AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.18
Data decisione, Autorità:
20.03.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.18
Lugano
20 marzo 2003
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 gennaio 2003 di
patrocinato dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, e meglio contro la notifica del PE n. __________ emesso a
domanda di
__________ patrocinata dall’avv. __________
viste le
osservazioni 17 febbraio 2003 di __________ e 19 febbraio 2003 dell’UEF di
Mendrisio;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
con PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio del 14 gennaio 2003 la __________ ha
escusso __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare per il
pagamento di fr. 1'246’808.-- oltre interessi al 5% dal 16 maggio 2001;
che
l’escusso ha interposto opposizione;
che
con tempestivo ricorso 27 gennaio 2003 __________ postula l’annullamento del
citato PE, da una parte asseverando in sostanza che egli avrebbe consegnato
alla banca le cartelle ipotecarie al portatore a titolo di pegno manuale e
quindi quest’ultima dovrebbe avviare la procedura esecutiva tendente alla
realizzazione del pegno manuale, e dall’altra sollevando l’eccezione del
beneficium excussionis realis per il motivo che il credito posto in esecuzione
sarebbe garantito da altro pegno mobiliare;
che
nella sentenza 22 ottobre 2002 (CEF 15.2002.76) prolata da questa Camera in
un’analoga lite opponente le stesse parti già si è detto che a statuire sulla
questione dell’esistenza di un diritto di pegno, sia esso manuale o
immobiliare, è competente il giudice del rigetto dell’opposizione e non
l’Autorità di vigilanza adita mediante ricorso ex art. 17 LEF, competenza
esclusiva che si estende pure alla determinazione del tipo di diritto di pegno
(manuale o immobiliare) spettante al creditore procedente (cfr. Charles Jaques, Exécution forcée spéciale
des cédules hypothécaires in BlSchK 2001, p. 206 n. 2.2);
che
un ricorso ex art. 17 LEF è proponibile solo qualora venga censurata la
contraddittorietà tra l’oggetto del pegno e il tipo di esecuzione (mobiliare/immobiliare)
indicati sul precetto esecutivo;
che
nel caso di specie, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, non ci si
trova in quest’ultima ipotesi, siccome il PE n. __________ indica che
l’esecuzione tende alla realizzazione d’un pegno immobiliare e menziona la
part. n. __________ RFD di __________ quale oggetto del pegno;
che
la questione di sapere se il credito indicato sul PE (cartelle ipotecarie,
risp. mutuo/prestito ipotecario) sia effettivamente o no garantito da pegno immobiliare
compete esclusivamente al giudice del rigetto, risp. al giudice di merito;
che
il ricorso è quindi su questo punto irricevibile;
che secondo l’art. 41 cpv. 1bis LEF, se un’esecuzione in via di pignoramento
o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può
chiedere, mediante ricorso (art. 17 LEF), che il creditore eserciti dapprima il
suo diritto sull'oggetto del pegno (cosiddetto “beneficium excussionis
realis”);
che
il ricorrente non può sollevare tale eccezione, poiché l’esecuzione in esame
non tende al pignoramento o al fallimento bensì alla realizzazione del pegno
immobiliare;
che
pertanto il ricorso, in quanto ricevibile, va respinto;
che
sulle tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art.
81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
che
va tuttavia ricordato al ricorrente che la parte o il suo rappresentante che
agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata a una multa sino
a 1500.-- franchi, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1, 2.
periodo LEF);
che
siffatta sanzione potrebbe essere ipotizzata qualora il ricorrente dovesse
riproporre gli stessi argomenti in un terzo ricorso;
Per questi motivi,
richiamati gli art.
17, 20a, 41 LEF, nonché gli art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il ricorso 23 maggio 2002 di __________, in quanto ricevibile, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.Intimazione a:
Comunicazione
all’UEF di Mendrisio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster