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Numero d'incarto:
15.2002.171
Data decisione, Autorità:
11.06.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.171
Lugano
11 giugno 2003
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 settembre 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente contro
in tema di perenzione
della domanda di vendita;
viste le
osservazioni 5 dicembre 2002 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 6 marzo 2000
notificato al debitore il 9 marzo successivo, __________ procede contro
__________ in via esecutiva ordinaria.
Il
13 luglio 2000 il creditore ha presentato la domanda di prosecuzione
dell’esecuzione.
L’11
settembre 2000 l’UE di Lugano ha rilasciato ad __________ l’attestato di
carenza beni n. __________.
B. Il
20 dicembre 2000 __________, rappresentato dall’avv. __________, ha presentato
la domanda di prosecuzione dell’esecuzione ex art. 149 cpv. 3 LEF sulla base
dell’attestato carenza beni per fr. 24'807.80.
C. Il
15 gennaio 2001 l’UE di Lugano ha emesso a favore del creditore procedente
nell’esecuzione n. __________ un nuovo attestato di carenza beni per l’importo
dedotto in esecuzione oltre alle spese.
D. Il 19 febbraio 2001 l’UE di Lugano ha proceduto ad un nuovo
pignoramento annullando l’attestato di carenza beni emesso il 15 gennaio 2001.
Nell’ambito di siffatto pignoramento l’Ufficio ha pignorato:
-
un’autovettura
marca __________ del __________ di colore __________, stimandola in fr.
1'000.--;
-
un
furgone marca __________ con ponte ribaltabile, del __________, colore
__________, stimandolo in fr. 200.--.
E. In occasione del pignoramento il debitore
ha dichiarato che l’autovettura è di proprietà di __________, mentre il furgone
appartiene alla Comunione ereditaria fu __________, della quale egli non
farebbe parte.
L’UE
di Lugano ha quindi assegnato al creditore un termine perentorio di dieci
giorni per contestare le rivendicazioni di proprietà.
Avendo
il creditore proceduto a tale contestazione, il 6 marzo 2001 l’UE di Lugano ha
assegnato agli eredi fu __________ e a __________ il termine di 20 giorni per
promuovere l’azione di accertamento dei loro diritti. I rivendicanti hanno
omesso di promuovere le relative azioni nei termini indicati dall’ufficio.
F. Con
provvedimento 25 febbraio 2002 l’UE di Lugano ha annullato l’esecuzione n.
__________ per intervenuta perenzione, dandone comunicazione al rappresentante
legale del creditore.
G. Con
atto di ricorso del 6 settembre 2002 __________ ha censurato l’operato dell’UE
di Lugano, asseverando in sostanza che i beni pignorati non sono mai stati
venduti.
H. Con
osservazioni 5 dicembre 2002 l’UE ha postulato la reiezione del gravame, atteso
che il pignoramento di cui all’esecuzione n. __________ sarebbe stato
dichiarato perento il 25 febbraio 2002, in quanto il creditore non avrebbe
presentato alcuna domanda di vendita.
Considerato
in diritto:
- Ex
art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione
forzata deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
La notificazione
avviene con la consegna di un esemplare del provvedimento al destinatario. Se
il destinatario ha un rappresentante, la notificazione è fatta a quest’ultimo.
Il provvedimento 25
febbraio 2002 con il quale l’UE di Lugano ha annullato l’esecuzione n.
__________ per intervenuta perenzione, è stato trasmesso lo stesso giorno al
rappresentante legale del creditore. Il termine di 10 giorni per ricorrere era
ormai ampiamente scaduto il 6 settembre 2002. Per questo motivo il ricorso 6
settembre 2002 di __________ è irricevibile per tardività.
-
In
via abbondanziale va rilevato che per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può
domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati
non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si
tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal
pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente
( cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art.
116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal
momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115
III 109). La realizzazione degli oggetti pignorati avviene solo su richiesta
del creditore escutente e non d'ufficio (Markus Frey, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, vol. II, n. 1 e 10 ad art. 116):
l’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel
termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). A domanda
del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia
autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).
-
Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito dall’UE di
Lugano il 19 febbraio 2001. __________ non ha presentato, conformemente
all’art. 116 cpv. 1 LEF entro il termine di un anno dall’avvenuto pignoramento,
la domanda di realizzazione. Per questo motivo l’UE di Lugano con il
provvedimento impugnato ha quindi correttamente accertato il non rispetto dei
termini imposti al creditore dal diritto esecutivo per chiedere la vendita dei
beni pignorati.
-
Il ricorso 6
settembre 2002 __________ è irricevibile per tardività.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 116 cpv. 1, 121, 124 cpv. 1 LEF; 120 cpv. 1
CPC e 25 LALEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 6 settembre 2002 __________, è irricevibile per tardività.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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