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RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2005.110
Data decisione, Autorità:
14.12.2005, CEF
Titolo:
Crediti fiscali garantiti da ipoteca legale. Iscrizione nell'elenco oneri. Potere di cognizione dell'ufficio di esecuzione.
Incarto n.
15.2005.110
Lugano
14 dicembre
2005
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 16 settembre 2005 di
RI 1 __________
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’elenco oneri
allestito nell’esecuzione n° __________ in realizzazione di pegno immobiliare
promossa da
__________, __________
rappr. da __________, __________
contro la
ricorrente nonché – quale debitore solidale – contro
PI 1
procedura che
concerne anche
PI 2, __________
rappr. dall’RA 2, __________
PI 3, __________
__________, __________
rappr. dall’avv. __________, __________
__________, __________
viste le
osservazioni 10 ottobre 2005 dell’RA 2PI 3 e 19 ottobre 2005 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
- Il
7 settembre 2005, l’CO 1 ha depositato l’elenco oneri relativo al fondo part.
n° __________ RFD __________ spettante in comproprietà alla ricorrente e
all’avv. PI 1 in ragione di ½ ciascuno.
Il 16
settembre 2005, RI 1 ha interposto ricorso, contestando le ipoteche legali
iscritte a favore delle imposte comunali e cantonali per un importo di fr.
13'945.--, rispettivamente di fr. 15'302,55, in quanto esse non erano state
oggetto di una tassazione definitiva cresciuta in giudicato. La ricorrente ha
inoltre contestato l’importo delle esecuzioni n° __________ e __________, a
beneficio delle quali è stato pignorato il suddetto fondo, affermando che la
prima verterebbe su fr. 800'000.-- invece di fr. 1'590'833,40, mentre l’importo
della seconda sarebbe pari a fr. 15'900.-- in luogo di fr. 32'593,55.
- L’ufficio
esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano
dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il
termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art.
36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di
vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una
pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti
manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti
asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta
l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca
(cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non
autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri
(cfr. Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Per questo motivo, i
crediti fiscali che sono oggetto di una tassazione ancora solo provvisoria
devono nondimeno esservi iscritti (cfr. II CCA 9 settembre 1998 [12.98.60],
cons. 3; CEF 25 giugno 2002 [15.02.47], c. 3.7). Rimane riservata la facoltà
per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi
dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché si tratti di
crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30
giugno 1999 [2P.356-358/1998]).
In
concreto, la censura della ricorrente va respinta.
-
Le
censure riferite alle esecuzioni n° __________ e __________ sono irricevibili a
questo stadio della procedura. In effetti, risulta dagli atti che la ricorrente
non ha interposto opposizione né ha formulato alcuna contestazione al momento
del pignoramento (il relativo verbale è stato intimato l’11 aprile 2005 nel
primo caso, il 9 giugno 2005 nel secondo caso). Una modifica degli importi
posti in esecuzione non è possibile allo stadio della realizzazione, se non in
base a una decisione giudiziaria ai sensi degli art. 85 o 85a LEF. La sentenza
12 giugno 2003 della Pretura __________ prodotta dalla ricorrente non è una sentenza
di merito bensì una decisione di rigetto provvisorio che peraltro si riferisce a
un’esecuzione diversa (n° __________) da quelle contestate.
-
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 140 LEF; 36 RFF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 18 settembre 2005 di RI 1, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– RA
2, __________;
– PI
3, __________;
– avv.
__________, __________;
– __________,
__________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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