AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.75
Data decisione, Autorità:
02.06.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.75
Lugano
2 giugno 2003/CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini
e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 12 maggio 2003 dell’
avv.
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio la decisione 30 aprile
2003 con la quale è stato fissato al ricorrente un termine di 15 giorni per
anticipare la somma di fr. 3'000.-- a copertura delle spese di traduzione in
spagnolo e di notifica a Panama del decreto di sequestro n. __________ nonché
del precetto esecutivo n. __________ contro
inc., Panama
esaminati atti e
documenti
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che ex art. 9 cpv. 2 LPR,
l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori
atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;
che per giurisprudenza siffatta
norma è stata estesa ai ricorsi manifestamente infondati (cfr. CEF 5 settembre
2001 [15.2001.252]));
che nell’ipotesi – in
concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non
può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n.
3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il ricorso in esame
non è pertanto stato notificato alla società escussa;
che con scritto 22 maggio
2003, il ricorrente ha chiesto la retrocessione all’avv. _________ dei quattro
documenti dalla medesima prodotti il 20 maggio 2003;
che la richiesta è
giustificata, in quanto l’avvocata afferma di non rappresentare la società
escussa nella procedura in esame e non riveste di conseguenza la qualità di
rappresentante di una parte;
che essi non verranno
pertanto considerati ai fini della presente decisione e saranno restituiti al
mittente con decreto separato;
che il ricorrente chiede
di notificare il precetto esecutivo n. __________ per via edittale ai sensi
dell’art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF e non per via rogatoriale come invece deciso
dall’Ufficio;
che egli non ritiene
ragionevole costringerlo ad aspettare, eventualmente tre o quattro volte
sull’arco dell’intera procedura, da 5 a 15 mesi per la notifica in Panama degli
atti esecutivi nonché a versare un anticipo spese di fr. 3'000.-- alfine di
incassare un credito di soli fr. 15'100.--;
che ex art. 66 cpv. 4 n. 3
LEF, la notificazione si fa mediante pubblicazione quando il debitore è domiciliato
o ha la sede all’estero e la notifica tramite le autorità del luogo di
domicilio o di sede non è possibile in un termine ragionevole;
che il carattere
ragionevole della durata della procedura di notifica dipende dalla distanza
geografica e dalle esperienze fatte in casi simili;
che la durata statistica
media per l’America centrale è generalmente di almeno sei mesi (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 23 ad art. 66);
che in casu, secondo le
indicazioni fornite dall’Ufficio federale di giustizia
(http://www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/land/ 627.htm), la durata per la
notifica degli atti di diritto civile a Panama – qualificata esplicitamente di
“schwierig” – è di 5 a 15 mesi;
che ancorché difficile e
lunga, la notifica a Panama di atti esecutivi non appare impossibile e può
anche avvenire, in confronto alla durata media per la notifica in altri paesi
comparabili (secondo i dati dell’Ufficio federale della giustizia [cfr.
http://www.ofj.admin.ch/rhf/i/service/ recht/index.htm, in basso]: Costa Rica:
7 mesi; Colombia: 4-12 mesi; Nicaragua: 12 mesi; Brasile: 9 mesi; Messico: 10
mesi), in tempi ragionevoli;
che il carattere
ragionevole non può in ogni caso essere escluso a priori;
che una notifica in via
edittale potrà entrare in considerazione solo qualora la notifica tentata nelle
forme previste dalla Convenzione dell’Aia non dovesse riuscire in un tempo
ragionevole;
che nel caso concreto esso
può essere fissato in 12 mesi, sulla base delle esperienze avute con paesi
comparabili;
che il ricorrente non
contesta in sé l’importo richiesto dall’Ufficio a titolo di anticipo delle
spese di traduzione in spagnolo e di notifica nel Panama;
che l’eventuale
sproporzione tra detto importo e quello posto in esecuzione è irrilevante, in
quanto le spese sono comunque a carico dell’escusso (art. 68 cpv. 1 LEF) e
vanno rifuse all’escutente (cfr. art. 144 cpv. 4 LEF);
che il ricorrente, seppur
vi allude, non sostiene che una notifica a un membro dell’amministrazione o
della direzione dell’escussa ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF sia
possibile;
che comunque egli non
fornisce le indicazioni necessarie (nome, indirizzo) per una notifica a una
persona fisica con domicilio in Svizzera;
che per evitare gli
inconvenienti di una notifica all’estero ai creditori è data la facoltà di
pattuire con il debitore un foro speciale di esecuzione in Svizzera (cfr. art.
50 cpv. 2 LEF);
che il ricorso va pertanto
respinto;
che non si preleva la tassa
di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
che l’attenzione
dell’Ufficio va attirata sul fatto che le rogatorie a destinazione del Panama
vanno allestite tramite una richiesta firmata da un’autorità giudiziaria (cfr.
la “Bemerkung” dell’Ufficio federale della giustizia sul sito web menzionato
sopra);
che per competenza
materiale tale autorità è la scrivente Camera;
Richiamati gli art.
17, 20a, 66 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il ricorso 12 maggio
2003 dell’avv. __________, è respinto.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione all’avv.
Comunicazione all’UE di
Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster