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Numero d'incarto:
15.2002.6
Data decisione, Autorità:
06.02.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00006
Lugano
6 febbraio
2002
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e, Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 dicembre 2001 di
contro
__________ e meglio contro l'avviso di
pignoramento 21 novembre 2001 emesso nell'esecuzione n. __________ promossa contro
la ricorrente da
rappr. __________
viste le osservazioni 8 gennaio 2001 dell'UEF di
__________;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ dell'11 dicembre 2000 dell'Ufficio esecuzione
di __________ la __________ ha escusso __________ per fr. 26'345.-- oltre interessi
e spese. Il 9 gennaio 2001 l'escussa ha interposto opposizione. Con decisione
20 giugno 2001 il Tribunale distrettuale di Sierre ha rigettato in via provvisoria
l'opposizione per fr. 26'345 oltre interessi al 9% dal 22 maggio 2000.
B. Con domanda 28 settembre 2001 la __________ ha chiesto il
proseguimento dell'esecuzione all'UEF di Mendrisio, il quale il 21 novembre
2001 ha emesso l'avviso di pignoramento fissato per il giorno 27 febbraio 2002.
C. Contro il predetto avviso di pignoramento si è opposta __________
che con ricorso 3 dicembre 2001 ha rilevato di avere ricevuto a __________
nell'anno 2000 un precetto esecutivo, al quale ha înterposto opposizione. Il 26
febbraio 2001 ha lasciato __________ ed ha traslocato a __________, dove
qualche giorno dopo è stata registrata quale domiciliata. Dalla predetta data
l'Ufficio esecuzione di Sierre era al corrente del suo cambiamento di
domicilio. La ricorrente ha poi affermato di avere ricevuto durante il mese di
maggio 2001 al suo precedente indirizzo una convocazione da parte del Tribunale
di Sierre in relazione alla vertenza in oggetto. Qualche giorno prima
dell'udienza, fissata per il 20 giugno 2001, ha telefonato al Tribunale
comunicando di avere cambiato domicilio e di essere impedita a partecipare
all'udienza. Il 30 giugno 2001 le è stata notificata la decisione di rigetto
dell'opposizione da parte del Tribunale di Sierre. __________ ha dichiarato di
non avere reagito a tale notifica, attendendosi una nuova procedura nel Canton
Ticino. Con il ricorso in esame chiede l'annullamento dell'avviso di
pignoramento risp. della decisione di rigetto dell'opposizione.
D. Con le sue osservazioni l'UEF di Mendrisio si è rimesso al giudizio
della scrivente Camera.
Considerato
In
diritto:
1.a) Secondo l'art. 46 LEF il debitore deve essere escusso al suo
domicilio.
Ex
art. 53 LEF se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento,
della comminatoria di fallimento o del precetto nell'esecuzione cambiaria,
l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente.
Infatti
quando subentra questa fissazione del foro d'esecuzione, l'esecuzione deve
essere proseguita al domicilio precedente. Prima della fissazione l'esecuzione
va proseguita al nuovo domicilio (e non deve essere iniziata di nuovo); il creditore
può chiedere al nuovo domicilio, con la presentazione della sua copia del
precetto esecutivo, il proseguimento dell'esecuzione iniziata al domicilio precedente
(Ernst F. Schmid, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco, 1998, n. 2 ad art. 53).
La
predetta fissazione del foro d'esecuzione ha come conseguenza, che nel caso
normale la procedura di rigetto dell'opposizione deve venire eseguita al nuovo
domicilio, nel caso in cui il debitore dalla notifica del precetto esecutivo ha
cambiato il suo domicilio. Il debitore può tuttavia essere chiamato in causa in
una procedura di rigetto al foro di esecuzione precedente, nel caso in cui non
ha comunicato il cambiamento di domicilio al creditore e quest'ultimo provatamente
nemmeno è venuto a saperlo (Ernst F. Schmid,
op. cit., n. 8 ad art. 53).
b) Nel caso di specie il precetto esecutivo n. __________ emesso l'11
dicembre 2000 dall'Ufficio esecuzione di __________ è stato notificato alla
ricorrente a __________ il 2 gennaio 2001. __________ ha dichiarato di avere
lasciato __________ il 26 febbraio 2001, prendendo domicilio qualche giorno
dopo a __________ Il fatto che sia stato il Tribunale distrettuale di Sierre a
rigettare l'opposizione interposta dalla debitrice nell'esecuzione in oggetto è
ininfluente, atteso che la creditrice poteva non essere al corrente del
cambiamento di domicilio di __________. D'altro canto quest'ultima poteva
ricorrere contro la predetta decisione di rigetto. Per quel che riguarda
l'operato dell'UEF di Mendrisio, determinante è invece che il cambiamento di
domicilio della ricorrente sia avvenuto tra febbraio e marzo 2001, ossia
parecchi mesi prima della notificazione dell'avviso di pignoramento effettuata
il 21 novembre 2001, per cui l'art. 53 LEF non è applicabile. L'esecuzione
doveva infatti venire proseguita, come correttamente è avvenuto, al nuovo
domicilio. L'UEF di Mendrisio ha pertanto operato correttamente, notificando
alla ricorrente l'avviso di pignoramento a __________
- Il ricorso 3 dicembre 2001 di __________ va quindi respinto.
Sulle
spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 46 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 3 dicembre 2001 di __________, __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il
tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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