • 16 settembre 2005 dell'CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito della procedura di fallimento a carico della __________, l’CO 1 con circolare del 14 maggio 2003 ha assegnato ai creditori iscritti in graduatoria un termine di 20 giorni per chiedere la cessione ex art. 260 LEF “del diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita a norma degli art. 754/757 CO”;

che in data 3 agosto 2004 RI 1, unitamente ad altri creditori, ha ottenuto la cessione di tali pretese;

che nel provvedimento 3 agosto 2004 l’amministrazione fallimentare si è riservata il diritto di annullare la cessione nel caso che non venga incoato il processo entro il 31 ottobre 2004;

che con lettera 18 ottobre 2004 RI 1 ha richiesto una proroga sino a fine anno per l’introduzione di un’eventuale azione di responsabilità contro gli organi della fallita;

che con decisione 2 novembre 2004 l’CO 1 ha concesso a tutti i cessionari una proroga sino al 31 gennaio 2005;

che il 20 gennaio 2005 RI 1 ha richiesto una ulteriore proroga per procedere contro gli organi della fallita;

che con decisione 11 febbraio 2005 l’Ufficio gli ha concesso una proroga scadente il 31 luglio 2005;

che con scritto 4 agosto 2005 l’CO 1, richiamandosi al punto numero 6 dell’atto di cessione, ha invitato il ricorrente a comunicargli entro il 12 agosto 2005 se nel termine impartitogli egli ha promosso azione contro gli organi della fallita;

che nel menzionato scritto, l’Ufficio ha avvertito RI 1 che “la mancata presentazione dei giustificativi richiesti, verrà considerata quale rinuncia e la cessione revocata”;

che RI 1 nel termine impartitogli non ha prodotto alcunché all’amministrazione fallimentare;

che pertanto l’CO 1 con provvedimento 19 agosto 2005 ha revocato l’atto di cessione rilasciato il 31 ottobre 2004 a RI 1;

che con atto 29 agosto 2005 RI 1 ha postulato, con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito, una proroga del termine per promuovere l’azione contro gli organi della società;

che con le rispettive osservazioni __________, __________. e l'CO 1 hanno postulato la reiezione del gravame;

che il Tribunale federale ha esplicitamente stabilito che il cessionario che intende conservare il proprio diritto deve richiedere personalmente una proroga della cessione, in caso contrario si riterrà che egli vi abbia rinunciato (cfr. DTF 121 III 296);

che in concreto RI 1 ha lasciato trascorrere senza richiedere prima della sua scadenza una ulteriore proroga e senza intentare alcunché, il termine impartitogli per agire nei confronti degli organi della fallita, malgrado la minaccia formale di revoca della cessione in caso di inazione espressamente contenuta nell’atto di cessione del 3 agosto 2004;

che la richiesta di proroga del termine per procedere contro gli organi della fallita del 29 agosto 2005 è pertanto tardiva in quanto formulata dopo la decorrenza del termine assegnato con il provvedimento dell’11 febbraio 2005;

che il ricorso 29 agosto 2005 di RI 1, in quanto rivolto contro il provvedimento di revoca della cessione, è da respingere perché il creditore cessionario non ha tempestivamente richiesto una proroga, lasciando trascorrere il termine impartitogli senza reagire, nonostante la formale avvertenza di revoca della cessione in caso di inazione (cfr. DTF 121 III 291 e ss.; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la falllite, Losanna 2001, n. 73 ad art 260 LEF);

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17, 260 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 29 agosto 2005 di RI 1__________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

Intimazione a:

–__________

– avv. __________, __________.

Comunicazione all'CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

bankruptcyassignment of claimsextension of time limitrevocationcreditor assigneesupervisory complainttimelinesswaivercosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the assignee's request of 29 August 2005 for a further extension was timely

Extrahierter Entscheid

No. The request was filed after the deadline fixed by the prior extension decision had expired.

Extrahierte Begründung

A creditor who wants to preserve the assigned claim must request an extension personally and before expiry; otherwise he is deemed to have waived it. Here the appellant let the deadline run without acting, despite an express warning that the assignment would be revoked in case of inaction.

Kernrechtsfrage

Whether the revocation of the assignment had to be annulled

Extrahierter Entscheid

No. Because no timely extension was requested and no action was filed, the bankruptcy office was entitled to treat the inaction as waiver and revoke the assignment.

Extrahierte Begründung

The formal warning in the assignment act and the appellant's complete inactivity justified the revocation.

Kernrechtsfrage

Costs and compensation

Extrahierter Entscheid

No court fee and no indemnities were imposed.

Extrahierte Begründung

The court applied the rules on fee and compensation waiver in supervisory proceedings.

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