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15.2002.00118 ΓÇó Lack of standing in enforcement complaint
15.2002.00118Übriges Gericht13.09.2002Inadmissible
A complaint was filed against a Bellinzona enforcement office decision granting creditors 20 days to contest the applicant's ownership claim over assets to be realized. The supervisory chamber held that the complainant had no current, personal and concrete protected interest and that the complaint sought only procedural correctness. It further considered any interest in delaying the enforcement abusively unprotected. The complaint was therefore declared inadmissible, with no costs or indemnities charged.
Art. 17 LEF; standing in supervisory complaint proceedings; a complaint is admissible only if the complainant invokes a current, personal and concrete legally protected interest and seeks a practical enforcement-law remedy unavailable by other means. A complaint aimed merely at criticizing the enforcement authority’s conduct, or at delaying the proceedings, lacks the requisite interest; abusive reliance on the remedy is barred by Art. 2 cpv. 2 CC (consid. concerning standing). Cost-free character of the complaint procedure under Art. 20a LEF and Art. 61 OTLEF excludes indemnities absent special grounds.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.00118
Data decisione, Autorità: 13.09.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00118
Lugano 13 settembre 2002 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 settembre 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la decisione 2 agosto 2002 emanata nell’ambito dell’esecuzione n. __________ diretta contro
__________,
con cui è stato impartito ai creditori procedenti, in particolare
un termine di 20 giorni per promuovere azione di contestazione della rivendicazione della ricorrente su alcuni beni trovantisi sui mappali da realizzare;
viste le osservazioni 6 settembre 2002 dell’UEF di Bellinzona;
richiamata l’ordinanza 10 settembre 2002 che respinge la domanda di effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;
che il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile già per il motivo che non risulta iscritta a registro di commercio alcuna società “__________ con sede a
che risulta tuttavia dall’estratto dal registro di commercio di Zurigo allegato alle osservazioni dell’UEF di Bellinzona che vi è iscritta una società “__________ ”, con sede a Unterengstringen, che appare essere quella che ha formulato la rivendicazione 30 luglio 2002 (cfr. doc. B);
che la legittimazione per ricorrere ex art. 17 LEF suppone che il ricorrente faccia valere un interesse giuridico o di fatto degno di protezione attuale, personale e concreto (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4 ad art. 7, p. 115 s.; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17);
che in particolare il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata (cfr. Cometta, op. cit., loc. cit.);
che nel caso di specie, secondo le sue stesse allegazioni (atto ricorsuale, p. 3 ad 6), il ricorrente “non ha altre intenzione se non quella di ottenere il rispetto della procedura”;
che la ricorrente non dimostra d’altronde quale suo interesse attuale, personale e concreto sarebbe stato leso dal provvedimento impugnato;
che la ricorrente non ha alcun interesse a che venga, come invece essa lo chiede, assegnato al creditore procedente (__________) il termine dell’art. 107 cpv. 2 LEF per contestare presso l’UEF di Bellinzona la rivendicazione formulata dalla ricorrente, perché la ditta __________ indubbiamente si opporrebbe a detta rivendicazione – poiché ha addirittura già promosso azione di contestazione della rivendicazione ai sensi dell’art. 108 LEF –, costringendo la ricorrente, dietro anticipo delle spese di giudizio, a promuovere azione di accertamento del proprio diritto, pena la realizzazione dei beni rivendicati (cfr. art. 107 cpv. 5 LEF);
che la ricorrente può invece allo stadio attuale della procedura impedire la realizzazione dei beni sui quali vanta un diritto di proprietà senza aver dovuto anticipare le spese di giudizio;
che un eventuale interesse a prolungare la procedura esecutiva – uno dei due soci di __________ è infatti l’escusso, __________, che ha peraltro firmato la dichiarazione di rivendicazione di cui al doc. B –, del resto pendente da già quasi 8 anni, non può essere protetto dalla legge, perché manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC);
che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile;
che la ricorrente non chiede, nel merito, il differimento dell’incanto, di modo che si può prescindere dall’esaminare la regolarità della decisione 27 agosto 2002 dell’UEF di Bellinzona;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 107 e 108 LEF; 2 CC; 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
Il ricorso 5 settembre 2002 __________ (recte: __________), è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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