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Numero d'incarto:
15.2003.70
Data decisione, Autorità:
08.07.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.70
Lugano
8 luglio 2003/CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 aprile 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro la comminatoria di fallimento dell’8 aprile 2003 emanata
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
rappr. __________
viste le
osservazioni 19 maggio 2003 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con
precetto esecutivo n. __________ __________ ha escusso __________ per il
pagamento dell’importo di fr. 2'149,90 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
2002;
che la
__________ ha interposto opposizione;
che
l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio;
che il 24
dicembre 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha erroneamente
citato per l’udienza di discussione, quale convenuta, la società “__________ ”;
che con
scritto 21 febbraio 2003, __________, quale ex ufficio contabile di __________
ha informato la Pretura che nessuno avrebbe presenziato all’udienza, in quanto
la società era in stato di liquidazione, priva d’amministratore e “sotto
commissione tutoria”;
che ciò
nonostante, la Pretore ha tenuto l’udienza prevista in assenza della parte
convenuta e, il 28 febbraio 2003, ha rigettato l’opposizione in via provvisoria
(inc. EF.2002.2272);
che il 7
aprile 2003, l’escutente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione contro
__________, in base alla sentenza 28 febbraio 2003;
che l’8
aprile 2003, l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è
stata notificata alla ricorrente il 25 aprile 2003;
che
__________ si aggrava contro tale provvedimento, allegando di non essere stata
sentita nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione;
che con
scritto 9 maggio 2003, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, pur
contestando di essere parte interessata ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LPR e di
essere tenuta a dar seguito all’assegnazione 7 maggio 2003 del termine per
presentare osservazioni – comunque facoltative – al ricorso, ha precisato in
via abbondanziale che l’errore sembrava stato indotto ad arte, con riferimento
agli estratti del registro di commercio di __________, __________ e __________
che la
comminatoria di fallimento impugnata è stata emessa in base a una sentenza di
rigetto diretta contro una società __________ diversa dall’escussa e qui
ricorrente __________;
che si
giustifica pertanto il suo annullamento;
che non
vi sono elementi per ritenere, come pare essere l’opinione della giudice del
rigetto, un manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) da parte
dell’escussa;
che
infatti, seppur __________ (in un primo tempo quale __________) risulta essere
amministratrice unica di __________ dall’8 maggio 2000 ed essere stata amministratrice
unica di __________ in liquidazione dal 28 aprile 2000 al 18 ottobre 2002,
nonché di __________ dal 28 aprile 2000 al 29 luglio 2002, mentre __________ è
amministratore unico di __________ dal 29 luglio 2002 ed è stato socio e
gerente di __________ prima dal cambiamento di forma giuridica, ossia dall’11
gennaio 2000 all’8 maggio 2000, la citazione all’udienza di discussione è stata
indirizzata ad __________ in liquidazione, persona diversa dall’escussa, a un
momento in cui né __________ né __________ erano organi di siffatta società, dichiarata
sciolta per mancanza di amministrazione e di liquidatori il 29 novembre 2002,
ossia prima ancora della citazione 24 dicembre 2002;
che tale
stato di fatto è stato tempestivamente comunicato alla Pretura di Lugano (cfr.
scritto 21 febbraio 2003 di __________, giunto in Pretura il 24 febbraio 2003);
che non
si può rimproverare a __________ di non aver evidenziato l’errore di designazione
della parte convenuta (riscontrabile confrontando la citazione e l’istanza allegata),
siccome la lettura dell’istanza appariva superflua in quanto la citazione era
comunque carente;
che può
essere lasciata aperta la questione di sapere se l’escutente potrà chiedere la
fissazione di una nuova udienza di discussione, facendo valere la nullità della
sentenza 28 febbraio 2003 per violazione del diritto di essere sentito della
parte convenuta;
che il
ricorso va pertanto accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 29 aprile 2003 __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza, la comminatoria di fallimento emessa dall’UE di Lugano l’8 aprile
2003 nell’esecuzione n. __________ è annullata.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: – __________
Comunicazione
all’UE di Lugano e – unitamente all’inc. EF. 2002.2272 – alla Pretura di
Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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