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Numero d'incarto:
15.2001.243
Data decisione, Autorità:
20.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00243
Lugano
20 agosto
2001
/LG/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 2 agosto 2001 di
contro
l’operato dell’amministrazione speciale del fallimento __________,
__________, in materia di proposta di concordato nella procedura di fallimento,
richiamata l’ordinanza presidenziale 6 agosto 2001, con la quale al
ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni all'effetto sospensivo e al ricorso:
– 3
agosto 2001 dell'amministrazione speciale del fallimento;
– 6
agosto 2001 del presidente della delegazione dei creditori del fallimento;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
il 26 giugno 2001 l'amministrazione del fallimento __________ ha convocato la
seconda assemblea dei creditori per venerdì 27 luglio 2001 alle ore 14.00 a
__________, presentando una lista delle trattande in 10 punti, il cui punto 5
prevedeva la "deliberazione sull'eventuale proposta di concordato del
fallito" e annettendo unicamente una proposta di risoluzione in merito
alla realizzazione dell'attivo e una proposta di accordo con __________;
che
il 25 luglio 2001 il fallito __________ ha inviato per lettera raccomandata uno
scritto intitolato "proposta di concordato nel fallimento __________
" da presentarsi alla seconda assemblea del 27 luglio 2001 e il cui
contenuto può così essere riassunto:
– presunzione di
copertura totale dei creditori garantiti da pegno;
– pagamento
di tutte le spese del fallimento;
– pagamento
totale dei crediti privilegiati;
– pagamento
di un dividendo del 25% ai creditori di III.a classe.
che
la proposta del 25 luglio 2001 del fallito è giunta all'amministrazione
speciale del fallimento solo il 26 luglio 2001;
che
il 27 luglio 2001 si è tenuta la seconda assemblea dei creditori, alla quale ha
partecipato anche il fallito; durante la discussione della trattanda 5 i
creditori presenti hanno deciso di mutare il testo della deliberazione (che
originariamente prevedeva la delibera sull'accettazione di un'eventuale
proposta di concordato da parte del fallito), sottoponendo al voto la
deliberazione se lo scritto 25 luglio 2001 del fallito potesse costituire o
meno una proposta di concordato; i creditori hanno deciso che tale scritto non
fosse una proposta di concordato con 19 voti contro 8;
che
il 2 agosto 2001 il fallito ha presentato ricorso contro la deliberazione della
seconda assemblea dei creditori in merito alla trattanda 5, chiedendo di
annullare la decisione assembleare e di decretare l'ammissibilità della sua
istanza 25 luglio 2001 con l'obbligo da parte dell'amministrazione speciale di
darvi seguito;
che
il 3 agosto 2001 l'amministrazione speciale si è opposta alla concessione dell'effetto
sospensivo e all'accoglimento del gravame a motivo che la proposta in esame non
costituirebbe una seria proposta di concordato;
che
il 6 agosto 2001 il presidente della delegazione dei creditori, avv.
__________, si è opposto alla concessione dell'effetto sospensivo e
all'accoglimento del ricorso ritenendo pure lui che la proposta del fallito non
costituisce una proposta di concordato giusta l'art. 332 LEF, rilevando che non
spetta all'amministrazione speciale del fallimento fungere da contabile del
fallito con carico delle relative spese la massa fallimentare;
che
in virtù dell'art. 332 LEF il fallito può presentare in ogni tempo durante
tutta la durata della liquidazione del fallimento una proposta di concordato
ordinario o con abbandono degli attivi; l'inoltro della proposta tuttavia non
ha l'effetto di creare un regime simile alla moratoria concordataria, dal
momento che la procedura di fallimento interrompe comunque il corso di tutte le
esecuzioni correnti; la proposta, da presentarsi dal fallito stesso o dal suo
rappresentante all'amministrazione ordinaria o speciale del fallimento, deve
essere in ogni caso sottoposta ad un'assemblea dei creditori, la quale deve
disporre di 20 giorni (cfr. per analogia art. 301 LEF) per prendere visione
della proposta e dei suoi allegati: se del caso l'amministrazione del
fallimento convocherà una nuova seduta della prima e seconda assemblea dei creditori;
se i creditori accettano la proposta di concordato, l'amministrazione la sottopone
al giudice per omologazione rappresentando gli interessi della massa; se al
contrario la proposta di concordato è respinta dai creditori, il fallito può
presentare un'altra proposta che soddisfi eventuali carenze della precedente, a
condizione tuttavia che tale esercizio non si palesi come abuso di diritto
dagli intenti defatigatori: in ogni caso, occorre ricordare che il fallito deve
anticipare i costi necessari per la convocazione di un'ulteriore seduta
dell'assemblea dei creditori (A. Winkelmann
/ L. Lévy / V. Jeanneret / O. Merkt / F. Birchler, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7, 9, 10, 11, 12, 14
ad art. 332 e Flavio Cometta,
La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Collana CFPG vol. 16, Lugano
1995, pag. 162);
che
nel caso in esame la proposta di concordato del fallito è stata presentata 2
giorni prima della seconda assemblea dei creditori e che è giunta il giorno
prima, ciò che ha reso impossibile per l'amministrazione del fallimento
l'allestimento del proprio parere (cfr. art. 332 cpv. 1 LEF); inoltre, ritenuto
che in ogni caso i creditori non hanno avuto 20 giorni (cfr. per analogia art.
301 LEF) per prendere visione della proposta e dei suoi eventuali annessi, tale
atto non sarebbe potuto essere sottoposto all'assemblea del 27 luglio 2001; di
conseguenza occorre pronunciare, seppure per motivi diversi da quelli sollevati
dal fallito, l'annullamento della decisione assembleare sulla trattanda 5 e invitare
l'amministrazione fallimentare a espletare le incombenze di cui al precedente
considerando;
che
a futura memoria occorre ricordare al fallito che una proposta di concordato nell'ambito
del fallimento non si discosta nelle forme da una domanda di concordato
nell'ambito di una moratoria concordataria (cfr. art. 302 cpv. 3 LEF e Cometta, op. cit., pag. 122
s. e 162, n. 13.3 d). e che di conseguenza la domanda sottostà ad un rigoroso
obbligo di motivazione). Il fallito dovrà quindi presentare una proposta
comprensibile, indicando in termini che ne consentano un rapido controllo e con
esattezza tutti gli importi entranti in linea di conto, compresa la garanzia
che offre, con l'importo, il nome del garante che la presta, la solvibilità di
tale garante e il genere di garanzia (assicurazione, garanzia bancaria di
primario istituto bancaria et similia);
che a prima vista la proposta 25 luglio 2001 del fallito non appare
sufficientemente motivata, e che pertanto non sembra suscettibile di essere
esaminata e accolta da parte di una seconda seduta della seconda assemblea dei
creditori;
che
è nell'interesse stesso del fallito riformulare la propria proposta secondo
quanto espresso al precedente considerando;
che
pure a futura memoria occorre ricordare all'amministrazione del fallimento che
essa non è autorizzata a formulare o ad allestire per il fallito una proposta
di concordato nel fallimento dal momento che suo compito primario è di
rappresentare la massa del fallimento e non il fallito, e che pertanto la sua
richiesta al fallito di espletare tali compiti dietro compenso di CHF 3'000.–
non può essere ritenuta valida, atteso che la proposta di un concordato deve
essere presentata dal fallito o da un suo rappresentante;
che
l'amministrazione del fallimento può chiedere al fallito, oltre
all'anticipazione delle spese per la tenuta di un'ulteriore seduta
dell'assemblea dei creditori così come precedentemente considerato, di
anticipare un importo per le presumibili spese di esame della proposta di
concordato, nell'ipotesi che non si giunga all'omologazione, ritenuto che
l'ordine di grandezza dovrebbe situarsi attorno a CHF 1'000.–;
che
sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean–François
Poudret / Suzette Sandoz–Monod , Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag.
804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17, 20a, 301, 302 e 334 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 agosto 2001 __________, __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullata la decisione di cui alla trattanda n. 5 della seconda
assemblea dei creditori tenutasi il 27 luglio 2001.
1.2. L'amministrazione
speciale del fallimento si determinerà come ai considerandi di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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