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Numero d'incarto:
15.2002.67
Data decisione, Autorità:
25.11.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00067
Lugano
25 novembre
2002
/EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 maggio 2002 di
patr. dall’avv. __________ e
dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno e l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano agenti su
incarico rogatoriale dell’Ufficio fallimenti di __________ (Rog. n. __________
risp. Rog. n. __________) nell’ambito del fallimento della stessa __________;
viste le
osservazioni
-
29 maggio 2002
dell’Immobiliare __________;
-
5 giugno 2002
dell’UEF di Locarno;
-
17 maggio 2002
dell’UF di Lugano
preso atto
della replica 3 ottobre 2002 della __________ e delle dupliche 11 ottobre 2002
dell’UEF di Locarno e 18 ottobre 2002 dell’Immobiliare __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
l’8 settembre 1999 il Bezirksgericht di March ha decretato il fallimento della
__________ dallo stesso giorno alle ore 15.00;
che
il 23 settembre 1999 l’UF di March ha incaricato l’UEF di Locarno di procedere
all’inventario, alla stima e all’amministrazione delle proprietà immobiliari
della fallita ad __________;
che
il 23 settembre 1999 l’UF di March ha incaricato l’UF di Lugano di procedere
all’inventario, alla stima e all’amministrazione del fondo particella n.
__________ di __________;
che
il 28 settembre 1999 l’UF di Lugano ha confermato il mandato di amministrazione
dell’immobile di __________ alla ditta __________, che si occupava già
dell’amministrazione del medesimo;
che
l’11 giugno 2001 l’UEF di Locarno ha deciso di conferire l’amministrazione
delle proprietà della fallita site ad __________ all’Immobiliare __________;
che
il 2 aprile 2002 l’Immobiliare __________ ha presentato un rapporto sulla
gerenza immobiliare chiusa provvisoriamente lo stesso 2 aprile 2002 dal quale
emerge un disavanzo d’esercizio di fr. 31'648.35;
che
il 23 aprile 2002 è stato revocato il fallimento della __________;
che
con ricorso 1. maggio 2002 la __________ ha postulato che “il conteggio finale
allestito dalle amministrazioni coinvolte nella procedura fallimentare vengano
corretti e che determinati provvedimenti vengano annullati. Inoltre la
ricorrente ha postulato che le perdite da lei subite vengano risarcite, atteso che
l’UEF di Locarno e l’UF di Lugano furono incaricati dell’amministrazione dei
beni immobili siti nei circondari di loro competenza e che l’amministrazione
venne eseguita “in modo superficiale ed insufficiente ciò che ha provocato
degli svantaggi alla massa fallimentare rispettivamente alla __________ ”;
che
il 6 settembre 2002 l’Immobiliare __________ ha presentato il conteggio
definitivo con i relativi giustificativi relativi agli appartamenti di
proprietà della __________ presso il Condominio __________, dai quali emerge
che la gestione ha prodotto un utile di fr. 24'973.20;
che
dopo la rivocazione del fallimento non è più possibile censurare l’operato
dell’amministrazione del fallimento neppure per chiedere che quest’ultima
proceda ad operazioni che rientravano nelle sue pregresse attribuzioni (DTF 81
III 65 ss.; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 1999, n. 35 ad art. 195);
che
il gravame 3 maggio 2002 di __________ va pertanto dichiarato irricevibile;
che
visto l’esito del gravame, anche la richiesta pecuniaria della ricorrente
risulta essere infondata;
che
alla ricorrente va comunque ricordato che l’accertamento dell’eventuale danno
da lei subito in connessione all’operato degli Uffici di esecuzione e
fallimenti non rientra nelle competenze dell’autorità di vigilanza (Rep
1989 p. 216, 1984 p. 175, 1982 p. 402/403). La procedura di ricorso è infatti
volta a raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non può servire per
precostituirsi una favorevole base di partenza per la successiva -eventuale-
azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (cfr. art. 21 LEF; Rep
1989 p. 216/217; DTF 81 III 67, 81 III 72 consid. 3, 86 III 109 consid. 1, 91 III 46-47 consid. 7, 105 III 36/37, 110 III 89 consid. 1b; Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, p. 115s, n. 2.4);
che
le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a
danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del
giudice civile cui la reclamante potrà, se del caso, ricorrere (Rep.
1989 p. 217 e rif. ivi).
che
sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l’art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol.
II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 195 LEF; 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 3 maggio 2002 __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Comunicazione
all’UEF di Locarno;
Comunicazione
all’UF di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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