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Numero d'incarto:
15.2002.119
Data decisione, Autorità:
22.10.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00119
Lugano
22 ottobre
2002
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 settembre 2002 di
rappr. dallo St. leg. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio
contro il provvedimento 30 agosto 2002 con il quale è stata respinta la domanda
della ricorrente volta alla sospensione ex art. 61 LEF della procedura di pignoramento
provvisorio ex art. 39 CL n. __________ chiesto da
patr. dallo St. leg. __________
viste le
osservazioni 19 settembre 2002 di __________ e 19 settembre 2002 dell’UE di
Lugano;
ritenuto
di non accedere all'istanza di ammissione a replicare del 30 settembre 2002, lo
stato valetudinario della ricorrente essendo ininfluente a questo stadio di
procedura;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la
ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli
atti all’UE di Lugano per nuova decisione, subordinatamente la sospensione
della procedura di pignoramento provvisorio causa il suo stato di salute;
che il
dispositivo n. 3.1 della decisione 16 agosto 2002 (CN.2002.43) del Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 4, con cui è stato ordinato il pignoramento
provvisorio in esame, prevede che “il pignoramento provvisorio quale
provvedimento conservativo giusta l’art. 39 CL non costituisce alcun atto
esecutivo, di guisa che le disposizioni di cui agli artt. 56 ss LEF non trovano
applicazione”;
che
questa Camera, ancora recentemente nell’ambito di una precedente procedura
ricorsuale vertente tra le stesse parti e relativa allo stesso pignoramento
provvisorio (CEF 9 settembre 2002 [15.2002.115], cons. 3.4), ha già
avuto modo di precisare che le
autorità esecutive, compresa l’autorità di vigilanza, hanno un potere di
cognizione limitato alle questioni specificatamente esecutive e devono per il
resto attenersi ai termini del decreto pretorile senza possibilità di
esaminarne il fondamento;
che tali
autorità sono competenti per pronunciare sui necessari adattamenti dei
provvedimenti della LEF (pignoramento provvisorio, sequestro, inventario
cautelativo, cfr. DTF 126 III 443 s., cons. 4b)
alle esigenze dell’art. 39 CL (cfr. CEF 30 novembre 2001 [15.2001.272],
cons. 2.2; CEF 9 settembre 2002 [15.2002.115], cons. 3.5e);
che la
questione dell’applicabilità dell’art. 61 LEF ad un provvedimento cautelare ex
art. 39 CL eseguito da un ufficio di esecuzione rientra quindi nella competenza
di questa Camera;
che
siffatto provvedimento è concepito quale misura provvisionale urgente, che per
quanto riguarda il suo carattere repentino (sul cosiddetto “effetto sorpresa”,
cfr. CEF 9 settembre 2002 [15.2002.115], cons. 3.5e) e unilaterale va
parificato ad un sequestro LEF;
che del
resto, secondo il Tribunale federale (STF 28 febbraio 2001
[7B.14+15.2001]), la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguire il
pignoramento provvisorio è assimilabile a quella che gli compete nell'ambito
dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF;
che
quest’ultima norma non rinvia agli art. 56 ss. LEF, i quali sono d’altronde
inapplicabili in materia di sequestro e di altri provvedimenti conservativi
urgenti (cfr. art. 56 LEF principio);
che
l’art. 61 LEF non può pertanto trovare applicazione nella fase dell’esecuzione
del provvedimento conservativo retto dall’art. 39 CL;
che
comunque la sospensione dell’esecuzione prevista all’art. 61 LEF, riservato il
caso eccezionale d’insolvibilità consecutiva ad una grave malattia, che non è
però stato allegato nel caso di specie, deve solo dare il tempo all’escusso
gravemente malato di nominarsi un rappresentante (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art. 61; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 61), ciò che in casu
si rivela inutile, visto che __________ è patrocinata dallo Studio legale
__________, con il quale ella risulta del resto in grado di corrispondere
epistolarmente;
che
spetterà però in ogni caso all’UE di Lugano valutare se lo stato di salute
della ricorrente impedisce la sua audizione a Lugano, nel qual caso essa
dovrebbe essere sentita in via rogatoriale;
che in
ogni ipotesi, la ricorrente è tenuta ad assistere al pignoramento o a farvisi
rappresentare (se del caso dai propri patrocinatori) nonché ad indicare all’UE
di Lugano, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente
pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso,
come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 1 e 2 LEF per
analogia e CEF 9 settembre 2002 [15.2002.115], cons. 3.5b);
che
qualora la ricorrente dovesse persistere a sottrarsi ai propri obblighi, salvo
la comparizione personale nell'ipotesi che lo stato valetudinario al momento
della citazione non lo consenta, l’UE di Lugano dovrà segnalare il caso alla
Procura pubblica (cfr. art. 323 n. 2 CP) e potrà richiedere l’aiuto
dell’autorità di polizia (cfr. art. 91 cpv. 3 LEF per analogia);
che va
ricordato all’escussa che è nel proprio interesse collaborare nella misura del
possibile con l’UE di Lugano per permettere a quest’ultimo di ultimare la fase
di pignoramento, ciò che le consentirà poi di far valere i propri diritti nella
procedura di exequatur così come nella procedura esecutiva;
che pertanto
il ricorso va respinto;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 61, 91 LEF; 39 CL; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 12 settembre 2002 di __________,
vedova __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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