Timeliness of objection in debt enforcement after foreign service

15.2003.50Übriges Gericht29.04.2003Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Ticino supervisory chamber dismissed a complaint against the Lugano debt enforcement office concerning service of a payment order and the debtor's objection. The complainant argued that the debtor's objection was late because it was filed 13 days after service, whereas the payment order stated a 10-day period. The court held that, because service took place abroad, the office should have set a longer objection period of 20 days. Applying federal case law, the objection filed on the 13th day was therefore timely. No fees or compensation were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 33 LEF; délai d'opposition au commandement de payer notifié à l'étranger; un délai initialement trop court doit être corrigé d'office lorsque les circonstances commandent un délai plus long. L'acte déposé après l'échéance du délai erronément imparti est réputé formé en temps utile s'il intervient dans le délai qui aurait dû être fixé dès l'origine (consid. relatif à la jurisprudence fédérale). La notification à l'étranger peut justifier un délai d'opposition supérieur; l'autorité de surveillance admet la tardiveté apparente en cas de délai inadéquat fixé sans tenir compte des circonstances. Les frais et indemnités peuvent être écartés selon l'OTLEF.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2003.50

Data decisione, Autorità: 29.04.2003, CEF

Incarto n. 15.2003.50

Lugano 29 aprile 2003/CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 marzo 2003 di


patrocinata dallo studio legale __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la notifica del precetto esecutivo n. __________ avvenuta a domanda della ricorrente avverso


patrocinata dall’avv. __________

viste le osservazioni 21 marzo di __________ e 24 marzo 2003 dell’UE di Lugano, nonché la replica 31 marzo 2003 di __________ e la duplica 9 aprile 2003 della controparte;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la ricorrente, in sede di replica (p. 1 ad 1), ha ritirato le censure di nullità della notifica di una copia del precetto esecutivo all’avv. __________ e di assenza di legittimazione di quest’ultimo a interporre opposizione in nome e per conto della resistente (punti 2.2 e 2.3 del petitum del ricorso);

che essa ha invece mantenuto il petitum n. 2.1 chiedente l’accertamento “dell’assenza di (tempestiva) opposizione da parte di __________ al precetto esecutivo n° __________ notificatole in data 18 febbraio 2003 presso la propria sede a __________ ”;

che la ricorrente non indica esplicitamente qual è il provvedimento impugnato;

che non risulta dagli atti che l’UE di Lugano si sia formalmente espresso sulla questione della validità e della tempestività del precetto esecutivo prima dell’inoltro del ricorso;

che si evince tuttavia implicitamente dall’apposizione sul precetto esecutivo della data di notifica del 3 marzo 2003 e dell’avv. Trisconi quale notificando che l’Ufficio ha considerato valida e tempestiva l’opposizione da esso interposta;

che l’Ufficio ha del resto fatto sue le osservazioni della resistente nelle proprie osservazioni 24 marzo 2003;

che il ricorso è pertanto ricevibile e tempestivo su questo punto;

che il 28 gennaio 2003, su domanda della ricorrente a valere quale convalida del sequestro n. __________, l’UE di Lugano ha notificato il PE n. __________ alla resistente, per rogatoria, alla sua sede di __________, indicando il termine di opposizione in 10 giorni;

che il precetto esecutivo è stato consegnato il 18 febbraio 2003 in mano della segretaria __________, presso la ditta __________ a , in qualità di “ ” (cfr. doc. D allegato al ricorso);

che successivamente il precetto è stato spedito alla succursale di __________ e trasmesso all’avv. __________ per il tramite di __________ (cfr. osservazioni 21 marzo 2003 ad 9, non contestate su questo punto dalla ricorrente in sede di replica);

che l’avv. __________ si è poi presentato il lunedì 3 marzo 2003 all’UE di Lugano con l’originale del precetto esecutivo (doc. 1 prodotto con le osservazioni), sul quale è stata indicata la data di notifica del 3 marzo 2003 nonché l’opposizione interposta dal legale per conto della cliente (secondo procura rilasciata il 28 febbraio 2003, cfr. doc. 7 allegato con le osservazioni);

che tra l’intimazione nelle __________, avvenuta il 18 febbraio 2003, e l’opposizione, dichiarata il 3 marzo 2003, sono trascorsi 13 giorni (il giorno dell’intimazione non va computato, cfr. art. 31 cpv. 1 LEF);

che il termine di opposizione di 10 giorni impartito alla resistente nel precetto esecutivo è pertanto stato disatteso;

che tuttavia, ex art. 33 cpv. 2 LEF, un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione;

che il domicilio all’estero giustifica già per sé un termine più lungo (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 20 i.f. ad art. 33);

che un atto di per sé tardivo va considerato come tempestivo se è stato presentato dal debitore entro il termine che gli sarebbe dovuto essere impartito sin dall'inizio (cfr. DTF 106 III 4, cons. 2; Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art. 33);

che ciò vale in particolare per il termine d’opposizione troppo breve fissato dall'inizio senza tenere conto delle circostanze (cfr. DTF 47 III 196 s.; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 33);

che nel caso di specie, tenuto conto del tempo intercorso per la notifica del precetto esecutivo (20 giorni, tra il 29 gennaio 2003 – data di spedizione del formulario di notificazione standard previsto dall’art. 5 cpv. 4 della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 – e il 18 febbraio 2003 – data di consegna a __________), si può ritenere che l’UE di Lugano avrebbe dovuto d’ufficio fissare un termine d’opposizione di 20 giorni, seppur senza considerare il tempo necessario all’escusso per informarsi da un avvocato o un’autorità svizzera su come procedere;

che conformemente alla giurisprudenza federale richiamata l’opposizione interposta il 3 marzo 2003, ossia 13 giorni dopo l’intimazione del precetto esecutivo a __________, è quindi tempestiva;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 33, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 7 marzo 2003 __________ è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the debtor's objection to the payment order was timely despite being filed 13 days after service abroad.

Extrahierter Entscheid

The objection was timely because, given the circumstances of service abroad, the office should have granted a 20-day objection period from the outset.

Extrahierte Begründung

Although the payment order stated a 10-day objection period, service to an address abroad justified a longer period under Art. 33 LEF. An act filed after the short period is treated as timely if it was filed within the period that should have been granted initially. The 13-day delay therefore did not make the objection late.

Kernrechtsfrage

Whether the supervisory complaint should be admitted and upheld against the enforcement office's treatment of the objection as timely.

Extrahierter Entscheid

The complaint was admissible but had to be dismissed on the merits because the office correctly treated the objection as timely.

Extrahierte Begründung

The office implicitly considered the objection valid and timely when it dated the notification accordingly; the court agreed with that assessment under the applicable LEF rules and federal case law.

Kernrechtsfrage

Costs and compensation.

Extrahierter Entscheid

No court fees or indemnities were charged.

Extrahierte Begründung

The court expressly ordered that no justice fee be levied and no compensation be awarded.

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