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Numero d'incarto:
15.2003.134
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.134
Lugano
3 settembre
2003
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 agosto 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro la comminatoria di fallimento del 6 agosto 2003 emessa
nell’esecuzione n__________ promossa contro il ricorrente da
rappr. dall’avv. __________
viste le
osservazioni 28 agosto 2003 dell’avv. __________ e 1° settembre 2003 dell’UE di
Lugano;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad
es. quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,
Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Rudolf
Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco
1998, n. 6 ad art. 160; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39
e 40 LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione
di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutoria;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons.
2);
che per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto il ricorrente allega unicamente
questioni di merito, ossia che il 92% (senza interessi) della somma convenuta è
già stato versato e che la convenzione stipulata al momento del divorzio
sarebbe da lungo tempo inattuale, ragione per la quale il ricorrente intende
adire il giudice del divorzio;
che
siffatte censure non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di
ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza di
competenza materiale;
che la
comminatoria di fallimento in esame è conforme ai prescritti di diritto esecutivo;
che il
ricorso è pertanto irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il ricorso 16 agosto 2003 di, è irricevibile.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a: – __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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