Late appeal against auction notice declared inadmissible

15.2001.267Übriges Gericht15.10.2001Dismissed

Zusammenfassung

The appellant challenged the appraisal value stated in an auction notice issued in a debt enforcement bankruptcy rogatory sale. The Cantonal supervisory chamber held that the relevant act was the auction notice published on 2001-09-07; even if the later date of actual knowledge on 2001-09-10 were used, the ten-day deadline under Art. 17 SchKG expired before the complaint filed on 2001-10-01. The complaint was therefore inadmissible as late. The court ordered no costs and no indemnity.

Regest

Art. 17 SchKG; supervisory complaint against an auction notice and timeliness; the complaint is an administrative remedy directed against an enforcement measure and must be lodged within ten days from notification, or at the latest from actual knowledge of the measure. If the challenged act is the auction notice itself, the filing date is decisive for the deadline calculation; a later challenge to the appraisal value cannot revive an expired term. Pursuant to Art. 20a SchKG and Art. 61 cpv. 2 lit. a OTLEF, supervisory proceedings are cost-free and no indemnity is awarded under Art. 2 cpv. 2 OTLEF.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.267

Data decisione, Autorità: 15.10.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00267

Lugano 15 ottobre 2001 LG/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul reclamo (recte: ricorso) 1° ottobre 2001 di

__________, rappr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano, nell'ambito della rogatoria di vendita inoltrata dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nel fallimento di


esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 6 settembre 2001 l'UF di Lugano ha inviato alla __________ copia dell'avviso di incanto dei beni siti nel suo circondario da realizzare su incarico rogatoriale dell'UEF di Mendrisio;

che il 7 settembre 2001 l'UF di Lugano ha pubblicato sul FUCT __________ s. l'avviso di incanto di 3 fondi siti a __________ e 1 a __________ intestati ad __________, indicando il valore di stima peritale totale dei 3 fondi di __________ in CHF 1'015'551.– e quello del fondo di __________ in CHF 130'000.–;

che il 10 settembre 2001 la __________ ha chiesto all'UF di Lugano copia della perizia, poiché riteneva insufficiente il valore di stima indicato sull'avviso d'incanto;

che il 17 settembre 2001 l'UF di Lugano ha inviato alla __________ copia della perizia;

che con reclamo (recte: ricorso) 1° ottobre 2001 __________ contesta il valore di stima peritale dei 3 fondi siti nel Comune di __________ chiedendo che questa Camera porti tale stima ad almeno CHF 1'900'000.–;

che l'UF di __________ nelle sue osservazioni ritiene che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per intempestività;

che il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo; il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.);

che l'atto impugnato risulta essere l'avviso d'incanto 7 settembre 2001 dell'UF di Lugano, pubblicato sul FUCT il medesimo giorno, e che pertanto il termine di ricorso scadeva lunedì 17 settembre 2001;

che la __________ ha dimostrato con il proprio scritto 10 settembre 2001 di aver preso conoscenza del valore di stima dei 3 fondi in questione e che pertanto – volendo considerare questa seconda data determinante ai fini del giudizio – il termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF scadeva giovedì 20 settembre 2001;

che di conseguenza occorre costatare l'irricevibilità del ricorso 1° ottobre 2001 della __________ per tardività;

che sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 2 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

  1. Il ricorso è dichiarato irricevibile per tardività.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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