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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.106
Data decisione, Autorità:
24.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.106
Lugano
24 agosto
2004
CJ/fp/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 17 maggio 2004 di
_RICO1
patrocinata dall' _PAT1 __________
contro
l’operato dell’_CON1 e meglio contro la decisione 6
maggio 2004 con la quale è stato dichiarato infruttuoso il sequestro n.
__________ decretato il 14 aprile 2004 dalla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord su istanza della ricorrente diretta contro l'ex-marito
_PINT1 __________ (Brasile)
c/o St. leg. avv. __________,
viste le
osservazioni 2 giugno 2004 dell'_CON1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 14
aprile 2004, la Segretaria assessore della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha decretato a favore della ricorrente il sequestro di ogni
avere del debitore sequestrato presso la Banca __________, in particolare la
quota sociale n. __________ di fr. __________ (doc. D);
che in
seguito alla comunicazione 5 maggio della banca, secondo la quale la citata
quota sociale sarebbe stata compensata in diminuzione dei debiti verso la
medesima, l'Ufficio ha dichiarato il sequestro infruttuoso (doc. A);
che la
ricorrente contesta tale provvedimento, facendo valere che anche i crediti
contestati devono essere sequestrati ed eccepisce la validità della
compensazione, la quale sarebbe esclusa prima che il debitore sequestrato,
socio della banca costituita in società cooperativa, ne sia uscito;
che
l'Ufficio, nelle sue osservazioni, rileva come un precedente provvedimento
analogo a quello impugnato sia passato in giudicato;
che i
provvedimenti degli uffici di esecuzione e fallimenti, come pure i decreti di
sequestro (cfr. Walter A. Stoffel,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 54 ad
art. 272 CEF 3 luglio 2002 [14.02.26], cons. 3.1), acquisiscono forza di cosa
decisa solo nell'ambito della procedura in cui vengono emanati (cfr. a
proposito di un caso particolare: Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n.
246 ad art. 92) e non ostacolano quindi un riesame della questione in una
successiva procedura di sequestro;
che la
contestazione sull'esistenza o l'importo di un credito non impedisce il suo
pignoramento (cfr. Bénédict Foëx,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art.
95, con rif.; Gilliéron, op.
cit., n. 11 e 55 ad art. 95, n. 22 ad art. 122 nonché n. 9 ad art. 131, con
rif.; CEF 17 agosto 2004 [15.04.105]), né pertanto il suo sequestro (cfr. art.
275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 15 ad
art. 275), a meno che l'inesistenza o l'estinzione del credito sia fuori dubbio
(cfr. DTF 90 III 96 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 9
ad art. 275);
che quando è discussa la
questione della compensazione fatta valere dal preteso terzo debitore, il
credito deve essere sequestrato quale credito contestato (cfr. DTF 120 III 18
ss.; CEF 25 agosto 1999 [15.98.88], cons. 2b; Flavio Cometta, Il sequestro nella prassi giudiziaria ticinese, Rep.
2000, p. 21) e la contestazione andrà se del caso risolta in un'eventuale causa
promossa contro l'asserito terzo debitore dal creditore (autorizzato in virtù
dell'art. 131 LEF) oppure dall'aggiudicatario del credito;
che il
ricorso va pertanto accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 17 maggio 2004 di __________ _RICO1, __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, il provvedimento 6 maggio 2004 dell'_CON1 è annullato.
1.2. L'Ufficio
allestirà il verbale del sequestro n. 613'029/04, indicando quale oggetto
sequestrato la quota sociale n. __________ di fr. __________ di __________
_PINT1 presso la banca __________, con la menzione che l'esistenza del credito
è contestata dalla banca, che eccepisce la compensazione.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–_____________________PAT1,
,;
_PINT1, c/o __________, __________.
Comunicazione
all’_CON1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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