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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.65
Data decisione, Autorità:
25.06.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.65
Lugano
25 giugno
2003
B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 aprile 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno e meglio contro il valore di stima degli oggetti inventariati
nell'ambito della procedura di ritenzione n. __________ promossa contro il
ricorrente da
__________ rappr. da: __________
viste le osservazioni 21 maggio 2003 dell'UEF di
Locarno;
ritenuto
in fatto: A. In seguito alla domanda 28 marzo 2003 della __________ per la
formazione di un inventario degli oggetti del conduttore __________ vincolati
da un diritto di ritenzione il 1° aprile 2003 l'UEF di Locarno ha allestito un
verbale in cui risultano inventariati diversi oggetti stimati come segue:
-
1 fax
marca __________ Fr. 50.--
-
sito
Internet applicabile ad altre videoteche Fr. 1.--
-
1'650
pezzi film VHS con astuccio, diversi titoli
(fr.
3.-- al pezzo) Fr.
4'950.--
- 255
pezzi film DVD con astuccio, diversi titoli
(fr. 20
al pezzo) Fr.
5'100.--
t o t a l
e Fr.10'101.--
B. Con
ricorso 1./15 aprile 2003 __________ si è aggravato contro il menzionato
verbale, sostenendo che la stima effettuata dall'UEF di Locarno non era
corretta sia per quel che riguarda il valore attribuito al sito Internet che
per quel che concerne la stima dei film.
C. Con
provvedimento 24 aprile 2003 l'UEF di Locarno ha assegnato al ricorrente un
termine di 10 giorni per procedere al versamento e produrre la prova del
pagamento di un anticipo spese di fr. 500.-- per l'allestimemto di un nuovo e
ultimo rapporto di stima degli oggetti inventariati, con l'indicazione che in
caso contrario la stima sarebbe stata ritenuta accettata e non più
contestabile.
D. Con
ricorso 28 aprile 2003 __________ si è confermato nel suo precedente ricorso
sostenendo che il funzionario dell'UEF si è rifiutato di chiedere l'opinione di
persone competenti in materia, telefonando a proprietari di videoteche, il che
sarebbe costato fr. 10.--, per poi chiedergli di versare fr. 500.-- per
l'allestimento di una nuova stima.
E. Con
le sue osservazioni l'UEF di Locarno si è rimesso alla decisione di questa
Camera.
Considerato
In diritto: 1. Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 11 LPR, l'UEF di
Locarno ha riesaminato la sua valutazione 1° aprile 2003 degli oggetti
inventariati e ha accolto il ricorso 1./15 aprile 2003 di __________, emettendo
il provvedimento 24 aprile 2003. Tale ricorso 1./15 aprile 2003 è stato
pertanto evaso dall'UEF di Locarno, per cui, essendo divenuto privo d'oggetto,
va stralciato dai ruoli.
a) Contro
il menzionato provvedimento 24 aprile 2003 dell'UEF di Locarno il ricorrente si
è nuovamente aggravato, sostenendo che una nuova stima poteva essere effettuata
chiedendo a proprietari di videoteche una valutazione degli oggetti
inventariati, il che sarebbe costato fr. 10.--. L'UEF di Locarno gli ha invece
chiesto per una nuova stima l'importo di fr. 500.--.
b) Ex
art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti facendosi assistere, ove
occorra, da periti. In quest'ultimo caso egli decide secondo il suo
apprezzamento.
In
analoga applicazione dell'art. 9 RFF le parti interessate possono chiedere
anche per oggetti mobili una nuova stima, almeno per il caso in cui per il
determinato oggetto esistano criteri di stima riconosciuti. Il funzionario può
chiedere per la perizia un anticipo spese (art. 68 LEF, 13 OTLEF e 9 cpv. 2
RFF) (Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 9, 13, 17 e 18 ad art. 97 LEF).
c) In
seguito alla contestazione della stima degli oggetti inventariati da parte del
ricorrente, l'UEF di Locarno ha deciso con il suo provvedimento 24 aprile 2003
di allestire una nuova valutazione, chiedendo al debitore il versamento di un anticipo
spese di fr. 500.--. Contrariamente a quanto affermato da __________, per il
quale con un paio di telefonate a videoteche, il valore degli oggetti
inventariati potrebbe essere valutato con una spesa di fr. 10.--, l'UEF di
Locarno ha considerato necessario, per una stima seria e affidabile, che non
può limitarsi a richieste telefoniche a videoteche di cui non è dato conoscere
la competenza con cui potrebbero esprimersi, di chiedere un anticipo spese di
fr. 500.--. Questa richiesta non appare sproporzionata, visto che oltre alla
valutazione dei film, occorre stimare anche il sito internet di 60 pagine
(secondo le indicazioni del ricorrente), attualmente nemmeno accessibile, pur
essendo intestato ancora a __________ (cfr. l'iscrizione su www. __________).
D'altronde un'eccedenza dell'anticipo richiesto verrebbe bonificata al
ricorrente. Il provvedimento 24 aprile 2003 dell'UEF di Locarno va pertanto
ritenuto corretto.
- Il
ricorso 28 aprile 2003 __________ va quindi respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 97 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso
1./15 aprile 2003 __________, è stralciato dai ruoli.
-
Il ricorso
28 aprile 2003 __________, è respinto.
2.1. A
__________, è assegnato un nuovo termine di 10 (dieci) giorni dal passaggio in
giudicato di questa decisione, per procedere al versamento all'UEF di Locarno
dell'anticipo spese di fr. 500.-- (cinquecento) per l'allestimento di una nuova
stima degli oggetti inventariati.
2.2. Nel caso di
mancato pagamento dell'anticipo spese degli sarà ritenuta valida la stima
allestita dall'UEF di Locarno il 1° aprile 2003.
-
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite
della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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