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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.36
Data decisione, Autorità:
25.05.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.36
Lugano
25 maggio
2004
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2004 di
RI1
rappr. dall' RA1 __________
contro
l’operato dell’CO1 e meglio contro l'avviso d'incanto
12 febbraio 2004 comunicato alla ricorrente nell'esecuzione n. __________ promossa
contro di essa da
PI1
rappr. dall' RA2
viste le
osservazioni 18 marzo 2004 della procedente e 22 marzo 2004 dell’CO1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
l'avviso d'incanto oggetto del ricorso è apparso sul Foglio ufficiale (__________)
del __________, con l'indicazione che l'8 marzo 2004 si sarebbe tenuta l'asta
di "un arredamento completo
stabile (bar, cucina, 9 camere e vani diversi), attrezzatura e accessori
composto da ca. 300 pezzi, come a distinta visibile presso lo scrivente
Ufficio";
che la
ricorrente, che gestisce un esercizio pubblico a __________ nei locali
affittatile dalla procedente, si aggrava contro la vendita di siffatto
arredamento, asseverando che l'inventario allestito dall'Ufficio dall'11 al 19
giugno 2002 non ha più validità alcuna, siccome nella notte del __________ 2003
è scoppiato un incendio che ha reso i locali temporaneamente inagibili e
provocato ai mobili danni irreparabili;
che la
ricorrente afferma che trattative sarebbero in corso con le assicurazioni e che
il nuovo mobilio non sarebbe stato consegnato che in parte;
che da
informazioni assunte da questa Camera risulta invece che i danni al mobilio non
siano ancora stati notificati in modo circostanziato all'assicurazione;
che il 27
febbraio 2004, l'Ufficio, saputo dell'incendio solo con il ricorso, ha
proceduto al completamento del verbale d'inventario, indicando che la metà
dell'arredamento menzionato alla posizione n. 66, ossia quello delle 4 camere
del primo piano, era rimasto bruciato;
che
l'Ufficio, il quale provvede alla gestione coatta dell'immobile in cui si trova
l'esercizio pubblico – in quanto il creditore ipotecario ne ha chiesto la
realizzazione –, ha immediatamente provveduto a notificare all'assicuratore il
pignoramento delle pretese assicurative dell'escussa;
che, in
queste condizioni, l'avviso d'incanto impugnato – se non fosse diventato privo
d'oggetto siccome per l'effetto sospensivo conferito al ricorso l'asta non ha
potuto aver luogo l'8 marzo 2004 – sarebbe dovuto essere annullato, poiché
indicava beni che non si potevano più realizzare, per colpa però delle parti,
le quali non avevano informato l'Ufficio dell'incendio;
che
l'Ufficio, dopo aver nuovamente controllato l'inventario, verificando che i
beni andati distrutti non siano stati sostituiti a proprie spese dalla
ricorrente, indirà una nuova asta per il mobilio inventariato ancora esistente;
che
l'Ufficio procederà a notificare all'assicuratore il danno al mobilio, dato che
la pretesa della ricorrente contro l'assicuratore si è sostituita per
surrogazione legale al mobilio andato distrutto (cfr. art. 56 LCA e 1 RPAss;
Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 48 ad art. 96) e va pertanto
realizzata quale credito (art. 100 LEF);
che
l'eventuale prestazione dovuta dall'assicurazione andrà distribuita a favore
della procedente (oppure, se del caso, alla creditrice pignoratizia quale
provento dell'immobile ai sensi dell'art. 101 RFF) e non utilizzata per
sostituire i mobili andati distrutti;
che i
petita n. 3 e 4 dell'atto ricorsuale vanno respinti, siccome secondo gli art.
20a cpv. 1 LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF le procedure ricorsuali sono gratuite
e non si può riconoscere alcuna indennità alle parti (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 100 LEF; 56 LCA; 1 RPAss; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 26 febbraio 2004 di RI1, Lugano, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, è ordinata all'CO1 la verifica del verbale d'inventario dell'11-19
giugno 2002/27 febbraio 2004 e la successiva nuova pubblicazione dell'asta.
1.2. L'CO1
procederà a notificare all'assicuratore il danno al mobilio delle camere n. 1-4
del 1° piano (parte della posizione n. 66 dell'inventario) e ad incassare
l'eventuale e relativa prestazione assicurativa.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – __________ __________ RA1, __________;
– __________
__________ RA2, __________
Comunicazione
all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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