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Numero d'incarto:
15.2004.107
Data decisione, Autorità:
09.07.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.107
Lugano
9 luglio 2004
CJ/fp/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso/istanza di revisione 7 giugno
2004 di
RI1
rappr. dal socio gerente RA1
Contro
la
sentenza 12 maggio 2004 di questa Camera (inc. 15.2004.86) sul ricorso ex art.
17 LEF del 30 marzo 2004 interposto dalla stessa RI1 nell'esecuzione n. 466'648
del CO1 promossa da
PI1
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con
sentenza 12 maggio 2004 (inc. 15.2004.86), questa Camera ha respinto il ricorso
30 marzo 2004 di RI1 diretto contro l'emissione della comminatoria di
fallimento nell'esecuzione n. __________, ritenendo che l'escussa avesse
ritirato l'opposizione in sede pretorile, durante l'udienza di contraddittorio,
per cui la procedura esecutiva poteva essere proseguita;
che il 7
giugno 2004, RI1 ha ricorso davanti al Tribunale federale contro siffatta
sentenza, allegando che l'opposizione era stata ritirata da persona non
abilitata a rappresentare la società escussa e rilevando come un ex dipendente
della stessa era stato denunciato al Ministero pubblico per furto,
appropriazione indebita e falsità in documenti;
che il
ricorso di diritto federale ex art. 19 LEF non esclude la domanda di revisione
di diritto cantonale nei Cantoni che, come il Ticino, hanno introdotto siffatto
rimedio di diritto;
che nel
caso in cui vengano formulati contemporaneamente – sia nello stesso atto che in
gravami distinti – tanto il ricorso dell’art. 19 LEF alla Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quanto la domanda di revisione
all’Autorità cantonale di vigilanza, per i combinati art. 57 cpv. 1 e 81 OG il
Tribunale federale sospende l’esame del ricorso fino a che l’autorità cantonale
abbia pronunciato;
che nel
frattempo resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento cantonale
al Tribunale federale per il tempo tecnico necessario all’Autorità cantonale
per determinarsi sulla domanda di revisione (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 51 ad art. 19 LEF; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, p. 745 s.);
che la
qualificazione del gravame quale domanda di revisione va operata dall’Autorità
cantonale di vigilanza secondo la sua esatta natura giuridica e non solo sulla
base di una formulazione errata o imprecisa del rimedio di diritto;
che con
denominazione errata si può anche intendere che il ricorrente ritiene di
doversi aggravare unicamente al Tribunale federale perché indottovi
dall’indicazione in sentenza dei rimedi di diritto – che in virtù dell’art. 20
a cpv.2 n. 4 seconda proposizione LEF si compendiano nel ricorso di diritto
federale ex art. 19 LEF – senza sapere che le stesse argomentazioni, o almeno parte
di esse, possono già essere formulate con la domanda di revisione all’Autorità
cantonale di vigilanza;
che ne
consegue che il ricorso ex art. 19 LEF formulato da RI1 deve essere subito
trattato come domanda di revisione di diritto cantonale nel senso degli art. 25
ss. LPR, ritenuto che – per il principio di celerità e per evitare che possano
darsi sospetti di ritardata giustizia – il giudizio sulla domanda di revisione
dovrà essere pronunciato entro tempi ristretti;
che da
questo modus operandi non deriverà comunque alcun pregiudizio alle parti, cui
resta aperta la via del ricorso di diritto federale contro il nuovo giudizio
cantonale;
che
il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l’eccezione nel sistema
procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità
impone l’ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie
da parte di chi intende solo perdere tempo (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.1 e 2 all’art.
27);
che nel
caso di specie è ipotizzabile il motivo di revisione dell’art. 26 lett. b LPR
(prova di fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la
nullità dell'esecuzione o del provvedimento), in quanto se l'opposizione fosse
da considerare ritirata da persona non abilitata a rappresentare l'escussa,
andrebbe dichiarata la nullità della comminatoria di fallimento;
che in
base a tale considerazione si è proceduto al richiamo dell'incarto EF.2003.613
della Pretura di Bellinzona riferito all'istanza di rigetto dell'opposizione di
PI1 nell'esecuzione in oggetto;
che da
siffatto incarto risulta che all'udienza 16 ottobre 2003 di discussione
dell'istanza di rigetto era presente per l'escussa tale Z__________, che non
figura a registro di commercio tra le persone abilitate a rappresentare RI1;
che non
vi è nell'incarto alcuna procura a favore di Z__________;
che del
resto era previsto nel verbale di udienza che la pattuizione raggiunta da
G__________, per la parte istante, e Z__________ per la parte convenuta,
sarebbe dovuta essere anche firmata "per conferma" da __________
S__________, avente diritto di firma per PI1, risp. da __________ RA1, socio e
gerente di RI1;
che è
giunta in Pretura solo la conferma di __________ (cfr. verbale allegato allo
scritto 20 ottobre 2003 dell'escutente), mentre quella che era verosimilmente
la copia destinata a RI1 è rimasta nell'incarto e non è stata controfirmata da
__________ RA1 (cfr. verbale di udienza senza le firme né di __________ RA1 né
di __________ S__________);
che in
queste condizioni, l'opposizione al PE n. __________ è da considerare non
validamente ritirata, sicché la comminatoria di fallimento emessa il 3 febbraio
2004 è nulla;
che
l’istanza implicita di revisione della sentenza 12 maggio 2004 di questa Camera
contenuta nel ricorso 7 giugno 2004 di RI1 al Tribunale federale va quindi
accolta;
che non
si prelevano spese (art. 16 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR),
perché così è disciplinato per normativa di diritto cantonale;
che il
ricorso 7 giugno 2004 di RI1 al Tribunale federale va comunicato a quest’ultimo
unitamente all’incarto completo nonché alla presente decisione.
Richiamati
gli art. 17, 19, 20a, 22 LEF; 57 cpv. 1, 81 OG; 26 lett. c LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
L’istanza di revisione della sentenza 12
maggio 2004 di questa Camera (inc. 15.2004.86), contenuta nel ricorso 7 giugno
2004 di RI1 al Tribunale federale, è accolta.
1.1. Il
dispositivo n. 1 della sentenza 12 maggio 2004 della Camera di esecuzione e
fallimento del Tribunale d'appello (inc. 15.2004.86) è modificato come segue:
"1. Il
ricorso 3 marzo 2004 di RI1, __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, la comminatoria di fallimento emessa il 3 febbraio 2004
nell'esecuzione n. __________ è annullata."
1.2. Gli
altri dispositivi rimangono invariati.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
– RI1, __________,
c/o __________ RA1, __________;
– PI1, __________.
Comunicazione
a:
– Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, unitamente agli incarti
completi del CO1 e di questa Camera (inc. 15.2004.86 e 15.2004.107);
– CO1.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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