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15.2001.205 ΓÇó Set aside of bankruptcy warning due to non-final debt enforcement title
15.2001.205Übriges Gericht13.09.2001Granted
A debtor filed a supervisory complaint against a bankruptcy warning issued by the Lugano enforcement office. The court held that the creditor had not proven proper service of the administrative decision that allegedly set aside the objection and established the debt. As a result, that decision could not be considered final, the enforcement remained suspended, and the enforcement office lacked authority to issue the bankruptcy warning. The complaint was upheld, the warning annulled, and no costs or indemnities were charged.
Art. 88 Abs. 1 SchKG, Art. 159 SchKG; bankruptcy warning may be issued only if enforcement may lawfully proceed and the enforcement title is final and enforceable. Where the creditor fails to prove proper notification of the administrative decision rejecting the objection, finality cannot be presumed; the enforcement remains suspended and the bankruptcy warning must be annulled (consid. 2). In supervisory complaint proceedings under Art. 17 SchKG, no costs or indemnities are awarded where the statute provides gratuity by legislative choice.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.205
Data decisione, Autorità: 13.09.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00205
Lugano 13 settembre 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 maggio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23/25 aprile 2001 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
richiamata l'ordinanza presidenziale 8/9 maggio 2001 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 28 maggio 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede con PE n. __________ dell'UE di Lugano contro __________ per il pagamento di un suo credito;
che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che con decisione amministrativa 27 febbraio 2001 ("decisione secondo art. 80 LAMaL- precetto esecutivo N° __________) __________ ha determinato in fr. 307.90 il ritardo contributivo dell'assicurato, rigettando contestualmente per tale importo l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo;
che con domanda 12 aprile 2001 __________ ha chiesto all'UE di Lugano il proseguimento dell'esecuzione;
che il 23 aprile 2001 l'UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata a __________ il 25 aprile 2001;
che con ricorso 7 maggio 2001 __________ ha chiesto l'annullamento della comminatoria di fallimento ed in via subordinata la conferma dell'opposizione al PE n. __________;
che __________ non prova di avere inviato per raccomandata la decisione amministrativa 27 febbraio 2001 e nemmeno dimostra che la descrizione per invio semplice è giunta all’escusso;
che nemmeno su richiesta esplicita di questa Camera con raccomandate 30 maggio 2001 e 25 giugno 2001 __________ ha dimostrato di avere inviato la predetta decisione;
che pertanto non può essere ritenuto che la decisione amministrativa 27 febbraio 2001 di __________ sia cresciuta in giudicato, così come il contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposto da __________ al precetto esecutivo n. __________, per cui l'esecuzione è sospesa ex art. 88 cpv. 1 LEF e di conseguenza l'UE di Lugano non poteva ex art. 159 LEF emettere la comminatoria di fallimento in esame;
che il ricorso di __________ va di conseguenza accolto e la comminatoria di fallimento 23/25 aprile 2001 emessa nell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano annullata;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 88 LEF
pronuncia:
1.1. La comminatoria di fallimento 23/25 aprile 2001 emessa dall'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________ è annullata.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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