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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.283
Data decisione, Autorità:
14.11.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00283
Lugano
14 novembre 2001
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 ottobre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e
meglio contro l’avviso di pignoramento 1°/ 4 ottobre 2001 nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti della ricorrente da
viste
le osservazioni
22
ottobre 2001 dello __________
26
ottobre 2001 dell’UE di Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Lo __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso
del proprio credito. In data 4 ottobre 2001 l’UE di Lugano ha notificato alla
debitrice l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa
dall’ente pubblico.
B. Con
ricorso 9 ottobre 2001 __________ insorge contro tale provvedimento contestandone
la legittimità e sostenendo di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo
nell’esecuzione in oggetto.
C. Delle
osservazioni dello __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in
seguito.
Considerando
in
diritto:
-
Per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al
debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui esercita la sua professione.
Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta
della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. L’avvocato al quale il debitore
ha conferito un mandato generale, anche per le esecuzioni, resta libero di non
accettare la notifica di un precetto esecutivo per il suo mandante, anche se ha
usato della sua procura in processi e in ricorsi (DTF 69 III 82). La
notifica di un precetto esecutivo ad un avvocato che non è stato autorizzato
dal debitore a ricevere atti esecutivi, è da ritenere nulla (BlSchK 1989, 174).
La notifica effettuata ad una persona non autorizzata acquista validità quando
l’atto giunge al debitore e questi non interpone ricorso (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998 , n. 6 ad art. 64).
-
Nel
caso in esame l’UE di Lugano, in data 2 aprile 2001, ha notificato il PE n.
__________ al legale dell’escussa il quale ha interposto opposizione. Avendo interposto
opposizione al PE il legale ha implicitamente accettato la notifica di tale
atto esecutivo. Con scritto 18 ottobre 2001 l’avv. __________ ha comunicato di
aver rinunciato a patrocinare l’escussa con effetto 3 aprile 2001. Quindi al
momento della notifica del PE in oggetto l’avv. __________ rappresentava
l’escussa ed era autorizzato a ricevere atti esecutivi a suo nome. Di conseguenza
la notifica alla debitrice è avvenuta correttamente, essendo stata effettuata
precedentemente alla rinuncia del mandato di patrocinio da parte dell’avv.
__________.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17
LEF (cfr. Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 64 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 9 ottobre 2001 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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