Restitution of time limit for filing objection denied

15.2002.63Übriges Gericht13.06.2002Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Ticino supervisory chamber rejected a debtor’s request to restore the deadline for filing opposition against a payment order. The debtor had received the payment order on 26 February 2002 but only communicated his opposition on 28 March 2002. The court held that the delay was not caused by an excusable obstacle: the wish to consult a co-debtor and to have the document translated did not justify missing the deadline. The chamber therefore dismissed the request, noted that an action under Art. 85a LEF could be pursued if the conditions were met, and ordered no costs or indemnities.

Omnilex-Regeste

Art. 33 cpv. 4 LEF; restituzione del termine per fare opposizione al precetto esecutivo; l’impedimento non deve essere imputabile a colpa della parte. La restituzione è esclusa quando il ritardo deriva da una mancata tempestiva organizzazione del debitore, segnatamente dalla scelta di attendere chiarimenti con terzi o una traduzione prima di presentare almeno un’opposizione cautelativa. Il termine decorre dalla cessazione dell’impedimento, e la richiesta deve essere motivata e accompagnata dall’atto omesso. Se la tardività è imputabile alla parte, l’istanza va respinta (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2002.63

Data decisione, Autorità: 13.06.2002, CEF

Incarto n. 15.2002.00063

Lugano 13 giugno 2002/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull'istanza 26 aprile 2002 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da


nell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno promossa contro l'istante da


patr. dall'avv. __________

ritenuto

In fatto:

A. Il __________ procede contro l'avv. __________ con PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificato per via rogatoriale il 26 febbraio 2002.

B. Con lettera datata 28 marzo 2002, inviata per posta all'UEF di Locarno, che l'ha ricevuta l'8 aprile 2002, l'avv. __________ ha interposto opposizione.

C. L'UEF di Locarno con scritto 9 aprile 2002 ha comunicato all'avv. __________ di non accettare la sua opposizione, in quanto non pervenuta entro il termine di 20 giorni dalla notifica del precetto esecutivo avvenuta il 26 febbraio 2002.

D. Con atto 22 aprile 2002 l'avv. __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione, confermando di avere ricevuto il PE il 26 febbraio 2002. L'istante ha sostenuto che intendeva accordarsi per definire il modo di procedere con la sua condebitrice solidale __________, la quale era però in vacanza fino al 12 marzo. Inoltre la sua traduttrice di fiducia era pure in vacanza.

considerato

In diritto:

a) Secondo l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio esecuzione.

b) Ex art. 33 cpv. 2 LEF un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione.

c) Ex art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso.

d) In casu l'avv. __________ ha confermato con la sua istanza di avere ritirato il PE in oggetto presso __________ il 26 febbraio 2002. Di conseguenza il termine di 10 giorni risp. di 20 giorni, che può essere concesso dall'Ufficio esecuzione in caso di notifica di un PE all'estero (art. 33 cpv. 2 LEF), erano già abbondantemente scaduti, allorquando l'istante con scritto datato 28 marzo 2002, inviato per posta all'UEF di Locarno, ha comunicato la sua opposizione al PE in oggetto. Le motivazioni circa la sua intenzione di accordarsi con la condebitrice solidale __________ e di farsi tradurre il documento ricevuto dall'UEF di Locarno dalla sua traduttrice di fiducia sono irrilevanti e non possono venire accolte, atteso che il ritardo è comunque da ascrivere a sua colpa, non essendosi determinato con la tempestività necessaria, facendo capo ad altri o comunque facendo un'opposizione cautelativa in attesa di ulteriori accertamenti.

L'istanza di restituzione del termine va pertanto respinta.

d) Nel caso in cui ne fossero adempiuti i presupposti, si rinvia l'istante all'azione di cui all'art. 85a LEF.

  1. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 33 cpv. 2 e 4, 74 cpv. 1 LEF

pronuncia

  1. L'istanza 22 aprile 2002 __________ è respinta.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

  4. Intimazione: -


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

debt enforcementtime limitrestoration of deadlineobjectionfaultrogatory servicecosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the time limit for filing objection should be restored under Art. 33(4) LEF.

Extrahierter Entscheid

No. The delay was attributable to the applicant's own fault; the stated reasons did not amount to an excusable obstacle.

Extrahierte Begründung

The debtor acknowledged receipt of the payment order on 2002-02-26. The ordinary objection period, and any longer period that might apply in foreign service situations, had already expired when the objection was sent on 2002-03-28. Waiting to coordinate with a co-debtor or to obtain a translation was not sufficient; the debtor should have acted promptly or filed a protective objection.

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