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Numero d'incarto:
15.2002.108
Data decisione, Autorità:
20.01.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.00108
Lugano
20 gennaio
2003
JC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 agosto 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, e meglio contro il pignoramento 6 (recte 5) agosto 2002
eseguito nell’ambito dell’esecuzione n. _______promossa contro il ricorrente
dallo
viste le
osservazioni 20 agosto e 23 settembre 2002 dell’UEF di Locarno;
richiamato
l’ordinanza di concessione dell’effetto sospensivo emanata il 23 agosto 2002
dal Presidente di questa Camera;
preso atto
dello scritto 19 settembre 2002 con cui ________ ha dichiarato di non ritirare
il ricorso malgrado il decesso del suo padre, avvenuto il __________;
atteso che
l’8 ottobre 2002 il figlio ____________ hanno rinunciato all’eredità, la quale
è stata dichiarata giacente il 16 ottobre 2002 dal Pretore della Giurisdizione
di Locarno-Città (inc. ______), l’UEF di Locarno essendo incaricato di
procedere alla sua liquidazione;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
l’esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due settimane a
contare dal giorno della morte, nonché durante il termine per accettare o
rinunciare all’eredità (art. 59 cpv. 1 LEF), ossia tre mesi dalla conoscenza
del decesso da parte di ciascuno degli eredi (art. 567 cpv. 1 CC) o per la
durata dell’inventario ufficiale fino alla scadenza del termine di riflessione
di un mese dell’art. 587 cpv. 1 CC se il beneficio d’inventario è stato chiesto
(cfr. art. 588 cpv. 1 CC; cfr. pure art. 586 cpv. 1 LEF);
che
durante siffatta sospensione non si può procedere ad alcun atto esecutivo (cfr.
art. 56 n. 3 LEF), in particolare all’intimazione di decisioni dell’autorità di
vigilanza, nella misura in cui essa interviene direttamente nel procedimento e
prescrive all'ufficiale di procedere ad un atto esecutivo, ossia ad un atto che
ha influsso sul decorso della procedura esecutiva (cfr. DTF 115 III 10,
cons. 5; Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 25 s. ad art.
56);
che nel
caso di specie la sospensione ex art. 59 cpv. 1 LEF ha preso fine il 16 ottobre
2002 con il decreto di apertura della liquidazione dell’eredità (comunicato
solo recentemente a questa Camera);
che nel
merito, la censura relativa al rifiuto da parte dell’Ufficio di concedere la
sospensione per grave malattia di cui all’art. 61 LEF è diventata priva di
oggetto con il decesso dell’escusso, ritenuto comunque come la decisione
dell’UEF di Locarno sia conforme alla legge, poiché l’art. 61 LEF ha solo quale
scopo (riservato il caso eccezionale dell’insolvibilità consecutiva ad una
grave malattia, che non è però stato allegato nel caso di specie) di dare il
tempo all’escusso gravemente malato di nominarsi un rappresentante (cfr. Thomas
Bauer, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art. 61; Gilliéron,
op. cit., n. 11 ad art. 61), ciò che in casu si rivelava inutile, __________
essendo già rappresentato dal figlio __________;
che per
quanto riguarda la questione delle rendite invalidità, quelle
dell’assicurazione sociale obbligatoria (AI) sono in ogni caso assolutamente
impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), mentre le rendite in caso
d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria o no sono – se
esigibili – relativamente pignorabili ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 LEF (art.
92 cpv. 1 n. 10 a contrario; Georges vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol.
II, n. 12 ad art. 93);
che la
decisione di pignoramento delle rendite versate dalla ____________ va quindi
confermata, non avendo l’escusso per il resto contestato il calcolo del minimo
di esistenza, che comunque appare corretto;
che
l’esecuzione iniziata contro il defunto prima della morte può proseguire contro
la successione, dopo la sospensione di cui all’art. 59 cpv. 1 LEF, fintanto che
la divisione non ha avuto luogo, che nessuna indivisione è stata costituita o
che la liquidazione d’ufficio non è stata ordinata (art. 59 cpv. 2 LEF; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 29 ad art. 59), ritenuto comunque come la
divisione e la costituzione di un’indivisione non abbiano effetto su un
pignoramento già eseguito (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 36 ad art. 49 e 30 ad art. 59; Sandra Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes
successorales, tesi Losanna 1999, p. 159 e 161), né la liquidazione d’ufficio
sui beni pignorati già realizzati (cfr. art. 199 cpv. 2 LEF per il rinvio
dell’art. 193 cpv. 2 LEF; in tal senso: Laydu
Molinari, op. cit., p. 52; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001,
n. 28 ad art. 193);
che la
rata mensile pignorata di fr. 4'365,70 incassata dall’UEF di Locarno un giorno
prima della morte dell’escusso non cade nella massa successoria (cfr. art. 199
cpv. 2 LEF) e va quindi versata al procedente a concorrenza dell’importo
dedotto in esecuzione;
che il
ricorrente chiede “il riconoscimento degli __________ emessi a suo tempo”;
che tale
domanda sembra fondata su un’affermazione sbagliata di una funzionaria dell’UEF
di Locarno o su un’erronea comprensione di siffatta dichiarazione, in quanto
gli attestati di carenza di beni in questione esistono tuttora, anche se
effettivamente non sarebbero dovuti essere emessi, poiché già nel 1999
l’escusso percepiva una rendita invalidità, la colpa di tale errore essendo
però da addebitare all’escusso che ha taciuto siffatta entrata;
che
l’escutente procede in base ad un attestato di carenza di beni allestito
nell’esecuzione n. __________ il 2 giugno 1999 e che gli sarebbe stato
trasmesso solo il 23 febbraio 2001;
che
secondo l’art. 149 cpv. 1bis LEF, l’ufficio di esecuzione rilascia un attestato
di carenza di beni non appena stabilito l’ammontare della perdita;
che entro
sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può chiedere la
prosecuzione dell’esecuzione senza preventiva notifica di un nuovo precetto
esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF);
che la
domanda di prosecuzione dell’esecuzione in esame, datata 22 maggio 2001 e
ricevuta il 1° giugno 2001 dall’UEF di Locarno, risulta tempestiva dal punto di
vista dell’art. 149 cpv. 3 LEF interpretato letteralmente;
che
secondo la dottrina (cfr. Ueli Huber,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 33 ad art. 149; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 27 ad art. 115) e la
giurisprudenza (BlSchK 1963, 182; 1981, 18 e 84), se l’attestato di
carenza di beni non viene rilasciato “non appena stabilito l’ammontare della
perdita”, il termine di sei mesi decorre a partire dal momento in cui il
creditore ha avuto conoscenza dell’esistenza della propria perdita;
che nel
caso di specie, il verbale di pignoramento eseguito il 2 giugno 1999 nella
precedente esecuzione n. __________ è stato intimato al procedente solo il 21
febbraio 2001 in seguito alla sospensione dell’esecuzione (n. __________) per
grave malattia dell’escusso;
che la
domanda di “prosecuzione” dell’esecuzione (recte: di avvio di una nuova
esecuzione [n. __________] senza preventiva notifica di un precetto esecutivo)
è pervenuta all’UEF di Locarno il 1° giugno 2001, quindi nel termine di 6 mesi
di cui all’art. 149 cpv. 3 LEF;
che
pertanto il ricorso è da respingere;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato
per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61
cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
che in
seguito alla rinuncia all’eredità da parte degli eredi e all’apertura della
liquidazione a cura dell’UEF di Locarno, il patrimonio di __________ è rimasto
“senza padrone” (cfr. Laydu Molinari,
op. cit., p. 50 e 51) ed è rappresentato dall’UEF di Locarno, al quale va
pertanto notificata la presente decisione, che viene anche comunicata per
conoscenza ad __________ nella sua qualità di ex rappresentante dell’escusso;
Richiamati
gli art. 59, 61, 92, 149, 193 e 199 LEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 13 agosto 2002 di __________ è
respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: _________
Comunicazione
ad _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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