AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2001.198
Data decisione, Autorità:
05.09.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00198
Lugano
5 settembre
2001
/EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 aprile 2001 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione
n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
patr. dall’avv. __________
in
tema di domanda di vendita;
viste
le osservazioni:
23
aprile 2001 della __________
24
aprile 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________ del 30 novembre/9 dicembre 1993 l’allora __________ ora
__________ ha escusso la __________ per l’incasso di fr. 8’032'611.80 oltre
accessori.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di Lugano.
B. Con
sentenza 30 giugno 1994 il Pretore di Lugano, Sezione 5, ha rigettato
l’opposizione interposta dall’escussa al PE n. __________
C. Il 15 luglio 1994 la __________ ha presentato alla Pretura di
Lugano, Sezione 3, l’azione di disconoscimento del debito. Con le conclusioni
25 maggio 2000 la __________ ha riconosciuto di dovere all’attore dell’importo
di fr. 3'877'651.20.
D. Con sentenza 30 novembre 2000 il Pretore di Lugano, Sezione 3, ha
integralmente respinto l’azione di disconoscimento dell’escussa, condannandola
contestualmente al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50'000.-- e a
rifondere a controparte fr. 200'000.-- a titolo di ripetibili.
E. Con
atto d’appello 5 gennaio 2001 __________ ha postulato, protestando tasse e
ripetibili, il parziale accoglimento dell’azione di disconoscimento di debito
del 15 luglio 1994, nel senso di riconoscere un credito del procedente nei suoi
confronti di soli fr. 3'877'651.20. Quo a tassa di giustizia e ripetibili di
prima sede ha chiesto che il __________ sia condannato a pagare la tassa di
giustizia e a rifonderle fr. 200'000.-- a titolo di indennità.
F. Il 22 marzo 2001 il __________ ha chiesto all’UE di Lugano la
realizzazione dei fondi di compendio dell’esecuzione n. __________, ad
eccezione delle part. n. __________ di __________ e n. __________ di
__________, per l’importo di fr. 3'877'651.20 oltre interessi al 7% dal 1.
luglio 1993.
G. Con
provvedimento 27 marzo 2001 l’UE di Lugano ha comunicato al procedente di non
poter dar seguito alla domanda di vendita del 22 marzo 2001, in quanto nella
fattispecie non vi sarebbero “crediti riconosciuti in giudizio né ritiri
dell’opposizione parziale”.
H. Con
tempestivo ricorso 9 aprile 2001 __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del provvedimento 27 marzo 2001 dell’UE di Lugano chiedendo contestualmente
di far ordine all’UE di procedere alla realizzazione dei beni immobili di
compendio dell’esecuzione n. __________, atteso che:
-
“se
il debitore, in sede di procedura di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv.
2 LEF, riconosce una parte del credito, vi è dichiarazione di parziale ritiro
dell’opposizione”;
-
“nel
caso specifico era assodato che la __________ aveva espressamente riconosciuto
il debito nei confronti del __________ nella misura di fr. 3'877'621.20
(conclusioni 25 maggio 2000 pag. 21 e 22, appello 5 gennaio 2001 pag. 20): in
tale misura la __________ ha desistito dalla richiesta di disconoscimento del
debito, valendo tale desistenza quale parziale ritiro dell’opposizione al
precetto esecutivo; in tale misura il rigetto provvisorio decretato il 30
giugno 1994 dal Pretore di Lugano, Sezione 5, è divenuto definitivo in virtù di
quanto dispone l’art. 83 cpv. 3 LEF”;
-
“la
desistenza della __________ relativamente all’importo di fr. 3'877'621.20 ha
posto fine per tale somma alla lite (avente per oggetto la dichiarazione di
inesistenza di debito) con la conseguenza che la sentenza di data 30 novembre
2000 della Pretura di Lugano, Sezione 3, ha acquisito in tale misura forza di
cosa giudicata (art. 352 CPC), rimanendo per contro sub giudice solo il
restante importo”.
I. Con
osservazioni 23 aprile 2001 la __________ ha postulato la reiezione del
gravame, rilevando di aver interposto appello avverso la sentenza 30 novembre
2000 del Pretore di Lugano. Avendo tale mezzo d’impugnazione effetto sospensivo,
la domanda di realizzazione presentata dal creditore non si fonderebbe su una
decisione cresciuta in giudicato.
La
__________ rileva che in concreto né il giudice di prime cure né il Tribunale
di appello avrebbero concesso il rigetto parziale dell’opposizione al precetto esecutivo
e che neppure il creditore lo avrebbe richiesto.
In
concreto inoltre non vi potrebbe essere “prosecuzione parziale per ragioni di sicurezza
del diritto e praticabilità”, ritenuto in particolare che il creditore avrebbe
“concesso una moltitudine di crediti che gravano 28 proprietà per oltre 470'000
mq. Disgiungere le varie proprietà e procedure e stabilire ciò che corrisponde
al presunto riconoscimento di fr. 3'877'621.20 è un compito del giudice di
merito. La sicurezza del diritto sarebbe gravemente compromessa nel caso si
realizzazione di pegni per un credito presunto riconosciuto di fr. 3'877'651.20
e vantato dal creditore di oltre fr. 12'000'000.--“.
Inoltre
l’escussa assevera di non aver mai riconosciuto di dover al procedente gli
interessi dal 1. luglio 1993.
L’osservante
evidenzia ancora che non sarebbe possibile mettere all’asta tutti i beni di un
debitore senza conoscere se il debito ipotecario ammonta a fr. 3'877'651.20 o
ad oltre fr. 12'000'000.--.
L. Con osservazioni 24 aprile 2001 l’UE di Lugano ha chiesto la
reiezione del gravame.
Considerato
in
diritto:
- Quando l’esecuzione è stata interrotta a seguito di tempestiva
opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151 e s.):
a) il
debitore ritiri l’opposizione;
b) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’opposizione;
c) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il debitore
non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la
promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio
diviene definitivo;
d) il
giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex
art. 79 LEF pronunci, oltre alla comminatoria, anche il rigetto definitivo
dell’opposizione.
a) Per l’art. 83 cpv. 2 e 3 LEF l’azione di
inesistenza del debito va proposta entro venti giorni dal rigetto provvisorio
dell’opposizione, atteso che se l’escusso omette di introdurla oppure se
l’azione è respinta, il rigetto dell’opposizione diviene definitivo.
b) Proceduralmente l’azione di inesistenza del debito è correlata con
la procedura di rigetto in quanto il rigetto dell’opposizione, dapprima
pronunciato solo in via provvisoria, esplica tutti i suoi effetti allorquando
il debitore omette d’inoltrare l’azione di inesistenza, oppure quando l’azione
viene respinta o stralciata dai ruoli (cfr. DTF 113 III 86; Amonn/Gasser, op. cit., § 19 m.
62).
c) Un’avviso d’incanto emesso pendente azione di disconoscimento è
nullo (cfr. mutatis mutandis: DTF 101 III 41 s.; 73 I 356; 32 I 196).
- Nel
caso di specie con istanza 8 febbraio 1994 l’allora __________ ora __________
ha chiesto alla Pretura di Lugano, Sezione 5, il rigetto provvisorio
dell’opposizione. Con pronunciato 30 giugno 1994 il Pretore di Lugano ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
__________ al PE n. __________. Con atto 15 luglio 1994 la __________ ha
introdotto un’azione di disconoscimento del debito entro i venti giorni dalla
notifica della sentenza pretorile di rigetto, così che il rigetto
dell’opposizione non è divenuto definitivo (art. 83 cpv. 2 LEF). Nell’ambito di
questa procedura giudiziaria, con l’allegato conclusionale del 25 maggio 2000
la __________ ha in sostanza riconosciuto di essere debitrice dell’attore
dell’importo capitale di fr. 3'877'651.20, senza comunque riconoscere
espressamente, a differenza di quanto preteso da quest’ultimo con la domanda di
vendita, di dovere pure degli interessi su questa somma.
Con la sentenza del 30 novembre 2000 il Pretore di Lugano, Sezione
3, ha integralmente respinto l’azione di disconoscimento dell’escussa,
condannandola contestualmente al pagamento della tassa di giustizia di fr.
50'000.-- e a rifondere a controparte fr. 200'000.-- a titolo di ripetibili.
Il
5 gennaio 2001 la __________ ha appellato il giudizio pretorile, postulando,
con protesta di tasse e ripetibili di seconda sede, il parziale accoglimento
dell’azione di disconoscimento di debito del 15 luglio 1994, nel senso di riconoscere
un credito del procedente nei suoi confronti di soli fr. 3'877'651.20. Quo alla
tassa di giustizia e alle ripetibili di prima sede, l’appellante ha chiesto che
le stesse vengano integralmente poste a carico del __________.
In
concreto vi è dunque disputa sul quantum oggetto dell’azione di disconoscimento:
al momento della presentazione della domanda di vendita come tuttora non vi è
un pronunciato definitivo sul valore di siffatta azione. Il riconoscimento del
credito del __________ nei confronti della __________, contenuto nell’allegato
conclusionale del 25 maggio 2000 e nell’appello del 5 gennaio 2001, non pone infatti
fine alla controversia sul valore litigioso dell’azione di disconoscimento, ritenuto
che negli stessi l’escussa non riconosce di dover corrispondere sull’importo
capitale alcun interesse e si oppone al pagamento delle tasse di giustizia e
delle ripetibili di prima e seconda sede, importi nel complesso di non
trascurabile rilevanza, se solo si tiene conto del fatto che i soli interessi
pretesi dal ricorrente assommano ad oltre il 50% dell’importo capitale
riconosciuto.
Considerato
che la prosecuzione dell’esecuzione presuppone che il precetto esecutivo sia
divenuto definitivo (rechtskräftig, cfr. Rudolf
Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 7
all’art. 159) e che in concreto tale condizione non è adempiuta poiché il
dubbio sul quantum dell’azione di disconoscimento profitta all’escussa,
l’esecuzione non può proseguire e il creditore non può ancora chiedere la
vendita dei beni vincolati dal diritto di pegno. Per questo motivo ne consegue
che l’operato dell’UE di Lugano è stato corretto ed il gravame deve essere
respinto.
- Il ricorso 9 aprile 2001 __________ è respinto.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.
2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17 e 83 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e art. 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 9 aprile 2001 __________ è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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