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Numero d'incarto:
15.2001.67
Data decisione, Autorità:
03.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00067
Lugano
3 maggio 2001
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di
__________,
rappr. dall'avv. __________,
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________ e
meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 15 febbraio/16 marzo 2001
nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti della
ricorrente da
__________ rappr __________
viste le
osservazioni
9 aprile
2001 del __________ 18 aprile 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il Comune di __________ procede nei confronti di __________ per
l’incasso dei propri crediti. In data 15 febbraio/16 marzo 2001 l’UE di
__________ ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il
minimo di esistenza del debitrice, determinato come segue:
Introiti:
Salario fr. 1'910.--
Rendita
AI fr. 2'010.--
Totale
redditi fr. 3'920.--
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1'100.--
locazione fr.
800.--
cassa
malati fr. 300.--
totale
deduzioni fr. 2’200.--
B. Con
ricorso 27 marzo 2001 __________ insorge contro tale provvedimento contestando
l’ammontare del reddito stabilito dall’UE di __________ nonché il totale delle
deduzioni stabilito dall’Ufficio.
C. Delle
osservazioni del Comune di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se
necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108
III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione
potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
-
La
ricorrente sostiene che l’UE di __________ non avrebbe tenuto in considerazione
gli effettivi costi sostenuti a titolo di premio della cassa malati. Orbene
dagli atti risulta che l’escussa è stata invitata per ben due volte, il 24
luglio 2000 e il 5 settembre 2000, a produrre il certificato della cassa
malati. Non avendo dato seguito a tale invito l’UE di __________ ha fissato
d’ufficio l’importo relativo al premio della cassa malati in fr. 300.--
mensili. Tale agire è da ritenere corretto, ritenuto che se la debitrice
dimostra che il premio relativo alla copertura di base è maggiore dell’importo
riconosciuto dall’Ufficio, potrà essere effettuato un riesame del pignoramento.
-
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone
locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere
che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico
di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile
1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto
1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep.
1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può
però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119 III 73; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p.
178).
Nel
caso in esame alla ricorrente è già stato ricordato nel 1997,
che
in occasione di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del
suo contratto di locazione le sarebbe stato riconosciuto quale canone locatizio
un importo mensile di fr. 800.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese.
Di conseguenza l’escussa ha avuto il tempo necessario per cercarsi un alloggio
confacente alle proprie condizioni economiche e avendo disatteso l’invito
rivoltole dall’UE di __________ deve sopportarne le conseguenze nell’ambito del
calcolo del minimo di esistenza.
- L’art.
92 n. 9a LEF sottrae al pignoramento le rendite AVS e le rendite AI, le
prestazioni complementari AVS/AI, come pure le prestazioni delle casse di
compensazione per indennità familiari.
Nel
quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del
debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF che quelli limitatamente
pignorabili ex art. 93 LEF (cfr. Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.53, p.
176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia
di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del
minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità
di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata
e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo
di esistenza, purché il minimo di esistenza già sia coperto dalla rendita
impignorabile (cfr. DTF 104 III 40 cons. 1). Nel caso di specie la
ricorrente beneficia di una rendita AI al 100% pari a fr. 2'060 mensili, nonché
di un reddito di fr. 1'883.15. Il minimo di esistenza dell’escussa è stato
stabilito in fr. 2'200.-- mensili. Di conseguenza la parte eccedente il minimo
di esistenza non coperta dalla rendita AI può essere pignorata, come
effettivamente stabilito dall’UE di __________. La ricorrente sostiene che l’UE
di __________ non avrebbe considerato che il salario effettivamente percepito
ammonta a fr. 1'883.15 in luogo di fr. 1'910.--. Orbene dagli atti si evince
che l’Ufficio ha considerato quale rendita AI l’importo di fr. 2'010, in luogo
di fr. 2'060.--. Di conseguenza, se vi è una differenza nell’eccedenza
pignorabile, essa è a favore dell’escussa. Infatti sulla base dei dati forniti
dalla ricorrente l’eccedenza mensile pignorabile ammonterebbe a fr. 1'743.-- in
luogo di fr. 1'720. Tale modifica non viene tuttavia attuata in questa sede
ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 92 e 93 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 27 marzo 2001 __________, è respinto
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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