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15.2004.201 ΓÇó Claimed vehicles: wrong article for setting time limit
15.2004.201Übriges Gericht25.01.2005Granted
Two complaints were filed against the enforcement office’s decision to give RI 1 and Pierpaolo PI 2 a deadline to sue over claimed cars seized in debt enforcement. The supervisory court joined the complaints and held that the claimants were co-possessors of the vehicles because they lived with the debtor and used the cars. Therefore Art. 108 LEF, not Art. 107 LEF, applied. Since the creditor had contested the claims, the deadline should have been given to the creditor, so the deadlines granted to the complainants were annulled. No costs or indemnities were awarded.
Art. 107 et 108 LEF; contestation d’une revendication portant sur un bien mobilier en possession ou en copossession du débiteur ou d’un tiers; la qualification dépend de la possession exclusive ou de la copossession. Pour les véhicules à moteur, la détention au sens du registre de circulation n’est pas निर्णante à elle seule; le conjoint ou le membre du ménage qui utilise le véhicule et en dispose peut être considéré comme copossesseur. En cas de copossession, la procédure de l’art. 108 LEF s’applique: après contestation par le créancier ou le débiteur, le délai pour agir en contestation est imparti à la partie qui a contesté la revendication, et non au tiers revendiquant. La jonction de recours est admissible lorsque ceux-ci se rapportent à la même procédure et au même complexe de faits (consid. 1–3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2004.201
Data decisione, Autorità: 25.01.2005, CEF
Titolo: rivendicazione di proprietà
Incarto n. 15.2004.201/202
Lugano 25 gennaio 2005 PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli,
statuendo sui ricorsi 22 novembre 2004 di
RI 1 Gordola e Pierpaolo PI 2, Gordola entrambi rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n. 637087 promossa da
PI 1
nei confronti di
PI 2
richiamate le ordinanze presidenziali 24 novembre 2004 con le quali ai ricorsi è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
8 dicembre 2004 di PI 1;
13 dicembre 2004 dell’CO 1;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che PI 1 procede nei confronti di PI 2 per l’incasso del proprio credito;
che in data 20 settembre 2004 l’CO 1 procedeva al pignoramento delle autovetture Chrysler Grand Voyager targata TI __________ e VW Golf targata TI __________, immatricolate a nome dell’escusso;
che tali veicoli venivano dichiarati di proprietà, rispettivamente di RI 1 (Chrysler Grand Voyager) e di PI 2;
che con scritto 25 ottobre 2004 la creditrice PI 1 contestava tali rivendicazioni;
che –di conseguenza- l’CO 1 assegnava il 10 novembre 2004 a RI 1 e a PI 2 il termine per promuovere l’azione di cui all’art. 107 LEF;
che contro l’assegnazione di quel termine sono insorti il 22 novembre 2004, con gravami separati, RI 1 e PI 2 sostenendo che alla fattispecie in esame tornerebbe applicabile l’art. 108 LEF e non l’art. 107 LEF;
che delle osservazioni di PI 1 e dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;
che più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti;
che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1);
che i ricorsi 22 novembre 2004 di RI 1 (inc. n. 15.2004.201) e di PI 2 (inc. n. 15.2004.202) sono entrambi riferiti alla stessa procedura esecutiva, sono motivati allo stesso modo e si basano sul medesimo complesso di fatti, così che le due vertenze possono essere congiunte;
che per l’art. 107 cpv. 1 n. 1 LEF il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio di esecuzione la pretesa del terzo quando questa riguarda un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
che se la pretesa è contestata entro un primo termine di dieci giorni fissato dall’ufficio al debitore, rispettivamente al creditore (art. 107 cpv. 2 LEF), allora al terzo viene impartito un termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta (art. 107 cpv. 5 LEF);
che, se la pretesa riguarda invece un bene mobile che si trova in possesso o in copossesso del terzo, si applica l’art. 108 cpv. 1 n. 1 LEF secondo il quale il creditore o il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, impartendo loro l’ufficio un termine di venti giorni per promuovere l’azione (art. 108 cpv. 2 LEF);
che il copossesso di un bene può sussistere quando il terzo vive con l’escusso nella stessa economia domestica (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 ad art. 107 LEF);
che, nel caso di veicoli a motore, il possessore non corrisponde necessariamente al detentore, il cui nome figura nella licenza di circolazione, così che -ad esempio- la moglie che utilizza il veicolo del debitore e ne possiede una chiave è da ritenere copossessore dello stesso (DTF 110 III 91; Staehelin, op. cit. n. 8 ad art. 107);
che nel caso di specie i veicoli rivendicati, benché immatricolati a nome del debitore, risultano essere utilizzati, rispettivamente dalla convivente e dal figlio dell’escusso, abitante anch’egli con il padre;
che sulla scorta della giurisprudenza e della dottrina citata in precedenza, i ricorrenti devono essere ritenuti copossessori dei veicoli rivendicati e quindi alla fattispecie in esame torna applicabile l’art. 108 LEF e non l’art. 107 LEF;
che avendo la creditrice PI 1 contestato la pretesa dei ricorrenti, conformemente a quanto stabilito dall’art. 108 cpv. 2 LEF, a lei e non ai ricorrenti avrebbe dovuto essere assegnato il termine per promuovere l’azione di merito;
che di conseguenza l’assegnazione di termine ai ricorrenti, effettuata dall’CO 1 dev’essere annullata;
che i ricorsi vanno pertanto accolti;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 107, 108 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Le procedure dipendenti dai ricorsi 22 novembre 2004 di RI 1, Gondola, e di PI 2, , sono congiunte.
Il ricorso 22 novembre 2004 di RI 1, , è accolto.
2.1. Di conseguenza è annullata l’assegnazione di termine 10 novembre 2004 dell’CO 1 a RI 1 nell’esecuzione n.__________.
3.1. Di conseguenza è annullata l’assegnazione di termine 10 novembre 2004 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno a Pierpaolo PI 2 nell’esecuzione n.__________.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: – avv. RA 1,
–PI 2,;
PI 1
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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