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Numero d'incarto:
15.2003.6
Data decisione, Autorità:
04.08.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.6
Lugano
4 agosto 2003
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina
statuendo
sul ricorso 15 gennaio 2003 di
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
__________ nell’ambito dell’esecuzione
n. 589100 promossa nei confronti del ricorrente da
(rappr. dall'avv. __________)
viste
le osservazioni
–
4 febbraio 2003 di __________
–
11 febbraio 2003 dell’UEF di Locarno
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. __________
procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.
B. In
data 26 novembre 2002 l’UEF di __________ notificava alle parti il seguente
calcolo del minimo di esistenza nell’esecuzione n. 589100:
Introito
debitore fr. 2’415.–
Minimo di esistenza
minimo
base fr. 1'100.–
locazione
fr. 350.–
cassa
malati fr. 232.–
Totale fr. 1'682.–
Eccedenza pignorabile fr.
733.–
C. Con
ricorso 15 gennaio 2003 __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo
che nel minimo di esistenza andrebbero inserite le spese di trasferta, nonché
l’importo di fr.777.– a titolo di alimenti. Egli sostiene inoltre che l’UEF di
__________ non gli avrebbe calcolato correttamente il premio della cassa
malati.
D. Delle
osservazioni del creditore e dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
- L’escusso
pretende che nel calcolo del minimo vitale vengano inserite le spese di
trasferta, in quanto egli lavora a __________ e vive a __________.
Il
riconoscimento di spese di trasferta per il tragitto casa–lavoro e ritorno è in
genere subordinato ad una decisione incidentale dell'Ufficio sul genere di
trasporto che si può esigere che l'escusso usi. Notoriamente i mezzi di
trasporto pubblici hanno un costo chilometrico inferiore a quello dei mezzi di
trasporto privati, ma i tempi di percorrenza sono spesso superiori, la
raggiungibilità dei punti d'imbarco non è immediata e il tragitto deve essere
compiuto con più cambi di mezzo (cfr. Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano
2002, p.51).Nel caso di specie il ricorrente chiede il riconoscimento delle
spese sostenute per recarsi sul luogo di lavoro, viaggiando in treno in seconda
classe. Orbene pur essendo singolare la scelta dell’escusso di risiedere
lontano dal luogo di lavoro, la sua richiesta deve essere accolta, essendo tale
voce di spesa prevista nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera. Di conseguenza nel
calcolo del minimo di esistenza di __________ deve essere inserito l’importo
mensile di fr. 275.–, pari al costo medio di un biglietto a metà prezzo andata
e ritorno per una volta alla settimana in seconda classe per la tratta
- Il
debitore chiede che nel minimo di esistenza vengano considerati gli alimenti
che egli è tenuto a versare per il mantenimento della figlia __________. Le
condizioni perché tali contributi possano essere ammessi nel calcolo del minimo
di esistenza dell'escusso sono:
nel
caso di contributi alimentari dipendenti dal diritto di famiglia, l'esistenza
di una decisione giudiziaria che fissa l'ammontare e la durata del contributo;
nel
caso di contributi volontari o morali, occorre produrre – se esiste – un
contratto tra l'escusso e il "creditore" dei contributi, indicare il
motivo per cui essi vengono versati e esporre la situazione di fatto in cui
vive il "creditore" di tali contributi;
la
prova degli avvenuti pagamenti regolari prima dell'esecuzione del pignoramento;
la
prova che durante tutta la durata del pignoramento tali contributi continuano
ad essere versati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p. 56/57, n.
186 e seg.). Dalla documentazione prodotto dall’escusso si evince che egli
versa mensilmente l’importo di fr. 774 a favore della figlia __________ sulla
base della convenzione stipulata in data 19 giugno 1998. Di conseguenza tale
importo deve essere inserito nel minimo di esistenza dell’escusso.
-
Il
ricorrente chiede che i premi della cassa malati vengano calcolati sulla base
delle tariffe in vigore al momento del pignoramento del reddito, in casu
gennaio 2003. Va ricordato in questa sede che l'Ufficio può tenere conto, nel
minimo di esistenza, unicamente dei premi versati in virtù della __________ ad
esclusione dunque delle prestazioni complementari stipulate secondo la LCA;
tale soluzione trova la sua giustificazione nel fatto che il debitore
sottoposto a procedure esecutive deve sopportare la privazione di alcune
prestazioni eccedenti lo standard minimo, tra le quali quelle proposte dalle
casse malati in aggiunta a quanto sono tenute ad offrire per legge (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p. 56/57, n.
186 e seg.). Nel caso in esame, dal certificato della cassa malati __________
prodotto dal ricorrente si rileva che il premio mensile secondo la __________
ammonta a fr. 279.–. Tale importo deve quindi figurare nel minimo di esistenza
dell’escusso in luogo di quello pari a fr. 232 riconosciuto dall’UEF di
Locarno.
-
Sulle
base delle considerazioni precedenti il calcolo del minimo di esistenza di
__________ si presenta come segue:
minimo
base fr. 1'100.–
alimenti fr. 774.–
locazione
fr. 350.–
trasferte fr. 275.–
cassa
malati fr. 279.–
Totale fr. 2778.–
- Il
ricorso di __________ va pertanto accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
15 gennaio 2003 di __________, __________, è accolto.
- Di
conseguenza il minimo di esistenza di __________ nell’esecuzione n.__________
è fissato in fr. 2'778.– in luogo di
fr.
1'682.–.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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