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Numero d'incarto:
15.2001.274
Data decisione, Autorità:
02.12.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.274
Lugano
2 dicembre
2002
FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur
statuendo
nel procedimento disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF 12 ottobre 2001 promosso
d’ufficio
nei confronti di
ritenuto
in
fatto: A. Con atto 29
agosto 2001 il Comune di __________ ha censurato il modus operandi dell'UEF di
Blenio nell’ambito della procedura esecutiva n.__________, promossa dal citato
Comune nei confronti di __________ , per il fatto che l'organo d'esecuzione
avrebbe procrastinato per un anno e sei mesi il pignoramento e ciò malgrado le
ripetute sollecitazioni verbali e scritte dell’escutente.
B. Il 13 settembre 2001 è stata compiuta un’indagine conoscitiva presso
l’UEF di Blenio, durante la quale veniva esaminato
l’incarto
esecutivo in oggetto, nonché altri incarti esecutivi aventi quale creditore il
Comune di __________.
C. Nel
corso dell’istruttoria sono emerse diverse aritmie procedurali imputabili
__________ dell’UEF di Blenio __________.
D. In
occasione dell’ispezione 13 settembre 2001 presso l’UEF di Blenio sono emersi
elementi tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare ex
art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti di __________. L’apertura di tale procedimento
veniva ordinata con decisione 5 ottobre 2001 di questa Camera (inc. 15. 01.
255).
E. In
data 23 ottobre 2001 veniva formalmente interrogato __________, il quale
affermava che il ritardo accumulato nelle procedure in oggetto sarebbe dovuto
al carico di lavoro dell’Ufficio ed alla carenza di personale.
Considerando
in
diritto: 1. L'Autorità
cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi
d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).
-
Il
procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr.
Joëlle Pralus-Dupuy,
Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil
de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p.
1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per
i funzionari e gli impiegati dello __________ (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per
gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) -
è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio
dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni
interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).
-
Giusta
l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale e del funzionario possono
essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a
1000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei
mesi, la destituzione.
-
Nel
caso di specie il procedimento disciplinare nei confronti di __________ è stato
promosso d’ufficio da questa Camera a seguito delle risultanze istruttorie
emerse nell’ambito del ricorso 29 agosto 2001 per ritardata/denegata giustizia
del Comune di __________. In particolare nel corso dell’ispezione effettuata il
13 settembre 2001 sono stati riscontrati dei ritardi nell’evasione delle
procedure esecutive, riconducibili all’operato di __________.
-
Nel
corso del proprio interrogatorio __________ ha affermato che il ritardo nel
pignoramento in oggetto è dovuto principalmente alle difficoltà incontrate nel
reperire l’escussa. Egli ha inoltre sostenuto che, in generale, i ritardi nelle
procedure, segnatamente nell’invio dei verbali di pignoramento, sono dovuti
alla mancanza di personale in seno all’UEF di Blenio ( cfr. verbale d’interrogatorio
23 ottobre 2001).
Durante l’indagine condotta presso l’UEF di
Blenio non sono tuttavia emerse ulteriori aritmie procedurali e le lamentele
nei confronti dell’Ufficio sembrano pervenire da un unico creditore. Tale tesi
è avvalorata dalla deposizione di __________ il quale afferma: “Preciso inoltre
che con altri creditori non ho mai avuto problemi, in quanto eventuali ritardi
vengono trattati verbalmente o per iscritto direttamente da me e il creditore,
spiegando la situazione reale del debitore e la mole di lavoro dell’ufficio e
trovo sempre e comunque la situazione migliore alfine di non danneggiare ne il
debitore ne il creditore. Detto ciò penso di aver sempre fatto il mio lavoro,
pur non a regola d’arte o applicando alla lettera la LEF, ma nel migliore dei
modi soddisfando ambo le parti. Mi sorge il dubbio che i problemi con il Comune
di __________ siano di natura personale nei miei confronti o nei confronti dei
funzionari dell’UEF di Blenio. Prendo atto che l’ispettore delegato mi invita a
limitare i ritardi, compatibilmente con il carico di lavoro dell’ufficio.”
(cfr. verbale di interrogatorio 23 ottobre 2001).
Le risultanze istruttorie hanno dimostrato
che il ritardo nell’evasione delle procedure esecutive è da ricondurre al
carico di lavoro dell’UEF di Blenio ed alle difficoltà di esecuzione del
pignoramento dovute alla scarsa collaborazione dei debitori. Non si tratta
quindi di disfunzioni addebitabili direttamente a __________, il quale viene
comunque invitato in futuro a voler fissare all’escusso un termine per la
produzione dei documenti attestanti i redditi e le deduzioni richieste, con la
comminatoria che in assenza di tale documentazione non si terrà conto delle
deduzioni richieste nel calcolo del minimo di esistenza ed il reddito verrà fissato
d’ufficio. In tal modo si evita di procrastinare inutilmente l’invio dell’atto
di pignoramento, contro il quale resta sempre aperta, per il creditore ed il
debitore, la via del ricorso ex art. 17 LEF.
Di conseguenza visto l’esito
dell’istruttoria, nonché le considerazioni testé esposte, non essendo stati
rilevati, da parte di __________, atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14
cpv.2 LEF, il procedimento disciplinare è da ritenere evaso.
- Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF
PRONUNCIA
-
Il
procedimento disciplinare 12 ottobre 2001 , è evaso nel senso che non vi sono i
presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di __________,
funzionario dell'UEF di Blenio, __________.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Comunicazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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