Mortgage auction annulled for missing spousal notice

15.2003.42Übriges Gericht07.04.2003Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The wife of a debtor challenged a mortgage auction of the family home, arguing that she had never received the required second payment order. The supervisory chamber held that publication of the auction notice did not start any time limit against her and that no abuse of rights was shown. It further held that when the pledged property is or becomes known to be the family home, the enforcement office must notify the spouse of the payment order ex officio. The complaint was therefore admitted in part: the auction was annulled and could be rescheduled only under Article 100 RFF. No costs or indemnities were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 153 cpv. 2 lett. b LEF; art. 88 cpv. 1 and 100 RFF; art. 169 CC: if, during the enforcement or realization of a pledged property, it emerges that the collateral serves as the family home, the enforcement office must notify the spouse of the debtor ex officio or on request with a copy of the payment order in order to enable an objection. The requirement is not contingent on a land-register indication of the family-home character. Violation of Art. 169 CC entails absolute nullity, to be raised ex officio; therefore no fixed period governs reliance on the invalidity, subject only to abuse of rights. Publication of the auction notice does not substitute for the statutory notification and does not create deemed knowledge for the spouse. If the spouse was not duly notified, the auction must be annulled and may only be rescheduled once the conditions of Art. 100 RFF are met.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2003.42

Data decisione, Autorità: 07.04.2003, CEF

Incarto n. 15.2003.42

Lugano 7 aprile 2003 /CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2003 di


patrocinata dall’avv. __________

Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’incanto immobiliare n. __________ indetto nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da


rappr. dal __________

contro


rappr. da __________, presidente del Consiglio d’amministrazione

nonché, quale terzo proprietario del pegno immobiliare, contro il marito della ricorrente:


viste le osservazioni 28 febbraio 2003 di __________ e 3 marzo 2003 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che __________ procede contro __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo n. __________ RFP di __________ di proprietà di __________;

che il 5 giugno 2001 l’UE di Lugano ha emesso un precetto esecutivo per l’importo di fr. 596'250.-- oltre interessi al 10% dal 1. aprile 2001 sia nei confronti di __________ che nei confronti di __________;

che l’avviso d’incanto relativo al fondo citato è stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero del commercio il __________;

che il 21 febbraio 2003 la moglie dell’escusso ha interposto il ricorso in esame, chiedendo l’annullamento dell’esecuzione sino a quando non le fosse notificato un precetto esecutivo in conformità degli art. 153 cpv. 2 lett. b LEF, 100 RFF e 169 CC;

che ella afferma infatti che sul fondo da realizzare sorge l’abitazione coniugale della famiglia __________;

che la ricorrente assevera di essere venuta a conoscenza dell’esecuzione diretta contro il marito solo dopo che un’amica glielo riferì al telefono, avendo letto all’albo comunale l’avviso d’incanto;

che la ricorrente pretende di non aver in precedenza mai avuto conoscenza né della dazione in pegno di titoli ipotecari gravanti l’abitazione coniugale di __________ né di altre comunicazioni riguardanti l’esecuzione in essere contro il marito;

che sia la banca sia l’UE di Lugano mettono in dubbio la tempestività del ricorso, con riferimento alla pubblicazione dell’avviso d’incanto;

che ex art. 153 cpv. 2 lett. b LEF e 88 cpv. 1 RFF, se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione;

che secondo Bernheim/Känzig (Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 24 ad art. 153), in assenza d’indicazione da parte del creditore procedente, l’organo d’esecuzione, quando viene a conoscenza del fatto che l’oggetto del pegno serve d’abitazione familiare ai sensi dell’art. 169 CC, deve d’ufficio o su richiesta del coniuge dell’escusso notificare un precetto esecutivo a detto coniuge;

che siffatta opinione è convincente poiché, contrariamente alla versione antecedente il 1. gennaio 1997, il testo del nuovo art. 88 cpv. 1 RFF (salvo quello redatto in italiano, il quale è però manifestamente erroneo) non pone più, quale condizione di notifica di un secondo precetto esecutivo, il fatto che il carattere di abitazione familiare debba risultare dal registro fondiario;

che l’obbligo fatto all’organo d’esecuzione d’intervenire d’ufficio è del resto conforme al carattere imperativo dell’art. 169 CC (cfr. DTF 114 II 399, cons. 5a; Franz Hasenböhler, Zürcher Kommentar II.1.c, Zurigo 1998, n. 9 ad art. 169; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 191);

che è pertanto in principio irrilevante determinare quando il coniuge dell’escusso ha avuto conoscenza della nullità dell’atto di disposizione sull’abitazione familiare, risp. quando è venuto a conoscenza dell’esecuzione diretta contro il coniuge;

che in effetti, siccome la legge prevede la nullità assoluta quale sanzione della violazione dell’art. 169 CC – nullità da constatare d’ufficio (cfr. Hasenböhler, op. cit., n. 69 s. ad art. 169) –, chi si prevale dell’inefficacia dell’atto non è tenuto ad agire in un determinato termine (cfr. Deschenaux et al., op. cit., n. 270);

che vanno ovviamente riservati i casi di manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC; cfr. Hasenböhler, op. cit., n. 70 ad art. 169; Deschenaux et al., op. cit., n. 271);

che la giurisprudenza relativa alla notifica delle rivendicazioni ex art. 106 ss. LEF può essere applicata per analogia al problema in esame;

che secondo detta giurisprudenza, il diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (cfr. DTF 120 III 125, c. 2a, con rif.; Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 23 ad art. 106; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 168 s. ad art. 106);

che nel caso di specie non vi sono però elementi per ritenere che la ricorrente abbia avuto conoscenza della dazione in pegno di titoli ipotecari gravanti l’abitazione coniugale di __________ né di altre comunicazioni riguardanti l’esecuzione in esame, e comunque nemmeno che abbia tardato ad annunciare i propri diritti allo scopo d'intralciare il corso dell'esecuzione;

che la pubblicazione dell’avviso d’incanto non ha quale scopo d’informare il coniuge dell’escusso;

che una finzione di conoscenza è pertanto da escludere;

che al contrario spetta al creditore procedente informarsi sullo stato civile dell’escusso e sulla sua abitazione, così com’è se del caso dovere suo indicare nella domanda d’esecuzione che il fondo gravato da pegno è l’abitazione della famiglia dell’escusso o del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario (art. 151 cpv. 1 lett. b LEF);

che il ricorso è pertanto ricevibile;

che la banca invoca invano la sua buona fede, in quanto la stessa non è protetta nel sistema dell’art. 169 CC, fatti salvi gli art. 973 e 975 al. 2 CC (cfr. Hasenböhler, op. cit., n. 73 ad art. 169; Deschenaux et al., op. cit., n. 191, 270 e 271);

che del resto la __________, del cui operato __________ risponde quale successore in diritto, avrebbe potuto e dovuto controllare, al momento della firma del contratto di costituzione in pegno delle cartelle sulle quali è fondata l’esecuzione in esame, se il consenso del coniuge era o no necessario alla validità dell’atto di pegno (cfr. Deschenaux, op. cit., n. 197);

che la banca ammette d’altronde che il fondo da realizzare serve ai coniugi __________ da abitazione coniugale ai sensi dell’art. 169 CC;

che la costituzione in pegno di titoli ipotecari gravanti il fondo adibito ad abitazione familiare richiede il consenso esplicito del coniuge, almeno quando i limiti usuali delle ipoteche in primo rango sono oltrepassati (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 151);

che la questione non deve comunque essere risolta in questa sede ma semmai in quella – sommaria o ordinaria – di rigetto dell’opposizione;

che ex art. 100 cpv. 1 RFF, se all'ufficio risulta soltanto dopo la domanda di vendita che il fondo costituito in pegno è proprietà di un terzo o serve d'abitazione coniugale, copia del precetto esecutivo sarà notificata anche al terzo o al coniuge del debitore o del terzo (1. periodo);

che la vendita potrà avvenire soltanto quando il precetto esecutivo è passato in forza e sono trascorsi sei mesi dalla sua notifica (2. periodo);

che l’annullamento – pur temporaneo – dell’esecuzione come richiesto dalla ricorrente è invece escluso;

che pertanto il ricorso va accolto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 17, 20a, 151, 153 LEF; 88, 100 RFF; 2, 169 CC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

Il ricorso 21 febbraio 2003 __________ è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, l’incanto del fondo n. __________ RFP di __________ nell’esecuzione n. __________ è annullato e potrà essere rifissato solo alle condizioni dell’art. 100 RFF.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complaint was timely despite the auction notice already being published

Extrahierter Entscheid

The complaint was admissible; no deemed knowledge arose from publication of the auction notice.

Extrahierte Begründung

The auction notice is not intended to inform the spouse. In the absence of evidence that the applicant knew of the pledge or execution, and absent abusive delay, no forfeiture of the claim could be inferred.

Kernrechtsfrage

Whether the debt enforcement office had to notify the spouse of a second payment order because the pledged property served as the family home

Extrahierter Entscheid

Yes. If the office learns that the pledged property is the family home, it must notify the spouse ex officio or on request, even if that was not indicated by the creditor.

Extrahierte Begründung

Arts. 153(2)(b) SchKG and 88(1) RFF, read in light of the mandatory protection of Art. 169 CC, require notification without making registry entry the decisive condition.

Kernrechtsfrage

Whether the auction had to be annulled pending service of the required second payment order

Extrahierter Entscheid

Yes, the auction was annulled and may only be reset under the conditions of Art. 100 RFF.

Extrahierte Begründung

Since the spouse had not been served as required, the scheduled auction could not proceed; the requested annulment of the execution as a whole was, however, not granted beyond this limited relief.

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