Alimony included in minimum subsistence became moot

15.2001.209Übriges Gericht04.07.2001Dismissed

Zusammenfassung

The supervisory authority examined a complaint by the Office of Social Support and Inclusion against the Locarno debt-enforcement office's subsistence calculation. The office had included CHF 812 for alimony in the debtor's minimum subsistence, but later removed that amount. The Chamber held that maintenance contributions can be counted only if already paid before seizure and likely to continue being paid during the seizure period. Since the calculation had been corrected and no attachable surplus existed, the complaint became moot and was treated as resolved. No costs or indemnity were ordered.

Regest

Art. 14 cpv. 2 LEF, art. 17 LEF; inclusion of maintenance contributions in the minimum subsistence calculation. Maintenance or support contributions owed for legal or moral reasons to persons outside the debtor's household are recognized only if the debtor proves prior payment before the seizure and makes it plausible that payment will continue during the seizure period (cf. DTF 121 III 22). Where the debt-enforcement office corrects the disputed calculation so that the challenged item is removed, the supervisory complaint loses its object; absent sanctionable conduct, it is to be considered dealt with. Proceedings under art. 17 LEF remain cost-free and no indemnity is awarded (art. 20a cpv. 1 LEF; art. 61 cpv. 2 lett. a and art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.209

Data decisione, Autorità: 04.07.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00209

Lugano 4 luglio 2001 /FP/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla segnalazione ex art. 14 cpv. 2 LEF 14 maggio 2001 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 21 febbraio 2001 nell’esecuzione n. __________ promossa dal segnalante nei confronti di


viste le osservazioni 23 maggio 2001 dell’UEF di Locarno

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito per alimenti arretrati;

che in data 21 febbraio 2001 l’UEF di Locarno procedeva al calcolo del minimo vitale dell’escusso inserendo a titolo di alimenti l’importo di fr. 812.--;

che, non essendovi alcuna eccedenza pignorabile, l’8 maggio 2001 l’UEF di Locarno rilasciava al creditore l’attestato di carenza di beni n. __________;

che il 14 maggio 2001 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento segnalava a questa Camera le proprie perplessità in merito alla procedura esecutiva in oggetto;

che in particolare il segnalante non comprende il motivo per cui è stato considerato nel calcolo del minimo vitale l’importo di fr. 812.-- a titolo di alimenti, essendo tale importo oggetto dell’esecuzione e quindi impagato;

che delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se necessario, in seguito;

che per il punto 5 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella ), i contributi di mantenimento o d’assistenza, dovuti per motivi giuridici o morali a persone che vivono fuori dall’economia domestica del debitore, sono riconosciuti a condizione che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che pagherà anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22);

che preliminarmente va rilevato che la censura sollevata dal segnalante andava fatta valere mediante ricorso ex art. 17 LEF contro il calcolo del minimo vitale 21 febbraio 2001;

che tuttavia con le proprie osservazioni l’UEF di Locarno ha comunicato di aver stralciato dal minimo vitale dell’escusso l’importo relativo agli alimenti, ma anche in tal caso non risulta alcuna eccedenza pignorabile;

che di conseguenza la censura è divenuta priva di oggetto e la segnalazione è da ritenere evasa, non essendo riscontrabili atteggiamenti passibili di essere sanzionati giusta l’art. 14 cpv. 2 LEF;

che si invita tuttavia l’UEF di Locarno a voler applicare correttamente la Tabella, inserendo nel calcolo del minimo vitale solo gli importi effettivamente pagati dal debitore;

che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

Richiamato l'art. 14 cpv. 2 LEF

pronuncia:

  1. La segnalazione 14 maggio 2001 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona, è evasa nel senso dei considerandi.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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