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Numero d'incarto:
15.2001.53
Data decisione, Autorità:
27.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00053
Lugano
27 marzo 2001
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24/27 febbraio 2001 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di
esecuzione di Lugano e meglio contro il pignoramento 15 dicembre 2000/19
gennaio 2001 nel gruppo di pignoramento n. __________ dipendente da diverse
esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
rappr. dall’avv. __________
rappr. dal Municipio, __________
rappr. da __________
rappr. da __________
rappr. da __________
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso
dei propri crediti. In data 15 dicembre 2000 l’UE di Lugano ha stabilito il
pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del
debitore.
B. Il 19 gennaio 2001 l’UE ha trasmesso alle parti il relativo verbale
di pignoramento.
C. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo,
in sostanza, che la pretesa dedotta in esecuzione da uno dei creditori
procedenti, ossia dalla __________, sarebbe in parte estinta per avvenuto
pagamento e in parte compensata con pretese dello stesso ricorrente nei
confronti di questa creditrice.
D. Delle osservazioni 5 marzo 2001 di __________ 7 marzo 2001 dell’UE
di Lugano, entrambe postulanti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
-
Nel
caso di specie __________ non contesta il conteggio del minimo d’esistenza
allestito dall’UE di Lugano nel verbale di pignoramento del 15 dicembre 2000 e
neppure contesta la reale consistenza dei crediti della __________, del Comune
di __________, del Comune di __________, dello __________, della cassa malati
__________ e di __________. Oggetto del contendere è unicamente il fondamento
della pretesa dedotta in esecuzione dalla __________.
-
Per l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento
riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza
beni; per il cpv. 3 entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il
creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto. Il
creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento.
-
Per l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di
pignoramento l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione,
procede senza indugio al pignoramento.
Orbene,
nel caso in esame __________ ha chiesto il 4 ottobre 2000 il proseguimento
dell’esecuzione n. __________ sulla base dell’attestato di carenza beni del 3
ottobre 2000. Di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente emettendo dapprima
in data 21 novembre 2000 l’avviso di pignoramento poi procedendo in data 15
dicembre 2000 all’allestimento del relativo verbale di pignoramento.
- In
concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto
previsto dalla LEF: la contestazione sollevata dal ricorrente secondo cui la pretesa
dedotta in esecuzione dalla __________ sarebbe in parte estinta per avvenuto
pagamento e in parte compensata con pretese dello stesso __________ nei
confronti della creditrice, concerne unicamente una questione di merito
sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.
Il
ricorso è di conseguenza respinto.
- Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol.
II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17,
89 e149 cpv. 1 e 3 LEF, art. 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 24/27 febbraio 2001 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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