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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.178
Data decisione, Autorità:
10.03.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.178
Lugano
11 marzo 2003
FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2002 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
richiamata l’ordinanza presidenziale 30 dicembre 2002 con la quale al
ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale
Viste le osservazioni 20 gennaio 2003 dell’UE di Lugano
ritenuto
in
fatto: A. La
cassa malati __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un
credito di fr. 6’205.--.
B. In
data 12 dicembre 2002 l’UE di Lugano allestiva il seguente calcolo
dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escussa:
Minimo
di esistenza
Introiti
debitrice
Alimenti fr.
2'800.--
Rendita
AI fr.
1'236.--
minimo
base fr. 1'100.--
locazione
fr. 1’515.--
cassa
malati fr.
499.--
diversi fr.
100.--
Totale fr. 3'214.--
Eccedenza
pignorabile: fr. 820.--
C. Con ricorso 23 dicembre 2002 __________ si aggrava contro tale
calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbero inseriti gli importi
relativi alle spese mediche non coperte dalla franchigia della cassa malati,
all’assicurazione RC per veicoli a motore, all’assicurazione economia
domestica, all’imposta di circolazione, alla tassa di raccolta rifiuti, alla
tassa uso canalizzazioni, al rimborso di un mutuo, ai tributi pubblici, ai
contributi AVS, nonché al pagamento mensile di acconti relativi all’onorario
del proprio legale.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in
diritto: 1. Nel procedere
al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono
tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
- Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op.cit. , p.
40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può
però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119 III 73; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel
caso in esame la ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1’515.-- per un
appartamento di 5 locali che l’escussa occupa da sola a __________. Orbene tale
alloggio è manifestamente sproporzionato alle effettive necessità dell’escussa.
Di conseguenza tale importo andrebbe ridotto, potendo essere riconosciuto
unicamente l’importo di fr. 1'000.-- a titolo di canone locatizio per un
appartamento di 2 locali a __________ o in un Comune viciniore. Tale
decurtazione non viene tuttavia attuata ostandovi il divieto della reformatio
in peius sancito dall’art. 22 LPR.
- La
ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza vengano inseriti gli
importi relativi all’assicurazione economia domestica, alla tassa di raccolta
rifiuti, alla tassa uso canalizzazioni, al rimborso di un mutuo, ai tributi
pubblici, al contributo AVS, nonché al pagamento mensile di acconti relativi
all’onorario del proprio legale.
Perché
si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa
norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha
attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori
sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e
di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza
o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112
III 18; Guidicelli/Piccirilli, op.
cit, n. 218, p. 67).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
È
di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dalla ricorrente per il
pagamento dei debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il
calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati,
nulla giustifica il privilegio che la debitrice pretende sia concesso a tali
creditori.
Abbondanzialmente
si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati agli aventi diritto.
-
La
ricorrente chiede che oltre ai premi della cassa malati venga tenuto conto
della franchigia e delle spese mediche . Secondo il punto 2.8 della Tabella
dei minimi di esistenza l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio
mensile per spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano
o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento. Si deve tenere
conto delle spese mediche rilevanti nella misura in cui le stesse sono
imminenti al momento del pignoramento (spese mediche, farmaceutiche,
ospedaliere). Lo stesso principio vale anche per le cure dentarie e per la
franchigia della cassa malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n.203, p. 62). In ogni caso è sempre richiesta la produzione di
documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Nel caso di
specie la ricorrente chiede il riconoscimento delle spese mediche e
farmaceutiche per una media mensile di fr. 117.60, nonché la franchigia pari a
fr. 400.-- Orbene, da verifiche esperite da questa Camera presso la cassa
malati __________ si evince che il premio mensile relativo all’assicurazione
LAMal per una persona appartenente alla classe di età della ricorrente ammonta
a fr. 279.--. Tuttavia l’UE di Lugano ha riconosciuto alla voce “quota cassa
malati” l’importo mensile di fr. 499.--Potendo essere riconosciuto unicamente
il premio per l’assicurazione di base secondo la LAMal, le spese mediche e
farmaceutiche, nonché la quota mensile relativa alla franchigia pari a circa
fr. 33 (fr. 400.-- : 12) sono già coperte dall’importo riconosciuto dall’UE di
Lugano. Non vi è quindi spazio per ulteriori deduzioni.
-
È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che
le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel
minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato
impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore
per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73,
97 III 52; guidicelli/piccirilli, op.cit.,
n.171 ss.51, p). In concreto __________ chiede il riconoscimento delle spese
connesse con l’utilizzo della propria autovettura (assicurazione RC e imposta
di circolazione). Orbene tale richiesta non può essere accolta, la debitrice
non esercitando attualmente alcuna attività lucrativa, avendo dichiarato di
essere casalinga (cfr. “verbale dell’esecuzione di pignoramenti” 3 ottobre 2002
sottoscritto dalla ricorrente). Inoltre l’escussa abita a __________ in una
zona ben servita dai mezzi pubblici a cui può far capo per i propri
spostamenti. Va infine rilevato che andrebbe stralciato dal minimo vitale alla
voce “affitto” l’importo di fr. 100.-- riconosciuto dall’UE di Lugano a titolo
di canone locatizio per un posteggio. Tuttavia anche in questo caso giunge in
soccorso della ricorrente l’art. 22 LPR (divieto della reformatio in peius).
-
Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle
spese e sulle ripetibili, protestate dalla ricorrente, occorre ricordare a
futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 dicembre 2002 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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