AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.21
Data decisione, Autorità:
08.05.2002, CEF
0
Incarto n.
15.2002.00021
Lugano
8 maggio 2002
Fc/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sulla segnalazione/denuncia 4 febbraio 2002 di
contro
l'operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona nella
procedura di liquidazione fallimentare riferita alla ditta
viste le
osservazioni 1, 7 e 29 marzo 2002 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona, come pure gli scritti 28 febbraio, 4 e 5 marzo, 16 e 30 aprile 2002
del denunciante;
ritenuto
in
fatto:
A. La segnalazione si riallaccia in sostanza a due procedure promosse
da __________ e sfociate nei pronunciati 6 marzo 2001 [inc. n. 15.2000.35] e 12
marzo 2001 [inc. n. 15.2000.71] di questa Camera. La prima vertenza (ricorso 9
febbraio 2000 in materia di prosecuzione dell'esecuzione) traeva origine da tre
esecuzioni dell'UEF di Bellinzona promosse contro __________ da
l
Comune di __________ (esecuzione n. __________
del / per fr. 27'844.15 oltre accessori). La domanda 18
novembre 1998 di proseguire l'esecuzione trova legittimazione nella sentenza 6
novembre 1998 di questa Camera (inc. 14.98.63) - su appello 18 giugno 1998
presentato dall'avv. __________ per l'escusso __________ - che conferma il
pronunciato pretorile di rigetto definitivo dell'opposizione: __________ è
indicato in sentenza come rappresentato dall'avv. __________. Con ulteriore
sentenza 21 luglio 1999 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha
respinto l'appello 17 maggio 1999 di __________, patrocinato dall'avv.
__________ volto alla riforma del giudizio pretorile che non aveva respinto la
domanda dell'escusso di annullare l'esecuzione n. __________;
l
Cassa di compensazione AVS __________
(esecuzione n. __________ del __________ per fr. 36'465.05 oltre accessori, in
relazione al fallimento della ditta __________ [responsabilità ex art. 52 LAVS
di __________ quale organo della fallita]). La domanda 11 dicembre 1998 di
proseguire l'esecuzione si fonda sulla sentenza 25 maggio 1998 del Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. EF.98.273), cresciuta
in giudicato, che ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta
dall'escusso. __________ è indicato in sentenza come rappresentato dall'avv.
__________;
l
__________ (esecuzione n. __________ del
__________ per fr. 1'070.-- oltre accessori). La domanda 23 settembre 1999 di
proseguire l'esecuzione si fonda sulla sentenza 20 settembre 1999 del Giudice
di pace del Circolo di Bellinzona (inc. EF.98.273), cresciuta in giudicato, che
ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso.
B. La procedura ricorsuale è poi sfociata nella sentenza 6 marzo 2001
di questa Camera, dal cui dispositivo risulta:
-
Il
ricorso 9 febbraio 2000 __________, è respinto.
-
È fatto ordine all'UEF di Bellinzona di notificare l'avviso di
pignoramento nelle tre esecuzioni n. __________ (precettante: il Comune di
__________), __________ (precettante: Cassa di compensazione AVS __________) e
__________ (precettante: __________):
2.1. a __________, al suo domicilio di __________, con invio
raccomandato e contestuale invio semplice;
2.2. all'avv. ____________________, quale patrocinatore di __________,
con l'invito di comunicare senza indugio all'UEF di Bellinzona se non fosse più
legittimato al patrocinio.
2.3. Ove l'invio raccomandato non potesse essere notificato a
__________ e se l'avv. __________ dichiarasse di non essere più legittimato a
patrocinarlo o comunque formulasse riserve sui suoi poteri di rappresentanza, l'UEF
di Bellinzona procederà senza indugio alla notifica in via edittale dell'avviso
di pignoramento nelle tre esecuzioni.
-
Notificato l'avviso di pignoramento, ove l'escusso non dichiarasse all'UEF
di Bellinzona espressamente entro 10 giorni dalla notifica la sua disponibilità
all'esecuzione del pignoramento secondo le modalità dell'art. 91 LEF, l'organo
d'esecuzione forzata chiederà l'aiuto della Polizia cantonale in ordine
all'apertura dei locali dell'appartamento e dei ripostigli ubicati al domicilio
di __________, per il giorno fissato per l'esecuzione del pignoramento.
-
__________, è condannato alla multa di fr. 400.--.
-
Tassa di giustizia e spese in complessivi fr. 100.-- sono a carico
di __________.
C. La seconda vertenza (segnalazione/denuncia 22 maggio 2000) si è
conclusa con la sentenza 12 marzo 2001 di questa Camera, che ha stralciato la
procedura dai ruoli, atteso che:
-
il
12 dicembre 2000 le parti sono state convocate per un'udienza di discussione
preliminare;
-
nel
corso di tale udienza è emerso che la ditta __________ è stata dichiarata
fallita il 6 dicembre 1994 e che la procedura di liquidazione è stata chiusa
con decreto 5 dicembre 1996 della Pretura del Distretto di Bellinzona;
-
di
conseguenza gli atti riferiti alla liquidazione fallimentare chiusa il 5
dicembre 1996, che non hanno formato oggetto di impugnativa, sono sottratti al
potere di indagine della CEF quale Autorità cantonale di vigilanza;
-
non
sono comunque emersi elementi tali da giustificare l'apertura di un procedimento
disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF.
D. Per quanto si riferisce alla Cassa di compensazione AVS __________
(esecuzione n. __________ del __________ per fr. 36'465.05 oltre accessori
sentenza 12 marzo 2001), l'esecuzione è sfociata nel pagamento 30 maggio 2001
effettuato da __________
E. Con atto 4 febbraio 2002 di non semplice lettura - considerato
dapprima quale ricorso e solo successivamente come segnalazione/denuncia -
__________ chiede a questa Camera "l'esperimento formale e materiale di
una inchiesta e perizia sul lavoro svolto dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti
del Distretto di Bellinzona e di tutte le istanze successive e nell'ambito del
fallimento della __________ e degli atti promossi personalmente da __________ e
__________ nei riguardi del sottoscritto". Secondo il denunciante vi
sarebbero state nel maggio dello scorso anno "inadempienze palesi dell'UEF
di Bellinzona", che avrebbero determinato il pagamento da parte sua di
"fr. 37'000.-- per contributi previdenziali dovuti dalla fallita
__________ e che il mezzo di prova, che poteva costituire mezzo di difesa degli
interessi dei suoi congiunti, gli è stato celato per 4 anni e consegnato solo 4
giorni prima della scadenza perentoria del termine di pagamento". Lamenta
altresì di "aver patito danni materiali per oltre fr. 90'000.--, cui vanno
aggiunti tutti gli oneri derivanti da azioni e soprattutto i danni di natura
morale che non possono essere taciuti". Egli ha osservato che "nel
caso in cui questa autorità non dovesse impegnarsi, diversamente da quanto ha
fatto in passato, ad agire in modo almeno equidistante, farà valere presso lo
Stato del Cantone Ticino una richiesta di risarcimento dei danni valutati in
circa fr. 200'000.-- siccome non accetta che per incuria e per supponenza agenti
dello Stato procurino danni a terzi con la sciagurata consapevolezza di
farlo".
F. Con atto 28 febbraio 2002 __________ ha rinnovato le sue accuse all'UEF
di Bellinzona, "il quale, oltre ad aver mancato clamorosamente ai suoi
doveri, malgrado precise avvertenze e tempestive, ha celato (non rispondendo a
varie richieste scritte e verbali) e di proposito un documento per 4 anni
cagionando danni". Con successivo atto 4 marzo 2002 egli rimprovera
all'ufficiale dell'UEF di Bellinzona di "aver tenuto celata per 4 anni
(...) una mia lettera scritta, con altre prima dell'inizio del fallimento
__________ (dei recidivi, sia chiaro) e così facendo ha impedito la difesa dei
miei interessi in varie sedi" (cfr. terzo capoverso), tale lettera essendogli
stata consegnata "3 giorni prima della scadenza di un pagamento che dovevo
effettuare proprio a seguito delle disonestà professionali svolte dall'UEF di
Bellinzona anche nella procedura fallimentare __________ " (cfr. quarto
capoverso).
G. Con atto 14 marzo 2002 questa Camera ha invitato l'UEF di Bellinzona
a prendere posizione sulle affermazioni riportate al punto precedente e
riferite ai cpv. 3 e 4, come pure a trasmettere una copia della lettera cui
__________ si richiama.
H. Con atto 29 marzo 2002 l'UEF di Bellinzona ha trasmesso la lettera
21 febbraio 1995 di __________ - inviata per fax il 22 febbraio 1995 alle 11.54
- indirizzata "all'UEF di Bellinzona e per esso alla Delegazione dei
creditori della ditta __________ in procedura di fallimento", con accompagnatoria
così formulata: "Egregio Signor __________ sono impedito per malattia di
far quello che avevo in animo: ossia una relazione dettagliata su ogni argomento
e la consegna, previo incontro. Invio una brevissima relazione che comunque
contiene alcuni spunti interessanti all'attenzione della Delegazione e un
rendiconto limitato ai documenti che io ricevevo. Io mi auguro che la
Delegazione accetti la mia proposta di partecipare ai lavori, perché pur
essendo dolorosamente coinvolto in questa faccenda per soli 4 mesi di appartenenza,
ritengo giusto e utile poter dare il mio contributo".
I. L'UEF di Bellinzona ha pure prodotto copia dei fax inviati da
__________ il 31 maggio e il 18 luglio 2001, da cui risulta l'affermazione del
denunciante di aver "ricevuto la sua [dell'UEF] busta contenente quella
lettera [del 21 febbraio 1995 di __________, cfr. sub H] che cercavo da cinque
anni per la mia difesa sul piano morale e sul piano finanziario". Il denunciante
ipotizza che gli sia stata inviata tale copia con ritardo e pertanto "per
colpa dello Stato" ha dovuto pagare "fr. 36'000.-- e rotti alla
__________ per tre mesi di appartenenza nel consiglio di amministrazione";
egli conclude ritenendo di avere "due possibilità: o far causa allo Stato,
per questo ed altro, oppure che la signora __________ mi accordi un concordato,
perché adesso tra la faccenda del falso sindaco che racchiude una serie di
problematiche penali e il dover pagare fr. 36'000.-- ed altro per colpa dello
Stato, mi disturba parecchio" (cfr. lettera 31 maggio 2001 __________ a
ufficiale d'esecuzione e fallimenti di Bellinzona). Nel successivo scritto del
18 luglio 2001, pure inviato per fax allo stesso ufficiale, __________ ha
ribadito di aver ricevuto "dopo 5 anni i documenti che da anni cercavo,
depositati presso un avvocato in copia, e lei li ha letti di sicuro. Sono la
prova che, prima che iniziasse il fallimento, io ponevo l'attenzione su quanto
succedeva, una ripetizione, sia detto, di precedenti operazioni che hanno visto
coinvolte le medesime persone".
Considerato
in
diritto:
-
Questa Camera già si è dovuta esprimere su una segnalazione/denuncia
del 22 maggio 2000 di __________ sulla liquidazione fallimentare riferita alla
__________, giungendo alle conclusioni di cui alla citata sentenza 12 marzo
2001 (cfr. sub C) perché la liquidazione fallimentare, iniziata il 6 dicembre
1994, si era conclusa con il decreto di chiusura 5 dicembre 1996 della Pretura
del Distretto di Bellinzona, e di conseguenza non vi era più spazio per determinarsi,
non essendovi state impugnative sugli atti di liquidazione e nemmeno risultando
elementi idonei ad approfondimenti di natura disciplinare.
-
In questa sede __________ allega un fatto che a suo dire
consentirebbe una lettura diversa degli accadimenti. Si tratta della lettera
con allegato da lui scritta il 21 febbraio 1995 all'UEF di Bellinzona,
"depositati presso un avvocato in copia".
Orbene,
siffatto elemento non solo è ben lungi dal costituire un novum: al denunciante
già doveva essere noto, al momento della pregressa segnalazione 22 maggio 2000,
che il 21 febbraio 1995 aveva dichiarato la propria disponibilità all'UEF di
Bellinzona e alla delegazione dei creditori "affinché siano perseguiti
tutti i mezzi destinati a tacitare i creditori, e soprattutto, per svolgere un
lavoro che sia rispettoso delle esigenze di chi è coinvolto nella vicenda.
Dovrà esser chiarita la destinazione del patrimonio della SA e l'accertamento
di crediti non ancora formalizzati, per prestazioni di progettazione e tecniche".
È di tutta evidenza che a poco giovano in questa sede gli scritti cui egli si
richiama, trattandosi in sostanza di una dichiarazione d'intenti, che
necessitava di interventi puntuali quando ancora ve ne era la possibilità e la
necessità, provocando ad esempio provvedimenti degli organi della liquidazione
fallimentare per poterli impugnare con ricorso ex art. 17 cpv. 1 LEF a questa
Camera, riservato il ricorso per denegata o ritardata giustizia in conformità dell'art.
17 cpv. 3 LEF a condizione che vi fosse ancora un interesse pratico e attuale
alla sua determinazione (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 31, 34 e 38 all'art.
17 LEF). A quel momento, __________ avrebbe potuto richiedere l'intervento non
solo dell'Autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti
ma anche del Ministero pubblico ove fossero emersi elementi che ne
giustificassero l'intervento. Dal profilo dell'attuazione del diritto esecutivo
federale e a questo stadio di procedura la lettera 21 febbraio 1995 con
allegato è del tutto irrilevante per procedere ad una revisione del giudizio 12
marzo 2001 di questa Camera. Ne consegue lo stralcio dai ruoli della
segnalazione/denuncia 4 febbraio 2002 di __________.
- A titolo abbondanziale si rileva che il denunciante intende
addebitare allo Stato del Cantone Ticino "danni materiali per oltre fr.
90'000.--" (cfr. segnalazione/denuncia, p. 2, terzo capoverso), in
connessione alle tre esecuzioni indicate nella narrativa fattuale sub A, segnatamente
per quanto riguarda la Cassa di compensazione AVS __________ (esecuzione n.
__________ del __________ per fr. 36'465.05 oltre accessori, in relazione al
fallimento della ditta __________ [responsabilità ex art. 52 LAVS di __________
quale organo della fallita]).
a) La domanda 11 dicembre 1998 di proseguire l'esecuzione si fondava
sulla sentenza 25 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Bellinzona (inc. EF.98.273), cresciuta in giudicato, che aveva
rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso, allora
rappresentato dall'avv. __________. In questo contesto giova ricordare che
all'udienza del 12 dicembre 2000, nella procedura davanti a questa Camera di
cui all'inc. n. 15.2000.35, il citato patrocinatore ebbe a dichiarare quale
teste (cfr. sentenza 6 marzo 2001 alla narrativa fattuale sub G2):
-
sull'esecuzione
n. __________ promossa dalla Cassa di compensazione AVS : "È
vero che nei confronti di __________ e dell'altro amministratore ()
della __________ è stata promossa nell'autunno 1996 un'azione di risarcimento
secondo l'art. 52 LAVS. Purtroppo il signor __________ non ha ritirato la
decisione della __________ con la quale gli imponeva di versare circa fr.
36'000.--; egli ha lasciato scadere i 30 giorni per interporre opposizione.
Confermo che a quel momento il signor __________ soffriva di disturbi psichici.
Quando __________ mi ha incaricato di oppormi a questa decisione ho sollevato
opposizione alla Cassa AVS __________, che però ha giudicato tardiva questa
opposizione; ho però rappresentato __________ davanti al Tribunale delle
assicurazioni, che ha emesso la propria sentenza il 10 ottobre 1997: ricordo
che il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'opposizione da me fatta e non è entrato
nel merito materiale dell'opposizione, respingendola per motivi formali.
Aggiungo che le argomentazioni del signor __________, se ricevibili, avrebbero
potuto scagionarlo, almeno in parte, da queste pretese di risarcimento danni ex
art. 52 LAVS";
-
"ricordo
che la stessa __________ aveva indicato nel PE il mio nome quale rappresentante
del signor __________, per il fatto che avevo appunto rappresentato __________
nella procedura dinanzi al TCA, sfociata nella sentenza dell'ottobre 1997: mi
sono ritenuto legittimato a ricevere il PE sulla base di questa indicazione ma
anche della comunicazione 21 gennaio 1998 di __________. Durante la procedura
fallimentare della __________ il signor __________ personalmente e per il mio
tramite si è attivato verso l 'UEF di Bellinzona dando a questi le necessarie informazioni
relative all'effettiva situazione patrimoniale della ditta, in particolar modo
in merito alle concrete possibilità di incasso di crediti esigibili, e ciò al
fine di contenere le passività della ditta e di cercare di salvaguardare i
diritti dei creditori. In quest'ottica __________ aveva proposto che io
entrassi nella delegazione dei creditori, ma questa proposta non venne
accettata".
b) Da quanto precede si rileva che __________ non aveva potuto far
valere alcuna ragione nei confronti della Cassa di compensazione AVS __________
per il semplice fatto che non aveva ritirato l'invio raccomandato contenente la
decisione della __________ con la quale gli si chiedeva di versare circa fr.
36'000.-- a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Detto altrimenti,
quanto il denunciante tenta maldestramente di addebitare allo Stato è in realtà
dovuto alla sua negligenza nel non ritirare le raccomandate che gli vengono
inviate. Si tratta peraltro di un caso non isolato, sivvero che nella citata
sentenza 6 marzo 2001 di questa Camera già vi era la dimostrazione delle
difficoltà che autorità giudiziarie e amministrative di ogni ordine incontrano
al momento della notifica di invii raccomandati a __________ (cfr. narrativa fattuale
riferita all'inc. n. 15.2000.35, con la conclusione di cui al dispositivo
riportato sub B).
c) La scarsa propensione alla ricezione di raccomandate aveva già
causato l'intervento di questa Camera con sentenza 10 dicembre 1993 (cfr. inc.
VIG 155/93) su reclamo 15 ottobre 1993 della stessa Cassa di compensazione AVS
__________ contro l'operato di __________ quale commissario del concordato
__________ e __________. In tale circostanza la __________ aveva segnalato che
il commissario non aveva ritirato per due volte la raccomandata contenente
l'insinuazione di credito nel concordato. Dalla narrativa fattuale sub F della
citata sentenza emerge che "con raccomandata 16/17 novembre 1993 il
giudice delegato ha citato il commissario per l'udienza del 3 dicembre 1993 per
essere sentito in merito al concordato in relazione al mancato ritiro dell'insinuazione
di credito della __________ del 2 e 16 settembre 1993 come pure dell'ordinanza
29 ottobre 1993 dell'Autorità di vigilanza: anche questa quarta raccomandata è
tornata con la menzione postale non ritirata".
d) Per evitare il reiterarsi di tentativi di notifica di invii
raccomandati, incompatibili con il principio di celerità che informa il diritto
esecutivo federale, la presente decisione sarà inviata a __________ nella
duplice forma di invio raccomandato e di invio per posta semplice. Nell'ipotesi
che la raccomandata non venisse ritirata, per evidenti motivi di prova della
notificazione questa Camera sarà costretta a procedere senza ulteriore avviso
nelle forme edittali in virtù della disciplina dedotta dall'art. 66 cpv. 4 n. 2
LEF.
Richiamato
l'art. 14 cpv. 2 LEF,
pronuncia:
-
La
segnalazione/denuncia 4 febbraio 2002 __________ è stralciata dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
con invio raccomandato e contestuale invio semplice;
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster