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Numero d'incarto:
15.2001.231
Data decisione, Autorità:
27.07.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00231
Lugano
27 luglio
2001
PF/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla segnalazione/denuncia 28 giugno 2001
di
Istituto Scolastico __________ rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla segnalante nei
confronti di
ritenuto
in fatto:
A. Con
atto 28 giugno 2001 l’Istituto scolastico __________ ha censurato il modus
operandi dell'UEF di Locarno nell’ambito della procedura esecutiva
n.__________, promossa dalla segnalante nei confronti di __________ , per il
fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per un anno e tre mesi il
pignoramento e ciò malgrado le ripetute sollecitazioni verbali e scritte dell’escutente.
Inoltre la segnalante afferma che un funzionario dell’UEF di Locarno avrebbe
dato ad intendere che l’escusso avrebbe goduto di “non meglio specificate
protezioni all’interno dell’Ufficio”.
B. Il
13 luglio 2001 è stata compiuta un’indagine conoscitiva presso l’UEF di
Locarno. In tale occasione venivano esaminati tutti gli incarti esecutivi
concernenti __________, nonché altri incarti esecutivi scelti a caso tra quelli
pendenti.
C.
Il 16 luglio 2001 veniva interrogato il
cursore __________, che si è occupato della procedura esecutiva in oggetto,
nonché di tutte le procedure a carico di __________.
D.
Su richiesta di questa Camera, la segnalante
con scritto 17 luglio 2001, forniva ulteriori chiarimenti in merito allo
svolgimento dei fatti oggetto di censura, tra cui la conferma che vi è stata
una sola sollecitatoria in forma scritta il 19 ottobre 2000.
Considerando
in diritto:
-
L'Autorità
cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi
d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).
-
Il
procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr.
Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention
EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A
n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o
civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3
LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla
LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere
promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su
segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto
esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.
2.5.a-b ad art. 3, p. 86).
-
La segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e
firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la
procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume
qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF). La
segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non
sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun
atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto. Lo stesso vale per
segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione
di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal
caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione,
bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per
telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla
loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n.
53).
4.Nel caso di specie la segnalante ha
censurato il modus operandi dell'UEF di Locarno nell’ambito della procedura
esecutiva n.__________ a carico di __________ per il fatto che l'organo
d'esecuzione avrebbe procrastinato per un anno e tre mesi il pignoramento e ciò
malgrado le ripetute sollecitazioni verbali e scritte dell’escutente. Inoltre
la segnalante afferma che un funzionario dell’UEF di Locarno avrebbe dato ad
intendere che l’escusso avrebbe goduto di “non meglio specificate protezioni
all’interno dell’Ufficio”.
5.Orbene dall’indagine conoscitiva
esperita presso l’UEF di Locarno il 13 luglio 2001 e dall’interrogatorio del
cursore __________ è emerso che l’aritmia procedurale segnalata dalla
creditrice è limitata all’esecuzione n. __________. In particolare, dall’esame
degli incarti esecutivi relativi a __________, risulta che i pignoramenti
vengono eseguiti con sollecitudine e l’atto di pignoramento viene inviato al
creditore entro pochi giorni. Sono stati esaminati inoltre altri incarti scelti
a caso, ma in nessuno sono state riscontrate anomalie di sorta. Interrogato il
16 luglio 2001 ed invitato ad esprimersi sul motivo per cui tra il pignoramento
( 9 febbraio 2000) e l’invio dell’atto di pignoramento (1 marzo 2001) sia trascorso
più di un anno, __________ ha affermato che:
“Ero in attesa del contratto
di leasing del veicolo Toyota Previa e del certificato di salario. Si tratta di
documenti che l’escusso aveva intenzione di produrre entro breve. A seguito
dell’accumularsi di ulteriori pratiche la richiesta è stata dimenticata. Posso
affermare che si tratta della prima volta che capita una dimenticanza del
genere, in quanto le pratiche vengono evase con sollecitudine, compatibilmente
con il carico di lavoro dell’Ufficio. Posso confermare di aver comunicato tale
circostanza ( attesa della documentazione) al creditore. Confermo di non essere
né parente né amico o conoscente del signor __________, avendolo visto solo una
volta. Preciso di non conoscere il funzionario che ha segnalato il fatto che
__________ godrebbe di protezione all’interno dell’Ufficio” (cfr. verbale
d’interrogatorio 16 luglio 2001 di __________).
-
Invitata
a comunicare l’identità del funzionario che avrebbe affermato l’esistenza di
protezioni a favore di __________ all’interno dell’UEF di Locarno, la
segnalante, con scritto 17 luglio 2001, ha affermato di non saperne indicare il
nome. La creditrice sostiene infatti unicamente di avere avuto l’impressione,
nel corso di un colloquio avuto con il cursore __________ il 13 febbraio 2001,
che qualcuno all’interno dell’UEF di Locarno stava rallentando la pratica
nell’intento di proteggere l’escusso.
-
Le
risultanze istruttorie hanno tuttavia dimostrato che i sospetti della
segnalante sono infondati ed il ritardo nella procedura esecutiva in oggetto è
dovuto ad una dimenticanza del cursore, peraltro limitata ad un caso isolato,
il quale viene comunque invitato in futuro a voler fissare all’escusso un
termine per la produzione dei documenti attestanti i redditi e le deduzioni
richieste, con la comminatoria che in assenza di tale documentazione non si
terrà conto delle deduzioni richieste nel calcolo del minimo di esistenza ed il
reddito verrà fissato d’ufficio. In tal modo si evita di procrastinare
inutilmente l’invio dell’atto di pignoramento, contro il quale resta sempre
aperta, per il creditore ed il debitore, la via del ricorso ex art. 17 LEF.
-
Di
conseguenza visto l’esito dell’istruttoria, nonché le considerazioni testé
esposte, non essendo stati rilevati atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14
cpv.2 LEF e tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare nei
confronti di funzionari dell’UEF di Locarno, la segnalazione è da ritenere
evasa.
-
Alla
segnalante Istituto scolastico __________, ancorché difetti la qualità di parte
nella procedura disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per
conoscenza.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 14
cpv. 2 LEF e 11 LALEF
PRONUNCIA
-
La
segnalazione/denuncia 28 giugno 2001 dell’Istituto scolastico __________ , è
evasa nel senso che non vi sono i presupposti per qualsivoglia sanzione
disciplinare nei confronti dell'UEF di Locarno.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Comunicazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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