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Numero d'incarto:
15.2002.174
Data decisione, Autorità:
25.02.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.174
Lugano
25 febbraio
2003
FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretaria:
Baur–Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 dicembre 2002 di
patrocinato dall’avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito
del fallimento della società
procedura
concernente anche
patr. dall’avv. __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 6 dicembre 2002 con la quale al ricorso non è stato
concesso
effetto sospensivo
viste
le osservazioni
20
gennaio 2003 del __________
31
gennaio 2003 dell’UF di Lugano
esaminati
atti e documenti
Ritenuto
In
fatto
A. Il 15 dicembre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano decretava
il fallimento della __________. Con scritto 22 marzo 1999 l’avv. __________
notificava un credito di fr. 15'147.35 per prestazioni legali e notarili.
B. In
data 6 febbraio 2002 il __________ notificava un credito di fr. 4'941'877.30
vantato nei confronti della fallita a titolo di “prestito non rimborsato”. Tale
credito veniva ammesso in graduatoria dall’UF di Lugano.
C. Con
pubblicazione sul FUSC del __________ l’UF di Lugano comunicava che, a seguito
di una nuova notifica in IIIa classe, la graduatoria del fallimento __________
sarebbe stata ridepositata a partire da tale data.
D. Con ricorso 5 dicembre 2002 l’avv. __________ si aggrava contro il
rideposito della graduatoria del fallimento __________ e l’ammissione del
credito notificato dal __________ postulando, in via principale l’annullamento
della graduatoria e il rideposito senza tale insinuazione, e in via subordinata
che venga fatto ordine all’UF di Lugano di contestare il credito notificato dal
__________. Il ricorrente sostiene che l’Ufficio fallimenti di Lugano avrebbe
omesso di esperire le necessaire verifiche atte ad accertare la fondatezza del
credito insinuato violando in tal modo l'art. 244 LEF.
E. Delle
osservazioni del __________ e dell’UF di Lugano si dirà, se necessario, in
seguito.
Considerando
in
diritto:
-
La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso
ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, sia con l’azione di contestazione
della graduatoria giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti
valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (Amonn/ Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41 seg., pag.
371; Hierholzer, Dieter,
in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad
art. 250). Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del
diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in
graduatoria o l’ammissione di un creditore (Amonn/ Gasser, op. cit., § 46 n. 45-47, pag. 372; DTF
114 III 113, 119 III 84). L’azione di contestazione della graduatoria è
però preclusa al fallito, il quale può inoltrare unicamente ricorso contro la
graduatoria sollevando censure di carattere formale (Hierholzer, op. cit., n. 22 ad art. 250).
-
Giusta
l’art. 249 cpv. 1 LEF la graduatoria viene depositata per l’ispezione presso
l’ufficio.
Il
deposito ha quale scopo di portare a conoscenza degli interessati la
collocazione dei crediti in graduatoria, dando loro la possibilità d’impugnarla
con ricorso all’Autorità di vigilanza o mediante l’azione di contestazione ex
art. 250 LEF.
Il
termine di cui agli art. 17 e 250 LEF non decorre dal giorno in cui il
ricorrente ha avuto effettiva visione della graduatoria, bensì dal giorno del
suo deposito presso l’ufficio (cfr. Hieholzer,
op. cit., n. 41 ad art 250). Ciò vale tuttavia unicamente se nel giorno in cui
ha luogo tale pubblicazione l’Ufficio dei fallimenti è accessibile al pubblico.
In caso contrario entra in considerazione per il computo del termine di
ricorso, solo il giorno feriale successivo a quello della pubblicazione del
deposito e in cui sia accessibile al pubblico l’Ufficio dei fallimenti ove è
depositata la graduatoria (cfr. DTF 112 III 42).
- Orbene,
nel caso in esame la graduatoria del fallimento __________ è stata depositata
dall’UF di Lugano a partire da mercoledì 6 novembre 2002, quindi in un giorno
feriale.
Il
ricorrente si aggrava contro la graduatoria solo in data 5 dicembre 2002,
quindi ben oltre il termine di dieci giorni sancito dall’art. 17 LEF. Di
conseguenza il ricorso si rivela manifestamente tardivo e deve essere quindi
dichiarato irricevibile.
- Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 249 e 250 LEF
Pronuncia:
-
Il
ricorso 5 dicembre 2002 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UF di Lugano, Viganello.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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