AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.44
Data decisione, Autorità:
07.08.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.44
Lugano
7 agosto 2003
EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 febbraio/11 marzo 2003 di
patr. da: avv. __________
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore dell’11
febbraio 2003 (gruppo di pignoramento n. 9) nell’ambito di diverse procedure
esecutive promosse contro il ricorrente da
richiamata
l’ordinanza vicepresidenziale del 14 marzo 2003 di non concessione dell’effetto
sospensivo
viste le osservazioni 25 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2003
dell’UEF di Locarno,
Locarno;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. L’11
febbraio 2003 nel gruppo di pignoramento n. __________ l’UEF di Locarno ha
proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di __________, stabilendo
una trattenuta mensile di fr. 4'190.90, determinata come segue:
Introiti:
Debitore fr.
7'672.-- 70%
Coniuge fr.
3'284.-- 30%
Totale
mensile fr. 10'956.-- 100%
Minimo di
esistenza:
Importi
di base fr. 1’550.--
Figli
minorenni fr. 500.--
locazione fr.
2'073.--
Cassa
malati fr. 550.--
Trasferte fr.
80.--
Pasti
fuori domicilio fr. 220.--
Totale
deduzioni fr. 4'973.-- 100%
Ecc.
mens. pignorabile fr. 4’190.--
Con
provvedimento 19 febbraio 2003 l’UEF ha ridotto l’importo pignorabile da fr.
4'190.-- a fr. 4'085.--.
B. Con
ricorso 21 febbraio/11 marzo 2003 __________ è insorto contro il conteggio
allestito dall’UEF di Locarno, postulandone la declaratoria di nullità e
l’accertamento dell’inesistenza di un importo pignorabile, atteso che:
-
“la
decisione impugnata di pignorare mensilmente fr. 4'190.-- di reddito del
ricorrente a partire da marzo 2003, segue una procedura già inutilmente avviata
il 16.5.2002 presso la CEF, conclusasi al Tribunale federale il 1.11.2002 con
la reiezione del ricorso di diritto pubblico ed il 5.11.2002 con la reiezione
del ricorso LEF”;
-
“avendo
chiesto il pignoramento di fr. 4'190.--, ammontando la pensione (limitatamente
pignorabile ex art. 93 LEF) a fr. 4'085.--, l’UEF di Locarno ha pignorato fr.
105.-- più di quanto legalmente possibile (doc. C). Con rettifica del
19.2.2003, post colloquio telefonico del qui sottoscritto legale con l’UEF di
Locarno, tale errore (e solo tale) è stato immediatamente corretto (doc. E)”;
-
“il
reddito della moglie di fr. 3'284.-- è stato considerato completamente
pignorabile. Tale decisione è abusiva poiché non tiene conto del fatto che, del
salario percepito, circa fr. 2'000.-- mensili sono a libera disposizione della
moglie ex art. 164 CC”;
-
“il
qui ricorrente paga una pigione di fr. 1'900.-- mensili (doc. G), ai quali
costi vanno aggiunti i costi di riscaldamento annui di olio combustibile (nel
2002 fr. 910.85, doc. H) in pro rata mensili, per un importo complessivo di fr.
1'975.91”;
-
i
costi della cassa malati assommerebbero a fr. 573.10, a cui “andrebbe aggiunta
la franchigia di fr. 1'000.-- valida per __________ ”;
-
“l’autoveicolo
per i coniugi __________ ha una doppia funzione. La prima è ad uso della moglie
che, abitando a 10 chilometri dal posto di lavoro, non può servirsi dei mezzi
pubblici, dovendo inoltre sovente spostarsi per lavoro in altri luoghi, nel
Cantone e nella Svizzera. La moglie viene guidata dal ricorrente sul posto di
lavoro ed ivi viene recuperata alla fine del lavoro, così da proteggerla da
eventuali agguati. Analogamente avviene per la figlia che studia a __________,
sebbene, occasionalmente, quest’ultima faccia uso di mezzi pubblici. Il secondo
impiego del veicolo è a scopo di sicurezza. Tale impiego spiega la tipologia
del veicolo. In caso di movimenti sospetti, o di pericolo, il veicolo permette
alla famiglia di allontanarsi dal domicilio, spostarsi, ed anche, in caso di
necessità, di pernottare nel veicolo stesso”;
-
“l’attuale
veicolo è di proprietà della figlia di prime nozze del ricorrente. Questo ha
tre anni. Quali spese di circolazione sono stati versati fr. 575.-- annui (doc.
L), e le spese d’assicurazione sono di fr. 1'337.40 semestrali, per complessivi
fr. 2'674.80 annui (doc. M). A ciò vanno aggiunti i costi di benzina di fr.
840.-- annui. Sino ad ora la figlia del qui ricorrente ha desistito dal
chiedere un contributo di locazione del veicolo. Siccome la situazione è
forzata ora dal pignoramento operato dall’UEF di Locarno, a partire da questo
mese, la proprietaria del veicolo, ha il diritto di esigere, ed esige, fr.
500.-- quali pigioni mensili, che si chiede vengano riconosciuti nel calcolo di
uso del veicolo. Considerando dunque anche i fr. 500.-- di noleggio mensile a
favore della figlia, l’importo mimino esistenziale di tale posta è di fr.
840.--”;
-
“sempre
per motivi di sicurezza il ricorrente, che usa tale veicolo da ormai tre anni,
dovrebbe cambiarlo. A tale scopo tramite un conoscente, dovrebbe stipulare un
contratto leasing di un nuovo veicolo, allo scopo di evitare di figurare
sull’elenco delle targhe. Attualmente il veicolo è iscritto a nome della moglie
del ricorrente. Ciò comporterebbe un aggravio leasing mensile di fr. 562.75
(doc. N). In questa sede, si chiede alle autorità coinvolte il permesso di
procedere a tale leasing alle modalità indicate”;
-
“la
moglie lavora nel settore della moda. Ad essa vanno dunque riconosciuti fr.
60.-- mensili per abbigliamento. Analogamente, sebbene sia in pensione, il qui
ricorrente, quale ex commissario di polizia, ha diritto quali spese necessarie
a mantenere un aspetto dignitoso, a fr. 60.-- mensili quali spese di abbigliamento.
Conseguentemente vanno riconosciuti fr. 120.-- mensili quali spese di
abbigliamento”;
-
“la
moglie percorre due volte al giorno 20 chilometri per raggiungere il posto di
lavoro, scortata dal marito, che a sua volta percorre 40 chilometri giornalieri.
Calcolando un impiego annuo di 240 giorni, ed un costo giornaliero di fr.
20.--, ogni mese vi sono spese di trasporto minime esistenziali di almeno fr.
400.--”;
-
“per
pranzo la moglie non ritorna al domicilio. Conseguentemente, va calcolata quale
spesa minima esistenziale mensile per pasti fuori domicilio la cifra di fr.
220.--“;
-
“il
ricorrente paga mensilmente fr. 2'100.-- alla sua ex moglie quali contributi
alimentari ex decisione pretorile del 1993” (doc. O);
-
“i
coniugi __________ trasmettono mensilmente in __________, ai genitori della
moglie ivi domiciliati fr. 500.—per l’acquisto di medicinali (doc. P, Q)”;
-
“per
la figlia occorre considerare le spese di trasporto, le spese per la scuola, le
spese per i libri, l’abbigliamento e i pasti fuori casa, per fr. 708.64”;
-
per
le spese connesse con l’ex professione “vanno annoverate le spese per i
collegamenti telefonici 1 fisso e 3 cellulari, che permettono di comunicare
immediatamente nel caso vi siano pericoli o situazioni anomale, l’energia
elettrica per l’abitazione (illuminazione costante per dissuadere eventuali
intrusioni notturne) per complessivi fr. 317.-- mensili”;
-
“per
incrementare la sicurezza dell’abitazione di __________, è necessario
installare un sistema di sicurezza consistente in un impianto di tele e
videosorveglianza. Si allega il preventivo allestito dalla __________ (doc.
AA). Sulla base dello stesso per la sicurezza all’abitazione occorre calcolare
fr. 420.-- mensili. In questa sede, si chiede alle autorità coinvolte il
permesso di procedere a tale installazione alle modalità indicate nel
preventivo, cosa che porterebbe il minimo esistenziale per tale posta di
sicurezza a fr. 737.-- mensili”;
-
“la
moglie e la figlia necessitano di regolari sedute di fisioterapia per fr.
317.-- mensili” (doc. BB)”.
C. Con
osservazioni 25 febbraio, 12 marzo e 2 aprile 2002 l’UEF di Locarno ha
postulato la reiezione del gravame rilevando che __________, più volte
sollecitato a consegnare le pezze giustificative riguardanti l’affitto, la
cassa malati e gli alimenti, non vi ha mai dato seguito.
A mente
dell’Ufficio sono da includere nel minimo vitale unicamente quelle spese
effettivamente sostenute: __________ non avrebbe dimostrato il pagamento delle
spese di protezione da rappresaglie della malavita organizzata da lui asserite.
Inoltre le stesse non rientrerebbero in quelle riconosciute per il calcolo del
minimo vitale.
L’UEF di
Locarno ha rilevato di aver considerato ingiustamente, ma comunque in modo
irrilevante nel computo totale perché la rendita AI risulta comunque
impignorabile, un affitto di fr. 1'900.-- mensili oltre a fr. 173.-- per spese
di riscaldamento ed elettricità. Ritenuto che la famiglia __________ è composta
di marito, moglie e figlia, l’Ufficio avrebbe dovuto considerare l’importo
massimo di fr. 1'000.-- per un appartamento di tre locali a __________.
L’escusso inoltre non avrebbe mai presentato il contratto di affitto.
D. Con
istanza 10 aprile 2003 ‑ denominata: "istanze di richiesta di effetto
sospensivo (art. 10 LPR), richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (art.
10 e ss. Lag), chiamata in causa (art. 5 LPR e 25 LPamm) e richiesta di
ammissione ad ulteriore scambio di allegati (art. 12 LPR)" ‑
__________ ha postulato la concessione dell’effetto sospensivo, l’ammissione al
gratuito patrocinio, la chiamata in causa ex art. 25 LPamm dello Stato del
Cantone Ticino, l’ammissione della stessa istanza 10 aprile 2003 quale allegato
parziale di replica e l’assegnazione di un termine per replicare alle
osservazioni presentate dall’UEF di Locarno non appena gli sarà stato conferito
il gratuito patrocinio.
E. Con
ricorso di diritto pubblico del 30 aprile 2003 __________ ha impugnato al
Tribunale federale il decreto vicepresidenziale 14 marzo 2003 di non
concessione dell’effetto sospensivo.
F. Con
ordinanza presidenziale 5 maggio 2003 l'istanza 10 aprile 2003 è stata
parzialmente accolta limitatamente alle domande di effetto sospensivo e di
replica, e __________ è stato citato a comparire il giorno di mercoledì
__________, alle ore 14.00, per procedere alla fase di istruttoria integrativa,
nel corso della quale egli avrebbe potuto prendere posizione sulle nuove
allegazioni di cui alle osservazioni dell'UEF di Locarno.
Al
ricorso 21 febbraio/11 marzo 2003 di __________ non è stato comunque concesso
l’effetto sospensivo.
Per
quanto riguarda le altre domande contenute nell'istanza 10 aprile 2003, è stato
deciso che le stesse saranno oggetto di esame di merito in sede di sentenza.
G. All’udienza
del 14 maggio 2003 il ricorrente ha finalmente prodotto una copia completa
delle sentenza 31 marzo 1993 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città,
con la quale quest’ultimo ha pronunciato il divorzio dei coniugi __________ e
ha omologato la convenzione 5 febbraio 1993 sulle conseguenze accessorie del
divorzio. Il ricorrente ha pure prodotto copia della convenzione, dalla quale
emerge, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che __________ a titolo di
pensione alimentare per la moglie verserà un importo mensile anticipato di fr.
2'000.--, da adeguarsi annualmente al costo della vita.
Egli ha
pure prodotto 17 avvisi di addebito per il periodo da luglio 2001 a febbraio
2003, attestanti il versamento di fr. 2'100.-- mensili alla ex moglie, nonché
una ricevuta di versamento in contanti ai genitori dell’attuale moglie in
__________ di fr. 500.--.
Quali
doc. QQ e RR l’escusso ha versato agli atti due avvisi di addebito riferiti
alla locazione per i mesi di gennaio e marzo 2003, rilevando che nel 2003 ha
effettuato solo due pagamenti del canone locatizio, atteso che egli era
impossibilitato a pagare a seguito dei pignoramenti che ha subito. Il
patrocinatore del ricorrente si è poi impegnato a produrre una copia del
contratto di locazione.
Il ricorrente
ha rilevato di necessitare dell’auto per ragioni di sicurezza, essendo già
capitato di dover dormire all’interno del veicolo. L’auto, una monovolume
immatricolata a nome della moglie ma di proprietà della figlia di primo letto,
servirebbe anche per il lavoro della moglie, attiva nel campo della moda. Ella
è gerente di una boutique di moda a Locarno e in questa sua funzione deve
spostarsi anche fuori Cantone. La sede operativa della ditta si troverebbe nel
Canton __________. La moglie si deve spostare anche nelle succursali di
__________ e __________. Si tratta di spostamenti di almeno una volta la
settimana nel Cantone. Occorre talvolta anche portare della merce in altre
succursali e bisogna far capo all’auto privata, la catena di negozi per la quale
lavora non disponendo di un furgoncino per i trasporti.
H. Con
pronunciato datato 20 maggio 2003 e ricevuto dalla scrivente Camera il 6 giugno
successivo, la II Corte civile del Tribunale federale ha dichiarato il ricorso
dell’escusso irricevibile, negando l’assistenza giudiziaria in quanto lo stesso
ricorso era fin dall’inizio privo di possibilità di esito favorevole.
I. Il
27 maggio 2003 il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso i documenti UU e
VV, relativi ai bonifici e ai conteggi di salario della moglie per i mesi da
marzo 2002 a luglio 2002, da settembre 2002 a gennaio 2003 e da marzo ad aprile
2003, dai quali emerge che per l’ultimo mese documentato, ossia aprile 2003 la
signora __________ ha percepito uno stipendio netto mensile di fr. 3'263.70.
non ha invece prodotto il contratto di locazione, rilevando di non aver ancora
ricevuto dal locatore copia del contratto, ma impegnandosi a fare il possibile
per ottenerne una copia.
L. Visto
l’inagire del ricorrente, che malgrado l’impegno da lui assunto, ha omesso di
produrre il contratto di locazione o una copia dello stesso, con scritto 20
giugno 2003 l’Autorità di vigilanza ha richiesto al locatore, fondandosi
sull'obbligo d'informazione dei terzi, la trasmissione del contratto di
locazione con __________.
M. Il
16 luglio 2003 il locatore ha comunicato che il canone di locazione assomma a
fr. 22'800.-- annui, oltre alle spese accessorie.
Considerato
in diritto: 1. Con
l’istanza 10 aprile 2003 __________ ha postulato la chiamata in causa ex art.
25 LPamm dello Stato del Cantone Ticino.
Lo Stato
del Cantone Ticino è già parte, quale creditore, della procedura esecutiva di
cui in rassegna. La domanda volta ad una sua chiamata in causa ex art. 25 cpv.
1 LPamm risulta quindi inutile, a prescindere dall’inammissibilità della
chiamata in causa in sede di ricorso ex art. 17 LEF.
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III
13; Georges Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
-
L'art.
22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente
l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale
non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità
di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.
-
Il
ricorrente ha evidenziato che, ammontando la propria rendita pensionistica a
fr. 4'085.--, pignorando in un primo tempo fr. 4'190.-- mensili, l’UEF di
Locarno avrebbe pignorato fr. 105.-- più di quanto possibile. Solo in seguito
l’Ufficio avrebbe rilevato e corretto l’errore.
ha asseverato che dal reddito del lavoro percepito della moglie di fr. 3'284.--,
circa fr. 2'000.-- mensili dovrebbero esserle lasciati a libera disposizione ex
art. 164 CC.
Egli
pagherebbe fr. 1'900.-- mensili di pigione (doc. G), a cui andrebbero aggiunti
fr. 75.91 per le spese di riscaldamento, corrispondenti a fr. 910.85 annuali
(doc. H).
I costi
della cassa malati assommerebbero a fr. 573.10, a cui andrebbe aggiunta una
franchigia annua di fr. 1'000.--.
Il
ricorrente ha rilevato che l’autoveicolo gli servirebbe per portare la moglie
al lavoro ed andare a prenderla, percorrendo quattro volte al giorno un
tragitto di dieci chilometri, per portare ed andare a prendere la figlia che
studia a __________ e per la moglie che a volte si deve recare per lavoro in
altri luoghi nel Cantone e nella Svizzera. In caso di pericolo, il veicolo
permetterebbe alla famiglia di allontanarsi dal domicilio e, in caso di
necessità, di trascorrere la notte nello stesso. Per questi motivi __________
ha postulato il riconoscimento dell’importo di fr. 840.-- per le spese connesse
all’uso dell’auto, e così composti: fr. 575.-- annui (doc. L) per la tassa di
circolazione, fr. 2'674.80 annui (doc. M) per l’assicurazione, fr. 840.-- annui
per la benzina e fr. 500.-- di pigioni mensili da versare quale locazione alla
proprietaria del veicolo, ossia la propria figlia di primo letto.
L’escusso
ha evidenziato che per motivi di sicurezza, usando il veicolo in discussione da
tre anni, egli dovrebbe cambiarlo. Ciò comporterebbe un aggravio leasing
mensile di fr. 562.75 (doc. N): __________ ha pertanto chiesto di essere
autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto leasing, cosa che
comporterebbe il riconoscimento nel computo del minimo vitale dell’importo di
fr. 903.-- mensili riferito all’uso dell’autovettura;
A mente
del ricorrente andrebbero riconosciuti fr. 60.-- per le spese d’abbigliamento
della moglie, lavorando la stessa nel settore della moda. Lo stesso importo
andrebbe riconosciuto pure a lui quale ex commissario di polizia, alfine di
poter mantenere un aspetto dignitoso.
ha postulato il riconoscimento di fr. 400.-- per le spese di trasporto della
moglie dal domicilio al posto di lavoro e di fr. 220.-- per i pasti fuori
domicilio di quest’ultima.
Al suo
minimo vitale andrebbero inoltre aggiunti fr. 2'100.-- per i contributi
alimentari all’ex moglie, fr. 500.— che verrebbero mandati ai genitori
dell’attuale moglie in __________ per l’acquisto di medicinali (doc. P, Q), fr.
708.64. per le spese di trasporto, della scuola, dei libri, dell’abbigliamento
e dei pasti fuori casa della figlia.
Il
ricorrente ha postulato il riconoscimento dell’importo di fr. 317.-- per le
spese attinenti ai collegamenti telefonici (uno fisso e tre cellulari),
necessari affinché i membri della famiglia possano mettersi immediatamente in
contatto in caso di pericolo e per le spese di illuminazione costante
dell’abitazione a scopo dissuasivo.
ha pure chiesto il riconoscimento di fr. 420.-- per installare un sistema di
sicurezza di tele e videosorveglianza e di fr. 317.-- per le sedute di
fisioterapia della moglie e della figlia (doc. BB).
- In
merito alle singole censure del ricorrente va rilevato:
a) Ex
art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF la rendita giusta l’art. 50 della Legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità è impignorabile.
aa) Le
prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili –come nel caso
di specie–, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite
dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia,
decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate
nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore
dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile ex art. 93 LEF come il salario
che sostituisce (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p.
174).
bb) Nel
quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del
debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF, che quelli limitatamente
pignorabili ex art. 93 LEF (Ammon/Gasser,
op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito dal
debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino
a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole,
l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può
essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare
del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già sia coperto dalla
rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1).
cc) Dalle
precedenti considerazioni emerge che l’UEF di Locarno, che con provvedimento
del 19 febbraio 2003 ha ridotto l’importo pignorabile mensile da fr. 4'190.-- a
fr. 4'085.--, ha operato correttamente, computando nel calcolo degli introiti
del debitore, oltre alla rendita versata dalla cassa pensione anche la rendita
AI. L’importo pignorato è pertanto coperto dalla rendita versata dalla cassa pensione,
che come si deduce dalla precedenti considerazioni è limitatamente pignorabile
ex art. 93 LEF, mentre non vi è pignoramento della rendita AI, impignorabile ex
art. 92 LEF.
b) La
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede
al punto I.3. che, come correttamente indicato nel verbale di pignoramento da
parte dell’UEF di Locarno, l’importo base mensile per coniugi ammonta a fr.
1'550.--.
Ex
art. 164 cpv. 1 CC il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura
della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di
ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre
liberamente.
A
prescindere dal fatto che in concreto risulta essere la coniuge del debitore
escusso e non quest’ultimo ad esercitare un’attività lavorativa, i contributi
dovuti in base all’art. 164 cpv. 1 CC dal coniuge escusso all’altro coniuge non
possono comunque essere computati nel calcolo del minimo di esistenza comune
(Vonder Mühll, op. cit., n. 34 ad art. 93).
c) Per
il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza
concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente
al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile
tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71
cons. 3b e rif. ivi).
ha asseverato di pagare fr. 1'900.-- mensili di pigione (doc. G), oltre a fr.
75.91 mensili per le spese di riscaldamento (doc. H). Dalla dichiarazione
trasmessa dal locatore via fax il 16 luglio 2003 alla Camera adita è emerso che
quanto asserito dal ricorrente riguardo al canone dell’abitazione da lui locata
corrisponde effettivamente al vero.
aa) Il
principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di
vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese
dell’alloggio.
bb) Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000
in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del
minimo d’esistenza, n. II.1, FUCT __________).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10
novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23
n. 66 pag. 178 s.; Vonder Mühll,
op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo
d’esistenza, n. II.1.1, FUCT __________). Se il debitore vive in casa propria
in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari.
(cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto II.1.2).
cc) Nel
caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza
venga considerato a titolo di locazione l’importo mensile di fr. 1'900.-- oltre
a fr. 75.91 per le spese di riscaldamento, per un totale di fr. 1'975.91, per
una casa unifamiliare a __________ che l’escusso occupa con la moglie e una
figlia minorenne.
Nel
caso in esame, seppure il canone di locazione corrisposto dall’escusso (fr.
1’900.--) ecceda un canone adeguato nella regione di __________ per un
appartamento ad uso di tre persone, occorre mettere in relazione tale importo
con gli introiti mensili di __________ e della moglie (fr. 10'935.--) e
concludere che il canone di locazione non può essere considerato eccessivo,
ritenuto anche che in caso di trasloco al debitore andrebbero comunque
riconosciuti i relativi costi. Per questo motivo si prescinde, perlomeno per il
momento, dal voler invitare il ricorrente ad un cambiamento di alloggio.
d) A
__________ è stato riconosciuto dall’UEF di Locarno quale spesa agli effetti
del calcolo del minimo d’esistenza l’importo mensile di fr. 550.-- (per lui,
per la coniuge e per la figlia) per i premi della cassa malattia.
Oltre
alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile delle spese da
prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio deve
anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art.
93; Gilliéron, op. cit., n. 106
ad art. 93). Dalla documentazione agli atti - segnatamente dal verbale di pignoramento
e dagli estratti delle esecuzioni, dai quali emerge che varie casse malattia e
la cassa dei medici sono creditori in possesso anche di attestati di carenza
beni per importi tutt’altro che trascurabili - e in parte per stessa ammissione
di __________, emerge che i premi della cassa malattia non vengono pagati. Per
questo motivo quindi, a differenza di quanto ritenuto dall’Ufficio, al
ricorrente non può essere riconosciuto alcunché a tal riguardo.
e) L’importo
base mensile per coniugi di fr. 1’550.-- di cui al punto 1.3 della Tabella
contiene già i costi che il debitore deve affrontare per l’abbigliamento alfine
di poter mantenere un aspetto dignitoso. Per questo motivo la richiesta di
__________ di computargli fr. 60.-- nel minimo vitale a tale titolo deve essere
respinta. Non vi è poi motivo di riconoscere alla moglie l’importo di fr. 60.--
per accresciute spese di abbigliamento connesse alla sua attività professionale
poiché non necessarie e nemmeno dimostrate.
f) __________
ha postulato il riconoscimento di fr. 400.-- per le spese di trasporto della
moglie dal domicilio al posto di lavoro, ritenuto che ella percorrerebbe due
volte al giorno dieci chilometri per raggiungere il posto di lavoro, scortata
dal marito, che a sua volta percorrerebbe quaranta chilometri giornalieri.
Egli
ha pure postulato il riconoscimento dell’importo di fr. 840.-- per le spese
connesse all’uso dell’autoveicolo e così composto: fr. 575.-- annui (doc. L)
per le spese di circolazione, fr. 2'674.80 annui (doc. M) per i costi
d’assicurazione, fr. 840.-- annui per la benzina e fr. 500.-- di pigioni
mensili da versare quale locazione alla proprietaria del veicolo, ossia la
propria figlia di prime nozze.
In
sede di udienza il ricorrente ha precisato che l’auto serve anche per il lavoro
della moglie, attiva nel campo della moda. Ella è gerente di una boutique di
moda a __________ e in questa sua funzione deve spostarsi anche fuori Cantone.
La sede operativa della ditta si trova nel Canton __________. La moglie si deve
spostare almeno una volta la settimana anche nelle due succursali ticinesi di
__________ e di __________. Inoltre talvolta occorre anche portare della merce
in altre succursali e bisogna far capo all’auto privata, la catena di negozi
per la quale lavora non disponendo di un furgoncino per i trasporti.
E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3
LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua
professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ Gasser, op. cit., § 23 n.27,
p.170; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24 n. 60). L’UEF di Locarno ha riconosciuto a titolo di spese di trasferta
l’importo mensile di fr. 80.--.
In
casu dall’istruttoria è emerso che il veicolo privato è effettivamente
necessario alla moglie dell’escusso per l’esercizio della sua professione.
Considerato che vengono percorsi 40 chilometri al giorno per il tragitto
casa-lavoro, va ritenuta una percorrenza mensile media di circa 800 chilometri.
A titolo di trasferta vanno quindi riconosciuti fr. 400.-- mensili, ossia un
costo unitario di fr. 0.50 al chilometro (Guidicelli/
Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica
ticinese, Bellinzona 2002, n. 185).
Non
vi è per contro obbligo giuridico di pagare alla figlia qualsivoglia nolo il
cui pagamento non è peraltro stato dimostrato. La posta di fr. 500.-- mensili
per l’affitto dell’auto non può essere riconosciuto.
In
caso di ricorso al leasing auto potrà essere riconosciuta solo una vettura
utilitaria.
Eventuali
spese per le trasferte settimanali a __________ e a __________ non possono
invece essere riconosciute innanzitutto perché non chilometricamente
determinate ed in secondo luogo perché non è dato di sapere se tali trasferte
vengano rimborsate o meno alla moglie dalla datrice di lavoro.
Altre
deduzioni riferite all’uso dell’autovettura non possono invece essere
riconosciute per i motivi che verranno indicati alla lettera m).
g) Il
ricorrente ha postulato il riconoscimento di fr. 220.-- per i pasti fuori
domicilio della moglie e di fr. 708.64 per le spese di trasporto, della scuola,
dei libri, dell’abbigliamento e dei pasti fuori casa della figlia.
Secondo
il punto 1 della Tabella l’importo base di fr. 1’550.-- risp. di fr. 500.-- è
comprensivo delle spese di sostentamento e contiene già i costi che il debitore
deve affrontare per l’abbigliamento alfine di poter mantenere un aspetto
dignitoso: spese per l’abbigliamento della figlia oltre all’importo di fr.
500.-- per il minimo vitale non possono pertanto essere riconosciute. Neppure
possono essere riconosciuti se non nella misura di fr. 80.-- mensili
(corrispondenti all’abbonamento arcobaleno) eventuali costi della figlia per le
spese di trasporto, della scuola e dei libri in quanto non minimamente
documentati. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i
pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.--
per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4b). __________ lavora a
__________ e la figlia va a scuola a __________: abitando a __________ entrambe
non rientrano al domicilio durante il mezzogiorno. Di conseguenza esse sono
costrette a consumare tale pasto fuori dall’economia domestica. L’importo
mensile di fr. 440.-- deve essere riconosciuto conformemente al punto 2.4b
della Tabella.
h) Solo
all’udienza del 14 maggio 2003 il ricorrente ha finalmente prodotto una copia
completa delle sentenza 31 marzo 1993 del Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città, con la quale quest’ultimo ha pronunciato il divorzio dei coniugi
__________ e ha omologato la convenzione 5 febbraio 1993 sulle conseguenze
accessorie del divorzio. Il ricorrente ha pure prodotto copia della
convenzione, dalla quale emerge, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che
__________ a titolo di pensione alimentare per la moglie verserà un importo
mensile anticipato di fr. 2'000.--, da adeguarsi annualmente al costo della
vita. Egli ha pure prodotto 17 avvisi di addebito per il periodo da luglio 2001
a febbraio 2003 attestanti il versamento di fr. 2'100.-- mensili alla ex
moglie. L’importo di fr. 2'100.-- mensili richiesto dal debitore, deve pertanto
essergli riconosciuto quale supplemento all’importo base mensile.
i) __________
ha asseverato di trasmettere mensilmente fr. 500.-- ai genitori dell’attuale
moglie in __________ per l’acquisto di medicinali.
Per
il punto 5 della Tabella i contributi di mantenimento o d’assistenza, dovuti
per motivi giuridici o morali a persone che vivono fuori dall’economia
domestica del debitore, sono riconosciuti a condizione che l’escusso provi di
averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà
anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22). Siffatti contributi di
mantenimento o d’assistenza, i cui beneficiari devono essere membri della
famiglia in senso ampio del debitore, devono inoltre essere loro indispensabili
(Vonder Mühll, op. cit., n. 29 ad art. 93 LEF). All’Ufficio di esecuzione
dovranno essere presentati i giustificativi per gli importi di cui si chiede il
riconoscimento.
In
concreto l'escusso a sostegno della deduzione richiesta ha prodotto unicamente
la prova dei bonifici per i mesi di febbraio e di maggio 2003. Egli non ha
inoltre provato e neppure reso verosimile che siffatti contributi siano
indispensabili ai suoceri. Per questo motivo dunque nessuna deduzione può
essere riconosciuta.
l) L’importo
di fr. 317.-- per asserite sedute di fisioterapia della moglie e della figlia
non può essere riconosciuto, in quanto dal doc. BB emerge trattarsi in
concreto di un contratto di abbonamento fitness neppure prescritto da un
certificato medico. __________ poi nemmeno ha dimostrato che tali spese non
sono coperte dalla cassa malati e men che meno ha dimostrato gli effettivi
pagamenti.
m) Il
ricorrente ha evidenziato che per motivi di sicurezza, usando il veicolo della
figlia da ormai tre anni, dovrebbe cambiarlo il che comporterebbe un aggravio
leasing mensile di fr. 562.75. __________ ha chiesto di essere autorizzato a
sottoscrivere il relativo contratto leasing.
Il
ricorrente ha postulato il riconoscimento dell’importo di fr. 317.-- per le
spese attinenti ai collegamenti telefonici (uno fisso e tre cellulari),
necessari affinché i membri della famiglia possano mettersi immediatamente in
contatto in caso di pericolo e per le spese di illuminazione costante
dell’abitazione a scopo dissuasivo.
ha postulato il riconoscimento di fr. 420.-- per installare un sistema di tele
e videosorveglianza.
Siffatti
importi non possono essere calcolati nel minimo di esistenza dell’escusso, in
quanto spese di questo genere per garantirsi una sicurezza personale
accresciuta non rientrano in quelle riconosciute in base agli attuali principi
dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo.
Se
vi è necessità di protezione, le spese relative non possono essere caricate ai
creditori.
- Sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza di __________ si presenta come segue:
Introiti:
Debitore fr.
7'672.-- 70%
Coniuge fr.
3'263.-- 30%
Totale
mensile fr. 10'935.-- 100%
Minimo di
esistenza:
importo
di base fr. 1’550.--
figli
minorenni fr. 500.--
alimenti
all’ex moglie fr. 2'100.--
locazione fr.
1'976.--
trasferte
moglie fr. 400.--
trasferte
figlia fr. 80.--
Pasti
fuori domicilio fr. 440.--
Totale
deduzioni fr. 7'046.-- 100%
Ecc.
mens. pignorabile fr. 2’740.--
E’
pertanto pignorata l’eccedenza mensile di fr. 2’740.--.
a) __________
ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
b) Il
30 luglio 2002 è entrata in vigore la Legge sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag), che disciplina gli
istituti del patrocinio d’ufficio e dell’assistenza giudiziaria nei
procedimenti civili, esecutivi, amministrativi e penali (art. 1 Lag).
Per
l’art. 14 cpv. 2 Lag, l’ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la
persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione
di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o
se la causa non presenta difficoltà particolari.
La
necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di
nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento
impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse.
Di
regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente
il calcolo del minimo vitale di un salariato rispettivamente di un pensionato
non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, op. cit. n.
2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l’interessato essendo in grado di
procedere con atti propri, solo che lo voglia.
c) Gran
parte delle censure mosse da __________ all’operato dell’UEF di Locarno sono
già state risolte dalla Camera di esecuzione e fallimenti nella sentenza (inc.
15. 2002.72), confermata dal Tribunale federale con pronunciato 1. novembre
2002 (5P.298/2002).
Le
varie procedure di pignoramento hanno evidenziato da parte di __________ nei
confronti dell'organo d'esecuzione forzata un atteggiamento reticente quanto
alle richieste di documentazione che l'UEF è andato via via formulando (cfr. ad
es. solleciti dell'UEF del 19 giugno 2001, 14 agosto 2001, 4 settembre 2001, 30
novembre 2001, 28 gennaio 2002, 14 febbraio 2002, con domanda di traduzione
forzata). Talune difficoltà apparenti sono quindi riconducibili alla carente
partecipazione del ricorrente all’accertamento della sua situazione finanziaria
effettiva.
In
concreto non sono dunque date le condizioni che comportano la necessità
dell’ausilio di un patrocinatore per l’allestimento di un ricorso in tema di
pignoramento di salario. Per questo motivo la richiesta di ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio deve essere respinta.
La
procedura di per sé semplice è stata complicata da reticenze dell'escusso e da
atti giuridici inidonei, ritenuto che sarebbe bastato che __________ inviasse a
suo tempo la documentazione ritualmente richiestogli dall'UEF di Locarno.
- Il
ricorso 21 febbraio/11 marzo 2003 __________ è parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1
primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 17, 19, 20a, 92, 93 LEF; 61 e
62 OTLEF; 10 e 22 LPR; 25 LPamm;
164 CC; 50 LAI
pronuncia:
-
Il
ricorso 21 febbraio/11 marzo 2003 __________ è parzialmente accolto.
-
Di
conseguenza è ordinato il pignoramento dell’eccedenza mensile di __________ di
fr. 2’740.-- dal 21 febbraio 2003.
-
L’istanza
10 aprile 2003 __________, volta all’ammissione al gratuito patrocinio è
respinta.
-
L’istanza
10 aprile 2003 di __________ tendente ad ottenere la chiamata in causa ex art.
25 LPamm dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, è dichiarata irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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